Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11029 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 11029 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PALERMO il 22/09/1988
avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.NOME COGNOME ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, censurando, con un unico motivo, violazione di legge processuale in relazione all mancata pronuncia della sentenza di non doversi procedere per insussistenza della condizione di procedibilità.
In particolare, il ricorrente lamenta il difetto della condizione di procedibilità in r al reato di tentato furto aggravato di beni esposti per necessità e consuetudine alla pubbl fede: il fatto, commesso in concorso con un altro soggetto, riguarda l’impossessamento, avvenuto il 20 aprile 2021, di due rasoi elettrici esposti nei banconi di vendita di un ne all’interno di un centro commerciale. Poiché la fattispecie di reato è divenuta procedibi querela in seguito all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, si c l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
2.11 ricorso non è manifestamente infondato con riguardo al capo d’imputazione per il quale, in mancanza di querela, deve essere pronunciata declaratoria di estinzione del reato ex art. 129 cod. proc. pen.
Infatti, il fatto-reato per cui il ricorrente è stato riconosciuto responsabile e qu come tentativo di furto aggravato, ai sensi dell’art. 625, comma 1, num. n. 7 cod. pen., divenuto procedibile a querela di parte, stante la modifica introdotta all’art. 624, ultimo co cod. pen. dall’art. 2, comma 1, lett. i), del d. Igs. n. 150 del 2022. Ebbene, il controllo d processuali ha consentito di accertare l’esistenza di una mera denuncia dalla quale non emerge in alcun modo la formulazione di un’istanza di punizione. Invero, il responsabile del punto vend RAGIONE_SOCIALE, sito all’interno di un centro commerciale in Palermo, si è limitato a sporgere i aprile 2021 denuncia di furto presso la locale Questura, senza tuttavia chiedere espressamente la punizione dell’autore del fatto, né possono trarsi in alcun modo dalle dichiarazione contenu nella denuncia o dal comportamento successivo della persona offesa chiari elementi sintomatici della volontà di perseguire il responsabile del reato (cfr., tra le altre, Se 39673 del 08/09/2023, P.G. in proc. Russo, Rv. 285311). Deve aggiungersi che la querela per l’episodio delittuoso in esame non è stata proposto nemmeno successivamente all’entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022, nel termine individuato dall’art. 85 della disciplina rich pertanto, posto che neppure la denuncia proposta all’epoca dei fatti può essere considerata att avente contenuto di querela, deve concludersi che per il reato in questione manca la condizione di procedibilità.
Sempre dall’esame degli atti processuali da parte del Collegio emerge che il motivo di ricorso relativo alla mancanza di formulazione di un’istanza di punizione da parte della perso offesa è stato già proposto dal Difensore dell’odierno ricorrente il 23 febbraio 2024, essend tenuta udienza a trattazione scritta, avendo nelle conclusioni chiesto ai giudici di appello, preliminare, di pronunciare sentenza di non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità: si supera in tal modo il vaglio dell’inammissibilità imposto dal principio d secondo il quale la questione di improcedibilità del reato per mancanza di querela non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010, 5 ed altr 248568).
In tale situazione processuale, il principio che viene in rilievo e del quale occorre necessariamente applicazione è quello secondo cui, in caso di ricorso per cassazione proposto, al fine di dedurre il difetto della condizione di procedibilità, in relazione a reato procedibile a querela in seguito all’entrata in vigore del d. 1gs. n. 150 del 2022, qualora il di legittimità non riscontri la presenza nel fascicolo di tale atto deve annullare senza ri sentenza impugnata (Sez. 5, n. 22658 del 10/5/2023, Giurca, Rv. 284698).
Discende dalle considerazioni sinora svolte che il motivo di ricorso è fondato e, quind che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l’azione penale non poteva essere proseguita per mancanza della condizione di procedibilità, che, in origine non prevista, divenuta in seguito necessaria per effetto della modifica normativa ex lege 150 del 2022.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela.
Così deciso il 12/12/2024.