Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 42828 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 42828 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Cagliari il DATA_NASCITA; COGNOME NOME, nato a Cagliari il DATA_NASCITA avverso la sentenza in data 16/11/2023 della Corte d’appello di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, nella persona sostituto AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento d sentenza senza rinvio in relazione al capo 11) dell’imputazione per difett querela con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Cagliari p rideterminazione della pena.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza in data 14/10/2020, parzialmen riformando la sentenza in data 9/10/2018 del GUP del Tribunale di Cagliari appellata dagli imputati COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME ha rideterminato pena irrogata, per il primo, in ordine ai delitti di furto contestati ai capi e 11) della rubrica e, per il secondo, in ordine ai delitti di furto contesta 2), 6), 8), 11) e 12), previo riconoscimento per entrambi del vincolo d continuazione e individuazione, quale reato più grave, di quello di cui all’ar bis cod. pen. contestato al capo 11), relativo all’impossessamento di attrezz
da lavoro e materiale edile appartenenti a NOME COGNOME che li deteneva in una abitazione in costruzione in cui i ricorrenti si erano introdotti, dopo aver praticato un foro nel muro, nella notte tra il 7 e 1’8 novembre del 2014.
A seguito di ricorso proposto dagli imputati, la Seconda Sezione, con pronuncia in data 27/4/2022, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica del furto contestato al capo 11) come in abitazione, rinviando per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’appello di Cagliari.
Con sentenza in data 16/11/2023, la Corte territoriale ha qualificato il reato contestato al capo 11) ai sensi degli artt. 624 e 625 cod. pen. procedendo alla rideterminazione della pena irrogata per il reato continuato.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore denunciando la violazione di legge in relazione alla previsione dell’art. 624 comma 3 cod. pen. per essere il delitto ritenuto procedibile a querela, condizione di procedibilità non rinvenibile nell’incarto processuale, essendo stato il procedimento originato dalla denuncia sporta da COGNOME NOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il difensore ha allegato al ricorso la denuncia sporta da COGNOME NOME il giorno 8/11/2014 e, effettivamente, dall’atto non emerge la formulazione di un’istanza di punizione: tanto discende sia dall’intestazione dell’atto che dal suo contenuto.
Solo nella parte finale della denuncia, infatti, si rinviene il termine querela ma risulta utilizzato dal Carabiniere che raccolse la dichiarazione di COGNOME per informarlo delle facoltà previste dal codice di rito in favore delle persone offese dal reato.
A seguito della modifica dell’art. 624, comma 3, cod. pen., intervenuta per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022, il delitto di furto, anche se aggravato o pluriaggravato ai sensi dell’art. 625 cod. pen. (prima procedibile di ufficio), è divenuto punibile a querela della persona offesa, tranne i casi previsti nell’ultima parte della previsione normativa.
Risulta, ancora, decorso il termine di cui al combinato disposto degli artt. 124 cod. pen. e 85 del d.lgs. n. 150 del 2022.
S’impone, dunque, l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza in relazione al reato contestato al capo 11) in quanto l’azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela e il rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Cagliari in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio in relazione agli ulteriori reati per i quali è intervenuta condanna, postulando siffatta operazione valutazioni di merito che non competono a questa Corte.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al ca 11) della rubrica essendo l’azione penale improcedibile per mancanza di querela e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari per la rideterminaz della pena.
Così deciso il 22/10/2023