Mancanza di Querela: Quando un Vizio Procedurale Annulla la Condanna per Furto
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 11086/2025) offre un esempio lampante di come le riforme legislative possano incidere profondamente sui processi in corso. Il caso riguarda una condanna per furto, annullata non per l’insussistenza del fatto, ma per la mancanza di querela, un requisito di procedibilità divenuto essenziale dopo la Riforma Cartabia. Questa decisione sottolinea l’importanza cruciale delle condizioni procedurali nel diritto penale.
I Fatti del Processo
Un individuo era stato riconosciuto responsabile di alcuni furti commessi all’interno di attività commerciali e, di conseguenza, condannato nei gradi di merito. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando, tra le altre cose, una violazione di legge processuale legata a un’irregolarità nella notifica del decreto di citazione per il giudizio d’appello.
Tuttavia, prima ancora di esaminare questo specifico motivo, la Suprema Corte ha rilevato d’ufficio una questione ben più radicale e assorbente, che ha determinato l’esito finale del processo.
La Riforma Cartabia e la Mancanza di Querela
Il punto di svolta del caso è rappresentato dalla modifica normativa introdotta dal Decreto Legislativo n. 150 del 2022, meglio noto come Riforma Cartabia. Tale riforma ha modificato l’articolo 624 del codice penale, rendendo il reato di furto procedibile a querela della persona offesa in molteplici ipotesi in cui prima si procedeva d’ufficio.
Nel caso specifico, i furti contestati rientravano proprio tra quelli per cui la nuova legge richiede la querela. Un’analisi degli atti processuali ha rivelato che le persone offese avevano presentato delle mere “denunzie”, ovvero delle semplici segnalazioni del fatto-reato, senza però formulare una esplicita “istanza di punizione”. Questa manifestazione di volontà è l’elemento che distingue la querela dalla denuncia e che costituisce la vera e propria condizione di procedibilità.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Mancanza di Querela
La Corte di Cassazione ha stabilito che, in assenza di una querela formalmente presentata, l’azione penale non poteva essere proseguita. I giudici hanno verificato che né dalle denunce iniziali né dal comportamento successivo delle vittime emergeva in modo inequivocabile la volontà di perseguire penalmente il responsabile del reato.
Di conseguenza, la mancanza di querela ha reso il procedimento improcedibile. La questione sollevata dall’imputato sulla nullità della notifica è stata quindi “assorbita”, ovvero superata dalla rilevanza di questo vizio fondamentale. La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata senza rinvio.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda sull’articolo 129 del codice di procedura penale, che impone al giudice di dichiarare d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, l’estinzione del reato se sussistono determinate cause, tra cui l’improcedibilità dell’azione penale. La Riforma Cartabia, introducendo la necessità della querela per il reato di furto in esame, ha creato una nuova condizione di procedibilità.
Poiché tale condizione non era soddisfatta – non essendo mai stata presentata una querela valida, neanche dopo l’entrata in vigore della nuova legge – l’azione penale non poteva legittimamente continuare. La legge penale più favorevole all’imputato, infatti, trova applicazione anche nei processi in corso. L’assenza della querela rappresenta un ostacolo insormontabile alla prosecuzione del giudizio, che deve quindi essere interrotto con una declaratoria di improcedibilità.
Le Conclusioni
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale: il rispetto delle norme procedurali è tanto importante quanto l’accertamento dei fatti. Una modifica legislativa, come quella introdotta dalla Riforma Cartabia, può avere effetti dirompenti, portando alla chiusura di procedimenti penali per reati che, pur essendo stati commessi, non possono più essere perseguiti per la mancanza di un requisito formale come la querela.
In pratica, per le vittime di alcuni tipi di furto, non è più sufficiente denunciare il fatto alle autorità, ma è necessario manifestare espressamente la volontà che il colpevole venga punito. In assenza di tale manifestazione, il sistema giudiziario non può procedere, e l’eventuale condanna emessa in violazione di questa regola è destinata a essere annullata.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato la condanna per furto?
