Mancanza di Querela nel Furto: la Cassazione Annulla la Condanna
La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 32307 del 2024, ha riaffermato un principio cruciale nel diritto processuale penale, reso ancora più rilevante dalla Riforma Cartabia: la mancanza di querela per il reato di furto impedisce la prosecuzione dell’azione penale e conduce all’annullamento della sentenza di condanna. Questo caso evidenzia come le modifiche normative sulla procedibilità dei reati abbiano un impatto diretto e decisivo sull’esito dei processi.
I Fatti del Caso
Un individuo era stato condannato sia in primo grado che in appello presso la Corte di Palermo per il reato di furto. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando l’errata applicazione della legge. Il punto centrale della difesa verteva su un aspetto puramente procedurale: l’assenza di una valida querela da parte della persona offesa.
Dal verbale di denuncia, infatti, emergeva che la vittima si era limitata a segnalare il furto subito, descrivendo la dinamica dei fatti, senza però manifestare esplicitamente la volontà che si procedesse penalmente nei confronti del colpevole. Questa omissione si è rivelata fatale per l’impianto accusatorio.
La Riforma Cartabia e la Mancanza di Querela
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nell’interpretazione degli effetti della cosiddetta Riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022). Questa riforma ha modificato in modo sostanziale il regime di procedibilità per il delitto di furto, come disciplinato dall’art. 624 del codice penale. In particolare, la nuova normativa stabilisce che il delitto di furto è punibile a querela della persona offesa.
La regola generale della procedibilità a querela subisce delle eccezioni. La legge prevede che si proceda d’ufficio solo in determinate circostanze, come quando la persona offesa è incapace per età o infermità, o quando ricorrono alcune aggravanti specifiche (indicate nell’art. 625, numeri 7 e 7-bis), con l’esclusione del caso in cui il furto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede. Nel caso esaminato, i giudici hanno accertato che nessuna di queste condizioni eccezionali era presente.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha rilevato che, a seguito della Riforma Cartabia, la mancanza di querela costituisce un ostacolo insormontabile alla prosecuzione dell’azione penale. I giudici hanno sottolineato la netta distinzione tra la ‘denuncia’ e la ‘querela’. La prima è una mera segnalazione di un fatto-reato, mentre la seconda è una dichiarazione di volontà specifica, con la quale la vittima chiede espressamente la punizione del colpevole.
Nel caso di specie, la persona offesa aveva solo denunciato il furto, senza mai esprimere tale volontà punitiva. Poiché le condizioni per la procedibilità d’ufficio non sussistevano, l’azione penale non avrebbe potuto essere iniziata, né tantomeno proseguita. Di conseguenza, la sentenza di condanna impugnata era viziata da un difetto di procedibilità originario.
Le Conclusioni
La Corte di Cassazione ha quindi annullato la sentenza impugnata senza rinvio. Questa formula significa che la decisione è definitiva e il processo si chiude qui, poiché l’azione penale non può proseguire. La pronuncia ribadisce l’importanza fondamentale delle condizioni di procedibilità e l’impatto diretto delle riforme legislative sui processi in corso. Per le vittime di furto, diventa essenziale non solo denunciare il fatto, ma anche manifestare in modo chiaro e inequivocabile la volontà di perseguire penalmente l’autore del reato, altrimenti, come dimostra questo caso, il responsabile potrebbe restare impunito per un vizio puramente procedurale.
Dopo la Riforma Cartabia, il reato di furto è sempre perseguibile d’ufficio?
No, la regola generale è diventata la procedibilità a querela della persona offesa. Si procede d’ufficio solo in casi specifici previsti dalla legge, come quando la vittima è incapace o in presenza di alcune aggravanti.
Una semplice denuncia di furto equivale a una querela?
No. La sentenza chiarisce che la semplice denuncia, cioè la segnalazione del fatto, non è sufficiente. È necessaria la querela, che è una esplicita manifestazione di volontà della vittima di veder punito il colpevole.
Cosa succede se manca la querela per un reato che la richiede?
Se manca la querela, l’azione penale non può essere iniziata né proseguita. Come deciso in questo caso, la mancanza di questa condizione di procedibilità porta all’annullamento della sentenza di condanna.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32307 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 32307 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna resa dal locale Tribunale per i reati allo stesso ascritti.
In data 03/06/2024, è pervenuta memoria del difensore, AVV_NOTAIO, che insiste nelle ragioni del ricorso e ne chiede l trattazione in pubblica udienza.
Va preliminarmente rilevato che l’entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia ha determinato un mutamento del regime di procedibilità del delitto di furto. In particolare, l’art. 2, comma 1, lett. 1) del d. 150/2022 ha sostituito il comma 3 del previgente art. 624 cod. pen., stabilendo che “Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7- bis)”. Nel caso di specie, difettando le condizioni che legittimano l’esercizio ex officio dell’azione penale, si pone il problema della sussistenza della condizione di procedibilità del delitto addebitato al ricorrente che difetta in atti. Dal verbale allegato al ricorso risulta infa che la persona offesa si sia limitata a denunciare il furto con destrezza di cui è rimasta vittima, senza rappresentare un’espressa volontà di punire il colpevole.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata perché l’azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione non può essere proseguita per mancanza di querela.
Il Consigliere estensore
Così deciso il 12 giugno 2024
esidnte