Mancanza di Querela: Quando la Riforma Cartabia Annulla una Condanna per Furto
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 20598/2024, offre un chiarimento fondamentale sull’applicazione della Riforma Cartabia, in particolare riguardo al regime di procedibilità dei reati. Il caso analizzato dimostra come una modifica legislativa possa avere un impatto retroattivo e decisivo su procedimenti già in corso, portando all’annullamento di una condanna per la sopravvenuta mancanza di querela.
I Fatti del Caso: Il Tentato Furto e la Condanna Iniziale
Due soggetti erano stati condannati dalla Corte d’Appello di Bologna a tre mesi di reclusione e 100 euro di multa ciascuno per il reato di tentato furto pluriaggravato. L’accusa riguardava il tentativo di sottrarre gasolio da un veicolo, bene considerato esposto alla pubblica fede secondo l’articolo 625, n. 7 del codice penale. Inizialmente, questo tipo di reato era procedibile d’ufficio, il che significa che l’azione penale poteva essere avviata dallo Stato indipendentemente dalla volontà della persona offesa.
Il Ricorso in Cassazione: La Riforma Cartabia e la Mancanza di Querela
Gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione basando la loro difesa su un punto cruciale di diritto processuale. Essi hanno sostenuto che, a seguito dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia (D.Lgs. n. 150/2022), il reato per cui erano stati condannati era diventato procedibile solo a seguito di querela della persona offesa. Poiché nel loro caso tale querela non era mai stata presentata, l’azione penale non avrebbe potuto proseguire. Oltre a ciò, hanno contestato la sussistenza dell’aggravante e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), anche questa influenzata dalle modifiche della Riforma.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto fondate le doglianze degli imputati, annullando la sentenza impugnata senza rinvio. La decisione si fonda sull’impatto diretto e retroattivo della nuova normativa sulla procedibilità del reato contestato.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che la Riforma Cartabia, entrata in vigore il 30 dicembre 2022, ha modificato il regime di procedibilità per il furto aggravato ai sensi dell’art. 625, n. 2 e n. 7, del codice penale, trasformandolo da procedibile d’ufficio a procedibile a querela. In base al principio del favor rei (applicazione della legge più favorevole all’imputato), sancito dall’art. 2, comma 4, del codice penale, questa nuova disposizione si applica anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore. La legge prevedeva un termine per la persona offesa per presentare la querela nei procedimenti pendenti. Nel caso di specie, non solo non era stata presentata una querela formale, ma la persona offesa non aveva manifestato in alcun altro modo la volontà di perseguire penalmente gli autori del fatto (ad esempio, costituendosi parte civile). Di conseguenza, è venuta a mancare una condizione essenziale per la prosecuzione del processo.
Le Conclusioni
La sentenza dimostra come le modifiche legislative in materia processuale possano determinare l’esito di un giudizio. La mancanza di querela, divenuta un requisito fondamentale per procedere, ha reso l’azione penale improcedibile. Per questo motivo, la Corte di Cassazione non ha avuto altra scelta se non annullare la condanna in via definitiva. Questa pronuncia ribadisce l’importanza di verificare costantemente le condizioni di procedibilità, specialmente alla luce di riforme normative che, come la Cartabia, hanno un impatto profondo e trasversale sul sistema penale.
Cosa succede se un reato, inizialmente procedibile d’ufficio, diventa procedibile a querela dopo la commissione del fatto?
In base al principio della retroattività della legge più favorevole, si applica la nuova disciplina. Se la persona offesa non presenta la querela entro i termini previsti dalla nuova legge, l’azione penale non può essere proseguita e il procedimento si conclude con una declaratoria di improcedibilità.
La Riforma Cartabia ha reso tutti i furti aggravati procedibili a querela?
No, ma ha cambiato il regime di procedibilità per alcune specifiche aggravanti, tra cui quella del furto di beni esposti alla pubblica fede (art. 625, n. 7 c.p.), che è passata da procedibile d’ufficio a procedibile a querela.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza senza rinvio?
La Corte ha annullato la sentenza senza rinvio perché ha riscontrato una causa di estinzione del processo (l’improcedibilità per mancanza di querela) che non richiede ulteriori valutazioni di merito. La mancanza della condizione di procedibilità è un ostacolo insuperabile che impone la chiusura definitiva del caso.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20598 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 20598 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.Con sentenza resa in data 13 settembre 2022 la Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Bologna, ha ricleterminato la pena ne confronti di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME in mesi tre di reclusione ed euro 100 di multa ciascuno in relazione al reato di tentato furto di gasolio pluriaggravato, trattand di bene esposto alla pubblica fede escludendo altresì l’ipotesi di cui all’art.131 bis cod.p in ragione dei limiti edittali di pena preclusivi al beneficio.
2.Propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati i quali, nel rappresentare che per effetto della riforma Cartabia i reati erano divenuti procedibili a querela e ch querela non era stata presentata, denunciavano altresì violazione di legge e vizio motivazionale in ragione della mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all’art.625 n.7 cod.pen. essendosi l’azione furtiva consumata sotto il controllo d personale dell’azienda titolare del mezzo, nonché per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen. in quanto la stessa riforma Carta aveva modificato la disposizione in esame mutandone i presupposti edittali della pena. La difesa di COGNOME NOME ha depositato memoria difensiva con la quale insiste nell’accoglimnto del ricorso
Preliminarmente deve essere riconosciuta la rituale instaurazione del rapporto processuale dinanzi al giudice di legittimità a fronte di motivi di ricorso non inammissib Invero le doglianze, quale quella concernente la ricorrenza della circostanza aggravante di cui all’art.625 n.7 cod.pen., nonché la mancata applicazione del fatto di special tenuità, a fronte del mutato quadro edittale per accedere al beneficio, non appaiono manifestamente infondate, in quanto introducono difese tecniche suscettibili di considerazione e non prive di analisi censoria, laddove ravvisano profili di inadeguatezza motivazionale degne di considerazione.
Pertanto, alla luce dell’intervento normativo che ha introdotto la procedibilit querela per il reato di cui all’art.624 2 625 n.2 e 7 cod.pen. a partire dal 30 Dicembre 2022 (D.Lgs. 10 Ottobre 2022 n.150 art.2 comma 1), e non risultando essere stata introdotta la condizione di procedibilità entro i termini fissati nella novella normativ essendo stata manifestata in altro modo la istanza punitiva della persona offesa (mediante costituzione di parte civile non revocata sez.3, n.27147 del 9/05/2023, S., Rv.284844.01), il giudice, in forza dell’art. 2, comma quarto, cod. pen., deve accertar l’esistenza della stessa anche per i reati commessi anteriormente all’intervenuta modifica (sez.2, n.22641 del 21/04/2023, P., Rv.284729.01), dovendosi riconoscere natura anche sostanziale alla querela in ragione della sua idoneità ad incidere sulla punibilità dell’aut del fatto.
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l’azione penale non può essere più proseguita per mancanza di querela in conseguenza del mutamento di procedibilità del titolo di reato per cui è processo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata essendo l’azione penale improcedibile per difetto di querela.
Il Presi ente
Così deciso in Roma il 14 marzo 2024
Il Consigliere estensore