Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3384 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4   Num. 3384  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MANERBIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCEA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto pronunciarsi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata pr essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
La difesa del ricorrente, in persona dell’AVV_NOTAIO del foro di Bologna, ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata perché il reato é estinto per intervenuta prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La Corte di Appello di Brescia ha confermato, in punto di responsabilità penale, la sentenza del Tribunale di Brescia che aveva riconosciuto COGNOME NOME NOME NOME delitto di lesioni stradali; ha peraltro escluso la ricorrenza della circostanza aggravante di cui all’art.590 bis comma 2 cod.pen. (guida in stato di ebbrezza alcolica) in ragione della inutilizzabilità dei referti del pronto soccorso che aveva eseguito gli esami ematochimici e ha ridetermiNOME nei suoi confronti la pena in mes nove di reclusione. Confermava la statuizione del giudice di primo grado che aveva disposto nei confronti del COGNOME la sanzione amministrativa accessoria nella misura di un anno.
Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato COGNOME, la quale ha articolato due motivi di ricorso.
2.1 Con il primo deduce assoluta carenza di motivazione in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria evidenziando che, a fronte delle doglianze articolate nei motivi di appello in relazione alla suddetta statuizione ) il giudice distrettuale si era limitato a riconoscere la correttezza di quanto statuito dal primo giudice il quale, a sua volta, non aveva adempiuto ad alcun onere motivazionale nella determinazione della misura della sanzione amministrativa.
2.2 Con una seconda articolazione chiede la immediata declaratoria di estinzione del reato per mancanza di querela, atteso che il reato è divenuto procedibile a querela a seguito della entrata in vigore della riforma Cartabia, in applicazione dell’art.2, comma 1 del D.Lgs. 150/2022, una volta esclusa la ricorrenza della circostanza aggravante della guida in stato di ebbrezza alcolica (art.590 bis cpv.). A tale proposito la difesa del ricorrente assume che una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione transitoria, che aveva differito alla data del 30/12/2022 la entrata in vigore del D.Lgs. 150/2022, imponeva che la sopravvenuta causa di non punibilità venisse applicata anche ai fatti per cui risultavano pendenti i termini di impugnazione, in quanto la modifica della condizione di procedibilità del reato in oggetto costituiva norma più favorevole per l’imputato, che doveva ritenersi di immediata applicazione in qualsiasi stato e grado del giudizio, ai sensi dell’art.2 comma 4 cod.pen.
Preliminarmente deve essere riconosciuta la rituale instaurazione del rapporto processuale dinanzi al giudice di legittimità a fronte di motivi di ricorso non inammissibili. Invero la doglianza, quale quella concernente la dosimetria della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, non appare manifestamente infondata, in quanto introduc:e difese tecniche suscettibili di considerazione e non prive di analisi censoria, laddove ravvisano profili di inadeguatezza motivazionale nella parte in cui la durata della sanzione amministrativa accessoria viene confermata nei termini indicati dal primo giudice senza alcuna considerazione delle ragioni di doglianza formulate dal COGNOME nei motivi di impugnazione in appello.
Pertanto, alla luce dell’intervento normativo che ha introdotto la procedibilità a querela per il reato di cui all’art.590 bis cod.pen. a partire dal 30 Dicembre 2022 (D.Lgs. 10 Ottobre 2022 ri.150 art.2 comrna 1), e non risultando essere stata introdotta la condizione di procedibilità entro i termini fissati nella novella normativa, né essendo stata manifestata in altro modo la istanza punitiva della persona offesa (mediante costituzione di parte civile non revocata sez.3, n.27147 del 9/05/2023, S., Rv.284844.01), il giudice, in forza dell’art. 2, comma quarto, cod. pen., deve accertare l’esistenza della stessa anche per i reati commessi anteriormente all’intervenuta modifica (sez.2, n.22641 del 21/04/2023, P., Rv.284729.01), dovendosi riconoscere natura anche sostanziale alla querela in ragione della sua idoneità ad incidere sulla punibilità dell’autore del fatto.
5.1 A tal fine la relativa causa di non punibilità, di cui all’art.129 comma 1, deve essere rilevata in qualsiasi stato e grado del giudizio e pertanto anche nel giudizio di legittimità ai sensi dell’art.609 comma 2 cod.proc.pen.
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l’azione penale non può essere più proseguita per mancanza di querela in conseguenza del mutamento di procedibilità del titolo di reato per cui è processo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela.
Così deciso in Roma il 23 novembre 2023
Il Consigliere estensore
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