Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 631 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 631 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a CERIGNOLA il 28/0 1 )/1966 COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il 08/03/1991 COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il 04/03/1963
avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorsi.
udito il difensore Nessun difensore è presente.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza emessa il 4/12/2020 dal Tribunale di Foggia all’esito di giudizio abbreviato, con la quale NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati ritenuti responsabili del reato previsto dagli artt. 110, 624, 625, nn.2 e 5 e 61, n.5, cod.pen., per avere sottratto da una struttura costituente un ex supermercato – avvalendosi di una scala – dodici panelli coibentati e poliuretano espanso, venendo condannati alla pena di dieci mesi di reclusione, così determinata previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle predette aggravanti e alla contestata recidiva, con la diminuente determinata dalla scelta del rito.
La Corte territoriale ha premesso la ricostruzione del fatto operata dal Tribunale dalla quale era risultato che i tre imputati erano stati colti, da parte degli operanti, nell’atto di asportare il predetto materiale da un locale già adibito a supermercato per collocarlo su un autocarro; che i prevenuti avevano tentato invano di darsi alla fuga e che, a seguito di perquisizione veicolare del predetto autocarro e della vicina vettura modello Fiat Stilo, erano stati rinvenuti altri pannelli oltre a ulteriore materiale univocamente proveniente dalla sottrazione ovvero utilizzabili ai fini della medesima
La Corte ha quindi ritenuto infondato il motivo con il quale era stata contestata la sussistenza della responsabilità penale – quanto meno con riguardo a NOME COGNOME e NOME COGNOME dovendosi ritenere ascrivibile il furto a tutti e tre gli imputati sulla base delle univoche circostanze di fatto accertate; ha ritenuto infondato il motivo di appello riguardante la sussistenza delle aggravanti previste dagli artt. 625, nn.2 e 5, cod.pen., atteso l’utilizzo di un mezzo fraudolento quale la scala nonché di quella prevista dall’art.61, n.5), cod.pen., attesa la collocazione del capannone in aperta campagna e la presenza, pertanto, di circostanze di luogo idonee a ostacolare la privata difesa.
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di appello riguardante la richiesta applicazione dell’art.131-bis cod.pen., in considerazione delle modalità e della non occasionalità del fatto commesso, attesi i diversi precedenti – anche per reati della stessa indole – da cui erano gravati gli imputati e quello inerente alla concreta dosimetria della pena.
Avverso la predetta sentenza hanno presentato ricorso per cassazione NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME tramite il proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione.
Con il primo motivo di impugnazione hanno censurato la sentenza gravata in relazione alla mancata assoluzione di NOME COGNOME e del Campese; rilevando che, sulla base del verbale d’arresto e della comunicazione di notizia di reato, era risultato che i due predetti imputati non erano stati sorpresi nell’atto di asportare i pannelli essendosi recati sul posto al solo fine di soccorrere il proprio conoscente, con conseguente difetto di concorso nel reato ascritto.
Con il secondo motivo di impugnazione hanno censurato la sentenza gravata – in relazione all’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – nella parte in cui aveva ritenuto configurabile le aggravanti previste dall’art.625, n.2, e dall’art,61, n.5, cod.pen.; hanno dedotto che non vi era stata alcuna condotta insidiosa idonea a giustificare l’applicazione della prima aggravante e nemmeno alcuno specifico approfittamento di circostanze di tempo, di luogo o di persona, visto che il fatto era stato commesso su un capannone abbandonato privo di sistemi di allarme o protezione.
Con il terzo motivo di impugnazione gli imputati hanno chiesto di essere rimessi in termini per essere ammessi all’applicazione delle sanzioni sostitutive introdotte dal d.l. n.150 del 2022, entrato in vigore dopo la celebrazione del giudizio di appello.
Il Procuratore generale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è manifestamente infondato.
Va premesso che, vertendosi – in punto di valutazione di responsabilità degli imputati – in una fattispecie di c.d. doppia conforme, le due decisioni di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda, secondo il tradizionale insegnamento della Suprema Corte; tanto in base al principio per cui «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, COGNOME, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, COGNOME, Rv. 225671; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617).
