Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33450 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33450 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
“Fi PvEniz.E1
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello difia confermato la condanna di COGNOME NOME e COGNOME NOME per i reati di furto aggravato tentato e consumato e di porto di ordigni esplosivi. In parziale riforma della pronunzia di primo grado la Corte territoriale ha invece dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per il furto di un’autovettura per difetto di querela.
Avverso la sentenza ricorre ricorrono gli imputati con unico atto a firma del comune difensore deducendo l’improcedibilità del tentato furto aggravato di cui al capo A) e del furto aggravato contestato al capo E), difettando in riferimento ad entrambi i suddetti reati la necessaria querela avendo le rispettive persone offese mere denunce inidonee ad integrare la condizione di procedibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati nei termini e nei limiti di seguito evidenziati.
Nei confronti dei due imputati si procede per due furti, uno tentato ed uno consumato, realizzati mediante l’utilizzo di esplosivi ai danni degli sportelli bancomat, rispettivamente, di un ufficio postale e di un istituto di credito. Gli stessi sono s altresì condannati per il furto dell’autovettura usata nella seconda occasione, mentre, come già accennato, per l’analogo furto del veicolo utilizzato invece nell’esecuzione del primo episodio, la Corte territoriale ha riconosciuto non essere stata proposta querela da parte della persona offesa, non costituitasi parte civile, nemmeno nel termine fissato dall’art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022.
Per quanto riguarda l’assalto allo sportello bancomat contestato al capi A) dell’imputazione, risulta dal fascicolo trasmesso che RAGIONE_SOCIALE, attraverso il proprio rappresentante, abbia proposto un atto di denunzia privo di qualsiasi manifestazione della volontà di punizione dei colpevoli del tentato furto, mentre la sentenza impugnata sul punto si è limitata ad affermare in maniera del tutto apodittica integrata la condizione di procedibilità introdotta dall’art. 2 d.lgs. n. 150 del 2022 per il reato questione.
A diversa conclusione deve invece pervenirsi quanto all’atto di denunzia proposto dalla rappresentante di RAGIONE_SOCIALE in riferimento al furto perpetrato ai danni del menzionato istituto di credito e contestato al capo E). In tal senso va ribadito che la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno,
comunque, interpretati alla luce del favor querelae (ex multis Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, Baia, Rv. 282648) e che la denuncia formalmente presentata per un fatto originariamente qualificato come perseguibile d’ufficio, e poi ritenuto, invece, integrativo di un reato perseguibile a querela, è idonea ad assumere anche valore di querela, sempre che essa non si limiti alla mera esposizione dei fatti, ma esprima la volontà che, indipendentemente dalla loro apparente qualificazione giuridica, si proceda nei confronti del responsabile (Sez. 5, n. 11075 del 19/11/2014, dep. 2015, Chiarenza, Rv. 263102). Va allora evidenziato che dal complesso della denunzia in questione emerge la manifestazione della volontà della persona offesa a che si proceda nei confronti dei responsabili del furto subito dall’istituto di credito, dovendosi dunqu ritenere che correttamente la Corte territoriale abbia ritenuto integrata la condizione di procedibilità.
Alla luce delle risultanze in atti e ribadita l’ammissibilità del ricorso con il q anche con unico motivo, la parte interessata intende far valere la norma penale più favorevole sopravvenuta, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo A) perché l’azione penale non può essere proseguita per il mancato intervento della necessaria querela. A seguito di tale statuizione non è invece necessario annullare con rinvio la stessa sentenza per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, posto che la pena irrogata per i reati in questione è stata calcolata in aumento per la continuazione su quella applicata per il reato ritenuto più grave, individuato in quello contestato al capo C). Conseguentemente alla suddetta rideterminazione può procedersi già in questa sede mediante l’eliminazione degli aumenti stabiliti dal giudice del merito per i suddetti reati e ci complessivamente, mesi due di reclusione ed euro 40 di multa per ciascuno degli imputati ed in conclusione, in forza della diminuente processuale conseguente al rito alternativo prescelto dai medesimi, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 26 di multa. Nel resto i ricorsi devono invece essere rigettati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo A) perchè l’azione penale non poteva essere proseguita per mancanza di querela ed elimina la relativa pena di gg 40 di reclusione ed euro 26 di multa. Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso il 12/6/2024