Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 13295 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 13295 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FROSINONE il 01/01/1984
avverso la sentenza del 25/06/2024 della Corte d’appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME Letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, dott. NOME COGNOME che ha conclus chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Roma ha confern – ato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 21 gennaio 2013, che aveva condannato COGNOME NOME alla pena di giustizia per il reato di furto aggrEb’ato di autovettura.
L’imputato, per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricc n.,o per cassazione.
2.1. Con il primo motivo denuncia nullità della sentenza per violazione di li)gge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 336,337 cod.proc.pen. e 624,625 cod.ren.
Deduce la mancanza di querela e che la dizione “ad ogni effetto di legge”, contenuta nell’atto di denuncia, sarebbe stata inserita a meri fini assicurativi, non potendo la stessa essere configurata in assenza di una manifestazione univoci’ della volontà di chiedere la punizione del colpevole.
2.2.Con secondo motivo denuncia nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 157 cod.pen e 598 bis cod.proc.pen.
La stessa Corte territoriale ha dato atto che, con memoria depositata in lata 1 febbraio 2024, era stato chiesto dalla difesa dichiararsi l’intervenuta prescriz ‘Elle de reato “previa esclusione della contestata recidiva”. La Corte di appello avrebbe dovuto tenere conto della richiesta, potendo la parte, ai sensi dell’art. 598 bis cod.pn)c.pen ( ritenuto applicato, ed applicabile, nel caso di specie) presentare ” motivi n JOVi e memorie” fino a quindici giorni prima dell’udienza; sarebbe, pertanto, cersurabile l’omessa motivazione sulla configurabilità della recidiva e sull’intervenuta prescr z one.
2.3. Con terzo motivo denuncia nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 192 e 533 cod.proc.pen. Deduce la m et ‘danza di indizi certi che conducano ad individuare l’imputato, al di là di ogni ragionevole dubbio, come l’autore del furto in quanto, in particolare: non sarebbe certo che l’impu :ato si trovasse alla guida del veicolo rubato, essendo stato visto dagli organi di p.g. scondere da altra autovettura, di proprietà della moglie; il riconoscimento fotografico effettuat dal verbalizzante potrebbe costituire solo un indizio, essendo, peraltro, avventi’ o non dopo la visione di un album fotografico completo, ma sulla base di una riprcd Jzione parziale; avrebbe dovuto essere esperita la procedura di cui all’art. 213 cod.pr:K..pen.; la perquisizione, veicolare e domiciliare, a carico dell’imputato aveva dato esito negativo.
2.4. Con quarto motivo denuncia nullità della sentenza per violazione di logge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 191, 192 e 197 cod.proc.pen., per essere state utilizzate, in parte motiva, le dichiarazioni rese dal coimputato COGNOME COGNOME in vi :J13zion dei divieti previsti dagli artt. 191 e 197 cod.proc.pen., a pena di nullità ed inutilizzabil
2.5. Con quinto motivo denuncia nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli el -tt. 69 e 99 cod.pen. stante l’eccessività della pena inflitta ed il mancato giudizio di prev elenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti.
Il Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo il rige :to del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO.
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
1.11 reato per cui si procede è oggi perseguibile a querela di parte, stante la ridifica introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 all’art. 62z-, ul comma, cod. pen., che recita: «Il delitto è punibile a querela della persona ()Tesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, i)vvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)». L’incidenza della riforma sulla presente regiudicanda è indubbia: nessuna delle circostanze aggravanti riconosciute dai Giudici di merito violenza sulle cose ed esposizione alla pubblica fede – rientrE,, nfatti, nell’elencazione della norma di nuovo conio.
La novità normativa riguardante il regime di procedibilità trova applicazione arche in ordine a fatti, come quelli sub iudice, commessi prima del 30 dicembre 2022, i: ata di entrata in vigore del d.lgs 150 cit.
