Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 32144 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 32144 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a MIRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette:
la requisitoria scritta presentata ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 – dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione PASQUALE SERRAO D’AQUINO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
le conclusioni, rassegnate ai sensi della stessa norma – nel corpo della propria memoria dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che, nell’interesse dell’imputato, ha insistito nell’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14 dicembre 2023 la Corte di appello di Bologna, all’esito del gravame interposto da NOME COGNOME, ha confermato la pronuncia in data 20 aprile 2021 con la quale il Tribunale di Forlì aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per il de di furto (art. 624 cod. pen.) – escluse le aggravanti in contestazione – e (riconosc
l’attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.) lo aveva condannato alle pene riten di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali.
Avverso la decisione di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell’interesse dell’imputato, denunciando – con un unico motivo (di seguito esposto nei limiti cui all’art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.) – la violazione degli artt. 624, comma 3, pen., 129 e 529 cod. proc. pen. poiché nella specie avrebbe dovuto essere emessa pronuncia di improcedibilità per mancanza di querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito chiariti.
Deve, in primo luogo, osservarsi che il delitto di furto ritenuto dai Giudici di me come esposto, non aggravato – è procedibile a querela della persona offesa (cfr. art. 624, comma 3, cod. pen., per vero nel testo già vigente al momento della commissione del fatto, anteriore alla novella ex d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).
Ciò posto, l’atto redatto il 4 gennaio 2017 dal RAGIONE_SOCIALE Cesena, intestato come verbale di ricezione della «denuncia/querela» presentata oralmente dalla persona offesa NOME COGNOME, pure a fronte della detta intestazione, non contiene in alcun modo l’espressione della volontà di quest’ultima che si proceda nei confronti de responsabile del furto che ne era oggetto né consenti di trarla. Piuttosto, il verbale document che la stessa offesa ha «denuncia» il fatto; e nel corpo di esso si dà atto, senza alcu specificazione, della sottoscrizione da parte della «denunciante», così indicata pure in cal (prima della sua sottoscrizione). Non ricorrono, allora, ad avviso del Collegio, proprio alla l del complessivo tenore del verbale, i presupposti per valorizzarne (come in altre ipotes ritenuto dalla giurisprudenza: cfr. Sez. 4, n. 3733 del 07/11/2019 – dep. 2020, Scalise, R 278034 – 01) l’intestazione e trarre da essa la manifestazione della volontà di perseguir l’autore del reato, neppure in ragione della previa lettura e conferma di esso da parte del persona offesa, priva di qualsivoglia riferimento alla qualificazione dell’atto in termini di v di ricezione di denuncia-querela.
Con la conseguenza che, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi il difetto di condizione di procedibilità per il reato in d e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, poiché per esso l’azione penale non può essere proseguita.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l’azione penale non poteva proseguire in mancanza della condizione di procedibilità.
Così deciso il 15/05/2024.