Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7191 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4   Num. 7191  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa NOME COGNOME, che ha concluso chiec:lendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
udito il Difensore: è presente l’AVV_NOTAIO, del Foro di BOLOGNA, in difesa di COGNOME, che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO III FATTO
1.La Corte di appello di Brescia con sentenza del 23 marzo 2023, per quanto in questa sede rileva, ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, l’appello di NOME COGNOME nei confronti della decisione con cui il Tribunale di Cremona il 12 luglio 2022, all’esito del dibattimento, ha riconosciuto l’imputata responsabile di due reati di furto consumato, aggravato dalla destrezza, con oggetto orologi marca Rolex che NOME COGNOME e NOME COGNOME indossavano, fatti commessi, rispettivamente, il 17 marzo 2016 (capo A) ed il 17 giugno 2016 (capo B), in conseguenza condannandola, riconosciuto il vincolo della continuazione con la sanzione applicata per fatti già in giudicato, alla pena stimata di giustizia.
Ricorre per la cassazione della sentenza l’imputata, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia violazione di legge.
2.1. Con il primo motivo lamenta nullità della sentenza per violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., con riferimento al primo motivo di appello con oggetto la richiesta di assoluzione per entrambi i reati.
Rammentato che la Corte territoriale ha ritenuto carente l’aspetto della specificità, richiama la necessità di valutare con minore rigore le impugnazioni di merito rispetto a quelle di legittimità, essendo l’appello un mezzo di impugnazione “a critica libera”.
Sottolinea inoltre avere la Difesa nell’appello sottolineato che la sola prova esistente, cioè la individuazione fotografica, fosse sfornita di attendibilità e che non si era valutata la coerenza e la credibilità degli autori delle dichiarazioni.
2.2. Con il secondo motivo censura ulteriore violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., con riferimento al secondo motivo di appello con il quale si richiedevano le attenuanti generiche ed un trattamento sanzionatorio complessivamente più mite, con contenimento della pena nel minimo edittale.
 Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta del 14 agosto 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile l’impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Come già puntualmente evidenziato con memoria scritta della Difesa datata 9 febbraio 2023 ed inviata il giorno seguente per l’udienza in appello del 28 febbraio 2023, mancano nel fascicolo processuale le querele delle persone offese di furto.
Essendo entrato in vigore, dopo la proroga, il decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge n. 134 del 27 settembre 2021, ossia il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199, che ha previsto che il reato di cui all’imputazione sia procedibile solo a querela di parte, devono necessariamente annullarsi senza rinvio entrambe le sentenze di merito, per mancanza della necessaria condizione di procedibilità.
3. Consegue la statuizione in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, nei confronti di COGNOME NOME, perché i reati a lei ascritti non sono procedibili per mancanza di querela.
Così deciso il 21/11/2023.