Il primo motivo è inammissibile, in quanto lo stesso ripropone delle censure in punto di accertamento del fatto già argomentatamente smentite dalla sentenza della Corte territoriale.
La quale, anche sulla scorta di quanto rilevato nella sentenza di primo grado, ha rilevato che l’affermazione di responsabilità degli imputati si fondava sulle risultanze della comunicazione di notizia di reato e del verbale di arresto; sulla base dei quali risultava che gli operanti di polizia giudiziaria, giunti sul posto, avevano direttamente colto i tre imputati nell’atto di asportare i pannelli servendosi di una scala al fine di raggiungere la tettoria dell’esercizio, ai piedi della quale erano stati ritrovati strumenti pienamente compatibili con la tipologia di condotta in corso di esecuzione; sottolineando altresì come tutti e tre gli imputati avessero tentato la fuga al momento dell’arrivo degli operanti medesimi.
Si tratta di considerazioni a fronte delle quali il motivo di ricorso si limita proporre, con modalità peraltro del tutto generiche, una diversa ricostruzione in punto di fatto – attinente all’effettiva sussistenza del concorso nel reato in capo a NOME COGNOME e a NOME COGNOME – da intendersi inibita nel presente giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283:370, tra le altre).
Il secondo motivo è invece non manifestamente infondato; con logico e conseguente assorbimento dell’esame previsto dal terzo motivo.
In ordine all’aggravante prevista dall’art.625, n.2, cod.pen., va ricordato che la stessa ricorre ogniqualvolta l’agente tenga comportamenti improntati ad astuzia o scaltrezza, tali da eludere le cautele e gli accorgimenti predisposti dalla persona offesa a tutela delle proprie cose (Sez. 4, n. 13871 del 06/02/2009, Tundo, Rv. 243203) e che, specificamente, questa è configurabile in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, COGNOME, Rv. 255974; Sez. 4, n. 10041 del 06/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275271; Sez. 4, n. 8128 del 31/01/2019, COGNOME, Rv. 275215; Sez. 5, n. 32847 del 03/04/2019, COGNOME, Rv. 276924).
Nel caso di specie, la Corte ha quindi ritenuto – con motivazione non distonica rispetto ai predetti principi – che l’uso di una scala, adoperata per raggiungere la tettoria dell’ex esercizio commerciale – sia stato caratterizzato dai connotati di astuzia e scaltrezza idonei a configurare la contestata aggravante.
Peraltro, quanto all’ulteriore circostanza contestata ai sensi dell’art.61, n.5, cod.pen., va ricordato che la stessa è integrata della ricorrenza di condizioni oggettive che siano concretamente agevolative del compimento dell’azione criminosa (Sez. 1, n. 40293 del 10/07/2013, Congiusti, Rv. 257248; Sez. 6, Sentenza n. 18485 del 15/01/2020, COGNOME, Rv. 279302 – 02), sulla scorta di una valutazione riservata, caso per caso, al giudice di merito (Sez. 2, n. 43128 del 07/10/2014, COGNOME, Rv. 260530; Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, COGNOME, Rv. 282095).
Deve quindi ritenersi evidentemente generica e ricadente nel denunciato profilo di violazione di legge e di illogicità la motivazione della Corte territoriale nella parte in cui ha dedotto la sussistenza di elementi di fatto valutabili ai sensi della suddetta aggravante in riferimento al solo dato fattuale rappresentato dal posizionamento del capannone “in aperta campagna” e senza ulteriori specificazioni in ordine alla sussistenza di condizioni di tempo e di fatto concretamente idonee a perfezionare l’aggravante contestata.
6. La non manifesta infondatezza del ricorso – in riferimento ai principi dettati da Sez. U., n. 40150 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273551 – 01 nonché, in relazione specifica alla disciplina introdotta dal d.lgs. n.150/2022, da Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, COGNOME Rv. 284176 – fa sì che debba essere applicata la disposizione transitoria dettata dall’art.85 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, in riferimento ai reati, come quello contestato nel caso di specie, divenuti procedibili a querela e in base alla quale « Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato».
Nel caso di specie, non essendo né originariamente e né successivamente all’entrata in vigore della riforma stata presentata alcuna querela’ deve concludersi per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in quanto l’azione penale non può essere proseguita.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela.
Così deciso, il 29 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente