Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30100 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30100 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 09/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nata a Modena il 12/07/1965
COGNOME NOME nata a Giulianova il 25/05/1973
avverso la sentenza del 15/10/2024 della Corte d’appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso. udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della decision impugnata perchè il reato ascritto non è perseguibile per mancanza di querela.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con sentenza emessa in data 15/10/2024, la Corte d’appello di Bologna, decidendo in sede di rinvio su annullamento disposto dalla Quarta Sezione di Questa Corte con sentenza n. 21702/2023 del 23/03/2023, in parziale riforma della sentenza emessa dal tribunale di Modena il 12/05/2020 nei confronti di NOME COGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 6 625 n. 2, cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta nei confronti del
menzionate imputate in mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro settantacinque di multa.
2.Avverso la decisione ricorrono con separati ricorsi, proposti tramite difensore, COGNOME NOME e COGNOME NOME
2.1. In entrambi i ricorsi si lamenta la violazione di legge penale e processuale in relazione alla mancanza della necessaria condizione di procedibilità.
Si osserva che a seguito del d.lgs. n. 150 del 2022, il reato di furto in rassegna è divenuto procedibile a querela di parte; che la persona offesa non presentò, all’epoca, una querela; che in atti è presente soltanto una denuncia (sporta al commissariato di Bovalino in data 24 marzo 2017) nella quale la persona offesa non ha manifestato, neppure implicitamente, la volontà di punizione; che non risulta pervenuta una querela nel termine trimestrale previsto dall’art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, modificato dall’articolo 5-bis del dl. n. 162 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.
2.2. Nel solo ricorso proposto nell’interesse COGNOME NOME si cesura l’omessa motivazione del rigetto della richiesta difensiva di emissione di sentenza non doversi procedere.
3.11 ricorso è fondato, sicché la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché i reati sono improcedibili per difetto di querela.
3.1. Il percorso valutativo che ha condotto il Collegio a questa decisione è scandito da alcuni passaggi. Il primo è che entrambi i reati per cui si procede sono oggi perseguibili a querela di parte, stante la modifica introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 all’art. 624, ultimo comma, cod. pen., che oggi recita: il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)». L’incidenza della riforma sulla presente regiudicanda è indubbia:la circostanza aggravante del mezzo fraudolento, che residua dalla parziale riforma in appello, non rientra, infatti, nell’elencazione della norma di nuovo conio.
3.2. La novità normativa riguardante il regime di procedibilità – questo il secondo snodo del ragionamento – trova applicazione anche in ordine a fatti, come quelli sub iudice, commessi prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs 150 cit. A questa conclusione può giungersi, pur in assenza di una disposizione transitoria ad hoc nella cd. riforma Cartabia, mutuando il principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in occasione di altri
interventi legislativi che hanno modificato, in una direzione o nell’altra, il regime di procedibilità dei reati. Si è, infatti, condivisibilmente sostenuto che, data la natura mista, sostanziale e processuale, della querela e la sua concreta incidenza sulla punibilità dell’autore del fatto, il rapporto tra leggi che modificano il regime di procedibilità di un reato deve essere governato dalla norma di cui all’art. 2, comma 4, cod. pen. Il principio è stato sancito da Sez. 2, n. 40399 del 24/09/2008, COGNOME e altri, Rv. 241862 (a proposito del reato di cui all’art. 642 cod. pen.) secondo cui l’esistenza della condizione di procedibilità, in precedenza non richiesta, andava verificata dal Giudice anche in ordine ai reati commessi anteriormente all’intervenuta modifica. Di segno analogo, ancorché in direzione inversa, è la giurisprudenza secondo cui, qualora il regime di procedibilità divenga più severo, la modifica normativa non può riguardare i reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della novella (Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015, R., Rv. 265999 sulla “nuova” irrevocabilità della querela in materia di stalking; Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, COGNOME, Rv. 209188 circa l’irretroattività della procedibilità di ufficio per i reati di violenza sessuale previ dall’art. 609-septies cod.pen.). Il principio è stato richiamato anche in Sez. U, n.40150 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273552-01, § S.
3.3. Calato l’enunciato ermeneutico nell’odierna regiudicanda, se ne deduce che la novella del d.lgs. 150 del 2022, siccome disposizione di favore, trova applicazione anche con riferimento a reati commessi prima della sua entrata in vigore, come quelli addebitati al ricorrente.
Assodata la necessità di interrogarsi sull’esistenza di una valida condizione di procedibilità dei reati ascritti all’imputato, il Collegio ha rilevato che denunzia in atti non possiede i requisiti necessari, posto che in essa non è manifestata volontà la punitiva. Si è altresì constatato che, effettivamente, non risulta pervenuta una querela nel termine trimestrale previsto dall’art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, modificato dall’articolo 5-bis del dl. n. 162 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.
5.L’accoglimento del primo motivo esonera questo Collegio ad esaminare il secondo proposto nell’interesse COGNOME NOME, in quanto assorbito.
6.Per questi motivi la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l’azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non può
essere proseguita per difetto di querela.
Così deciso in Roma, in data 09/07/2025
Il
Consigliere estensore
Il Presidente