In relazione ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore della suddetta Ti Ddifica legislativa, l’art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022 ha stabilito espressamente che il termin per la presentazione della querela (pari a tre mesi ex art. 124, comma 1, col, pen.) decorre dalla predetta data (30 dicembre 2022), se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. La novità normativa riguardante il regime di procedibilità, dunque, trova applicazione anche in ordine a fatti commessi plina del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 .
2.Delineato il quadro normativo di riferimento, deve rilevarsi la fondate2 Z,3 della doglianza con cui la difesa sostiene l’insussistenza in atti di un valido atto quere a :orio.
Come affermato dal costante insegnamento della giurisprudenza di legittin dà, in tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione di: parte della persona offesa non richiede formule particolari in quanto, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, non è dirimente l’indicazione della formale richiasta d punizione, ma la valutazione del contesto fattuale, riservata al giudice di merito.
La volontà di chiedere la punizione del colpevole non è sottoposta a par formalità e « può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, ‘fanno, comunque, interpretati alla luce del “favor querelae” » (Sez. 5, n. 2665 del 12/1G:2021, dep. 2022, Rv. 282648; Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, Rv. 277801; Sez. 5, n.2C65 del 12/10/2021, dep. 2022,Rv. 282648-01; Sez. 2, n. 9968 del 02/02/2022, Rv. 281816 01). In applicazione del suindicato principio è stato ritenuto, anche con riferi Tinto reati divenuti procedibili a querela a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ttob 2022, n. 150, che la manifestazione della volontà punitiva da parte della persora offesa può essere implicitamente desunta, nei processi in corso, dall’avvenuta costituzione di parte civile o dalla riserva di costituirsi parte civile (Sez. 3, n. 19971 del 09/C1, ( 2023, Rv. 284616 – 01).
3.Nella fattispecie in esame deve, tuttavia, rilevarsi che le dichiarazioni della persona offesa, non costituita parte civile, sono contenute in un atto, qualificali come “denuncia ” e che manca, nella parte contenutistica del documento, quativqdgrilia.gc:Increta tru t richiesta di punizione. “
Né a diversa conclusione il Collegio ritiene di pervenire aderendo a quello specifico rresto richiamato nella sentenza impugnata secondo cui, ai fini dell’esercizio del dritto di querela, anche la formula “denuncio ad ogni effetto di legge” possa essere considerata quale manifestazione di volontà diretta a richiedere la persecuzione e la pinizione dell’autore del reato, conferendo all’atto il valore di querela, stante la nnancam:a di fi diversi che possano essere attribuiti alla denuncia del fatto ad un organo di polizia giudiziaria che abbia l’obbligo di riferire circa lo stesso al titolare dell’azione pcna Sez. 6, n. 40770 del 09/11/2006, Rv. 235442 – 01).
A tale proposito coglie, invero, nel segno la censura difensiva, dovendo considera -si che il precedente cui ha fatto riferimento la Corte territoriale riguardava una fattispecie in cu era contestato all’imputato il reato di cui all’art. 485 cod.pen., ovvero una condo . :ta priva di diretti risvolti patrimoniali, e che, viceversa, nella fattispecie, la natura della cond in contestazione ( furto), e la sua ricaduta su beni di rilevanza patrimoniale per la pi)rsona offesa, ben giustifica la conclusione che la dicitura possa essere stata collegata alla tutela dei medesimi interessi economici, così da attribuire all’atto valenza ai fini risar:t.ori assicurativi.
In mancanza di ulteriori indicazioni rilevabili dal contenuto dell’atto di denuncia, D di al elementi anche successivi idonei a dare contezza della sussistenza di una specifica volontà di punizione del colpevole da parte della persona offesa, deve, pertanto, escludersi nella fattispecie la ricorrenza di un atto cui potere attribuir€ valo querelatorio.
4. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata per difetto della condizione di procedibilità stante la mancanza di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato non è più proced b le per difetto di querela
Così è deciso, 29/01/2025
CORTE DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE
Il Consigliere estensore
NOME
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COGNOME
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Il Presidente
NOME COGNOME