La condanna è stata annullata perché l’azione penale non poteva essere proseguita a causa della mancanza di querela. A seguito della Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022), il reato di furto contestato era diventato procedibile solo su querela di parte, che nel caso specifico non era mai stata presentata.
Qual è la differenza tra una denuncia e una querela secondo la sentenza?
La sentenza evidenzia che la “denuncia” è una mera segnalazione di un fatto di reato, mentre la “querela” contiene una esplicita “istanza di punizione”, ossia la manifestazione di volontà della persona offesa di perseguire penalmente il responsabile. Nel caso esaminato, erano presenti solo denunce e non querele.
Cosa significa “annullamento senza rinvio”?
Significa che la Corte di Cassazione ha cancellato in via definitiva la sentenza impugnata senza rimandare il processo a un altro giudice per un nuovo esame. Questa decisione pone fine al procedimento, in quanto è venuta meno una condizione essenziale per poter procedere penalmente.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11086 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 11086 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il 19/09/1992
avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.NOME COGNOME ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza in epigraf indicata, censurando, con due motivi, violazione di legge processuale: a) in relazione alla nul derivante dalla omessa notifica all’imputato del nuovo decreto di citazione a giudizio in appe scaturito da un precedente rinvio disposto “a nuovo ruolo”, allegando documentazione pertinente; b) e quanto alla lamentata inutilizzabilità delle dichiarazioni della sig.ra NOME COGNOME
E’ pervenuta in Cancelleria il 22 novembre 2024 memoria difensiva del ricorrente.
2.11 ricorso, esaminati gli atti, risulta essere non manifestamente infondato con riguard alla prima dele due riferite prospettazioni difensive, assorbita l’ulteriore. Infatti, secondo n. 27546 del 03/04/2023, COGNOME, Rv. 284810, «In tema di notificazioni, ove il decreto di citazione per il giudizio di appello sia notificato all’imputato in luogo diverso rispetto al validamente eletto o dichiarato, si determina una nullità di ordine generale a regime intermedi che va dedotta entro i termini decadenziali previsti dall’art. 182 cod. proc. pen., salv l’irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a consentire l’effettiva conoscenza del parte del destinatario, configurandosi, in tal caso, una nullità assoluta per omessa notificaz di cui all’art. 179 cod. proc. pen.»; e, già secondo Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, COGNOME, Rv. 271771, «La notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia sensi dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o ele dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell’atto da parte dell’imputato»). In conseguenza, nella rilevata, già in sede di esame preliminare (v. scheda di “spoglio” redat dall’apposito Ufficio della S.C. il 3 settembre 2024), situazione di mancanza di querela, de essere pronunciata declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Infatti, i reati di cui ai capi A) e B) dell’editto per i quali il ricorrente è stato responsabile – entrambi furti all’interno di attività commerciali – sono divenuti proced querela di parte, stante la modifica introdotta all’art. 624, ultimo comma, cod. pen. dall’a comma 1, lett. i), del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150. Ebbene, il controllo degli atti proce ha consentito di accertare l’esistenza nel fascicolo di mere denunzie da cui non emerge in alcun modo la formulazione di una espressa istanza di punizione. Né si rinvengono dalle dichiarazioni contenute in denuncia o dal comportamento successivo delle persone offese chiari elementi sintomatici della esistenza della volontà di perseguire il responsabile del reato (cfr., tra l Sez. 2, n. 39673 del 08/09/2023, P.G. in proc. Russo, Rv. 285311).
Deve aggiungersi che le querele per gli episodi delittuosi in questione non risultano esser state proposte nemmeno successivamente all’entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022, nel termine individuato: deve concludersi nel senso della mancanza della condizione di procedibilità
Discende dalle considerazioni svolte che il primo motivo di ricorso è fondato e che l sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché l’azione penale non poteva essere proseguita per mancanza della condizione di procedibilità, che, in origine non prevista, è divenut in seguito necessaria per effetto della modifica normativa introdotta ex lege 150 del 2022.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non può essere pro per mancanza di querela.
Così deciso il 12/12/2024.