Furto e Riforma Cartabia: quando la mancanza di querela blocca il processo
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del diritto processuale penale, reso ancora più rilevante dalla Riforma Cartabia: la mancanza di querela per determinati reati ne causa l’improcedibilità. Il caso in esame riguarda un’imputazione per furto, la cui condanna è stata annullata proprio perché, una volta venuta meno un’aggravante, il reato richiedeva una querela che non era mai stata presentata.
Il caso: un’accusa di furto e un’aggravante non specificata
L’imputato era stato condannato in primo grado e in appello per il reato di furto. La difesa ha presentato ricorso in Cassazione, sollevando due questioni cruciali: la genericità della contestazione di una circostanza aggravante e, di conseguenza, la mancanza della condizione di procedibilità del reato a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 150/2022 (Riforma Cartabia).
L’accusa, infatti, faceva riferimento all’articolo 625, n. 7 del codice penale, una norma che prevede diverse tipologie di aggravanti per il furto. Tuttavia, il capo di imputazione non specificava quale di queste circostanze fosse concretamente addebitata all’imputato, limitandosi a un generico richiamo normativo. Questa indeterminatezza ha rappresentato il punto di partenza per la decisione della Suprema Corte.
L’impatto della Riforma Cartabia e la mancanza di querela
La questione assume un’importanza decisiva con l’entrata in vigore della Riforma Cartabia. Questa riforma ha modificato il regime di procedibilità per numerosi reati, tra cui il furto semplice (non aggravato), trasformandolo da reato procedibile d’ufficio a reato procedibile a querela della persona offesa. Ciò significa che, in assenza di una formale richiesta di punizione da parte della vittima, lo Stato non può procedere penalmente.
La legge ha previsto anche una norma transitoria (art. 85 del D.Lgs. 150/2022) per stabilire che questa nuova regola si applichi anche ai processi già in corso alla data della sua entrata in vigore.
Le motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto pienamente il ricorso della difesa, annullando la sentenza senza rinvio.
### L’illegittimità dell’aggravante generica
In primo luogo, i giudici hanno stabilito che la contestazione dell’aggravante era illegittima. La semplice indicazione del numero di un articolo di legge che contiene più ipotesi di reato o di aggravanti non è sufficiente a garantire il diritto di difesa dell’imputato. È necessario che il capo di imputazione descriva in modo chiaro e specifico la circostanza fattuale che integra l’aggravante. Poiché ciò non era avvenuto, l’aggravante è stata considerata come mai contestata.
### La conseguente improcedibilità del reato
Una volta esclusa l’aggravante, il reato è stato riqualificato come furto semplice. A questo punto, è entrata in gioco la nuova disciplina introdotta dalla Riforma Cartabia. Essendo il furto semplice ora procedibile a querela e non risultando agli atti alcuna querela da parte della persona offesa, l’azione penale non poteva più essere proseguita.
Le conclusioni: implicazioni pratiche della sentenza
Questa decisione sottolinea due aspetti di grande rilevanza pratica:
1. La precisione dell’accusa: I capi di imputazione devono essere formulati con la massima precisione, descrivendo non solo il fatto principale ma anche tutte le circostanze accessorie, come le aggravanti. La genericità può portare all’esclusione dell’aggravante, con conseguenze decisive sull’esito del processo.
2. L’effetto della Riforma Cartabia: La modifica del regime di procedibilità ha un impatto profondo sui processi in corso. Per tutti i reati trasformati in procedibili a querela, come il furto semplice, la presenza di questo atto diventa un presupposto indispensabile per la continuazione del procedimento. La sua assenza, come nel caso di specie, determina una declaratoria di improcedibilità e la fine del processo.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato la condanna per furto?
La condanna è stata annullata perché l’aggravante contestata era generica e quindi inefficace. Di conseguenza, il reato è stato considerato furto semplice, che, a seguito della Riforma Cartabia, è procedibile solo su querela. Poiché nel processo mancava la querela della persona offesa, l’azione penale è diventata improcedibile.
Cosa succede se un’aggravante non è descritta in modo specifico nel capo di imputazione?
Se un’aggravante non è descritta con precisione, ma ci si limita a indicare la norma di legge che la prevede, la contestazione è considerata illegittima. L’aggravante viene quindi esclusa dal giudice, e il reato viene giudicato nella sua forma base, non aggravata.
La Riforma Cartabia si applica anche ai processi che erano già iniziati prima della sua entrata in vigore?
Sì, la nuova disciplina sulla procedibilità a querela si applica anche ai giudizi in corso, grazie a una specifica norma transitoria (art. 85 del D.Lgs. 150/2022). Pertanto, anche per i processi iniziati prima della riforma, la mancanza di querela per un reato che è diventato procedibile a querela ne determina l’improcedibilità.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23067 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 23067 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VITTORIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto dal difensore di NOME COGNOME, avverso sentenza della Corte di appello di Catania del 21.9.2022 che ha confermato la condanna irrogata in primo grado per il residuo reato di furto di cui al capo A), deduce vizio di motivazione sulla contest aggravante e mancanza della condizione di procedibilità con l’entrata in vigore del d.lgs. 150/2022.
La doglianza in ordine alla contestata aggravante è fondata, poiché dalla mera indicazione della norma di legge (art. 625, n. 7, cod. pen.) non è dato comprendere quale specifica tipologia di aggravante sia stata contestata all’imputato, trattandosi di nor nell’ambito della quale sono previste più situazioni di aggravamento della pena, che vanno specificamente indicate nel capo di imputazione.
Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato non è procedibile per mancanza di querela in atti.
Invero, con l’entrata in vigore (dal 30.12.2022) del d.lgs. n. 150/2022, il reato p cui si procede è divenuto procedibile a querela della persona offesa, salvo che non ricorrano circostanze aggravanti peculiari, che non rilevano nel caso di specie. La nuova disciplina si applica anche ai giudizi in corso, in forza della norma transitoria dettata dall’art. 85 del c decreto legislativo n. 150.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela.
Così deciso il 15 maggio 2024
re estensore
Il Pte4idnte