Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24123 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 24123 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOMECOGNOME nato a Napoli il 23/05/1998
avverso la sentenza del 20/09/2024 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Napoli, in sede di rito abbreviato, ha condannato NOME COGNOME per il reato di cui all’art 336 cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per saltum , ai sensi dell’art. 569, comma 1, cod. proc. pen., il difensore dell’imputato, deducendo come unico motivo di annullamento la assoluta mancanza di motivazione in ordine allo
svolgimento dei fatti, al percorso logico giuridico che ha portato alla affermazione di responsabilità e al calcolo della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto.
In via preliminare, va affermata l’ammissibilità del ricorso per saltum , essendo denunciato il vizio di violazione di legge e, in particolare, dell’art. 125 cod. proc. pen., che prevede, a pena di nullità, l’obbligo di motivazione delle sentenze. Tra le ipotesi di violazione di legge rientrano, per pacifico orientamento, la mancanza assoluta di motivazione, cui è equiparata la motivazione apparente.
L’obbligo della motivazione viene soddisfatto quando la sentenza contiene la «concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l’indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l’enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie», con riguardo, tra l’altro, «1) all’accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all’imputazione e alla loro qualificazione giuridica; 2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell’art. 533, e della misura di sicurezza » (art. 546 cod. proc. pen.).
La sentenza impugnata, dopo aver ripercorso lo sviluppo del processo e riportato le conclusioni delle parti, giunge all’affermazione di responsabilità dell’imputato in quanto « dallo stato degli atti id est ovvero sulla base degli elementi contenuti nel fascicolo del PM è emersa la sussistenza dei reati di cui al DC ascritti all’imputato » .
Non vengono indicati i motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, né vi è menzione del profilo circostanziale e dei criteri di calcolo della pena, che viene quantificata nel dispositivo.
Sia in punto di responsabilità sia in punto di trattamento sanzionatorio, quindi, il provvedimento impugnato è viziato per mancanza grafica di motivazione.
In giurisprudenza si ritiene affetta da nullità la sentenza nella cui motivazione, secondo quanto risulta dal testo del provvedimento impugnato, il giudice abbia usato, nel rendere conto del proprio ragionamento, argomentazioni apodittiche e, perciò, inaccettabili sul piano logico, non essendo riferite a specifici e ben individuati elementi di fatto (Sez. 6, n. 7547 del 27/05/1992, Rv. 190919).
A maggior ragione, la nullità rileva laddove il giudice abbia omesso di descrivere le circostanze del fatto e non abbia in alcun modo argomentato in ordine alle ragioni della responsabilità dell’imputato.
La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al giudice di appello, che, dovendo redigere “ex novo” la motivazione mancante, è investito di una devoluzione totale del merito (Sez. 5, n. 1076 del 21/10/2022, COGNOME Rv. 283894).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per il giudizio di secondo grado.
Così deciso il 23/05/2025.