Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33627 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 6   Num. 33627  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/06/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 24/06/2025
Composta da
– Presidente –
NOME NOME COGNOME NOME DI GERONIMO
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d’appello di Salerno nel procedimento a carico di: COGNOME NOME, nata a Castellammare di Stabia il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 20/02/2024 del Tribunale di Nocera inferiore visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno per il giudizio; lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per l’imputata, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
Procedimento trattato in modalità cartolare.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno ha impugnato la sentenza in epigrafe, con cui il Tribunale di Nocera Inferiore ha assolto NOME dal reato di cui all’art. 388, terzo comma, cod pen. perchØ il fatto non costituisce reato.
Nell’unico motivo proposto, ha dedotto che la decisione impugnata si fonda su una superficiale valutazione della prova logica, posto che il dubbio sull’elemento psicologico delreato, in relazione alla contestata sottrazione dell’autovettura di proprietà della imputata sottoposta a pignoramento, Ł motivata dalla considerazione che tutti gli atti della procedura esecutiva risultano esserle stati notificati a mani della madre convivente, sicchØ non può escludersi che ella non avesse contezza del vincolo giudiziario sul veicolo in questione.
Per converso, da un lato non Ł credibile che la madre della imputata abbia omesso di ostenderle atti di un tale impatto economico; dall’altro, il fatto che la COGNOME non abbia mai restituito agli organi della procedura esecutiva il veicolo ed il fatto che non abbia adempiuto il debito originario sono elementi innegabilmente significativi della volontarietà della condotta sottrattiva.
Il Procuratore generale di questa Corte di cassazione, nelle note conclusionali, ha dedotto che l’appello proposto era ammissibile ratione temporis, pur avendo ad oggetto una
sentenza di proscioglimento e non rilevando che si tratti di reato per cui si procede con citazione diretta; su queste basi argomentative ha concluso nei termini riportati in epigrafe, previa conversione del ricorso in appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
Deve premettersi che la Corte di appello, con ordinanza del 20 gennaio 2025 riqualificato il reato di cui all’art. 388, comma terzo, cod. pen. in quello di cui al successivo comma settimo – ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte sul rilievo che la sentenza impugnata sia inappellabile.
La conversione dell’appello in ricorso per cassazione Ł stata operata in ragione della generale inappellabilità, prevista dal terzo comma dell’art. 593 cod. proc. pen., delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con pena alternativa. Tale era il reato originariamente contestato e così pure quello riqualificato.
Non Ł invece conferente il riferimento alla modifica normativa che ha investito il secondo comma dell’art. 593, in forza del quale il Procuratore Generale presso questa Corte ha dedotto la illegittimità ratione temporis – della disposta conversione.
Egli ha evidenziato che l’appello Ł stato proposto in data 14 maggio 2024 in relazione ad una sentenza risalente al 20 febbraio 2024, ossia prima della modifica del secondo comma dell’art. 593 cod. proc. pen., operata dall’art. 2 della legge 9 agosto 2024, n. 114, che ha introdotto ulteriori limiti alla appellabilità, da parte del Pubblico Ministero, delle pronunce di proscioglimento; quindi, sul rilievo che, in assenza di disciplina transitoria, il criterio del “tempus regit actum” comporta l’operatività del regime impugnatorio previsto all’atto della pronunzia della sentenza (essendo quello il momento in cui sorge il diritto all’impugnazione), ha richiamato il principio, già affermato da questa Corte, secondo il quale le sentenze di proscioglimento emesse prima del 25 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge n. 114 del 2024, possono essere appellate dal pubblico ministero anche nel caso in cui riguardino i reati indicati dall’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non applicandosi la preclusione prevista dall’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. p), legge citata (Sez. 5, n. 6984 del 05/02/2025, P., Rv. 287528 – 01).
Il ragionamento non coglie nel segno.
La inappellabilità rilevata nella ordinanza di trasmissione Ł, invero, indipendente dalla novella del 2024, in quanto trova fondamento nel previgente terzo comma – e non, invece, nel secondo comma – dell’art. 593 cod. proc. pen. ed era certamente operante alla data della sentenza impugnata; sicchØ correttamente Ł stata ritenuta la ricorribilità per cassazione della pronuncia a mente dell’art. 606, comma 2, cod. proc. pen.
Tanto puntualizzato, la Corte di appello ha fatto buon governo del consolidato principio, che rimanda a Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220221 – 01, in forza del quale, allorchØ un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice adito, prescindendo da qualunque analisi valutativa in ordine all’indicazione della parte, deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonchØ l’esistenza di una ” voluntas impugnationis “, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale e, quindi, a trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (v. da ultimo Sez. 5, n. 42578 del 27/09/2024, Prencipe, Rv. 287234 02 in cui la Corte, in relazione a sentenza di proscioglimento emessa al termine del giudizio
abbreviato e non appellabile dall’imputato, ai sensi dell’art. 443, comma 1, cod. proc. pen., ha ritenuto  che  l’appello  presentato  da  quest’ultimo  non  dovesse  essere  dichiarato inammissibile, ma convertito in ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.).
Assodata la ammissibilità della conversione, la motivazione del primo Giudice, che ha ritenuto la mancanza di prova del dolo – presupponente, oltre alla volontarietà dell’ amotio, la conoscenza in capo alla imputata del vincolo giudiziario imposto con il pignoramento sull’autovettura di sua proprietà, ma di cui altri aveva la custodia – Ł fondata sul rilievo che tutti gli atti della procedura esecutiva risultano notificati alla COGNOME, a mani della madre convivente.
Le argomentazioni svolte sul punto non evidenziano profili di manifesta illogicità.
Secondo principi oramai granitici, che non possono che essere qui ribaditi, non Ł dato al giudice di legittimità sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa lettura, benchØ anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova. (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 nonchØ in precedenza Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428; in epoca piø recente Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020- dep. 2021, F., Rv. 280601).
Con specifico riferimento ai vizi della motivazione, deve considerarsi che non possono essere censurati in questa Sede vizi diversi dalla mancanza, dalla manifesta illogicità, dalla contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante) su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicchØ sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747). 
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così Ł deciso, 24/06/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME