Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 47293 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 47293 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CASERTA( ITALIA) il 26/10/1983
avverso il decreto del 16/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento del provvedimento con rinvio alla Corte di appello di Napoli;
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con decreto del 16-19/07/2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con cui è stata applicata, nei confronti di COGNOME Salvatore, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di un anno, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza perché ritenuto socialmente pericoloso ai sensi degli artt. 4,comma 1,1ett. c) e 1 lett. c) del d.lgs. 159/2011. La Corte territoriale ha ritenuto che le condotte poste in essere dal 2018 al 2022 (quali rissa, violenza, minaccia e altro) in quanto connotate da
aggressività e violenza, e poste in essere in spazi pubblici, siano indicative di una personalità poco incline al rispetto delle regole di convivenza civile e idonee a compromettere la sicurezza pubblica e tranquillità, soprattutto in piccoli centri.
COGNOME Il prevenuto ha proposto ricorso, per il tramite del suo difensore, articolando unico motivo con il quale censura difetto di motivazione in relazione alla richiesta di revoca della cauzione, chiesta con secondo motivo di appello, sulla quale la Corte di appello non ha motivato.
Il Sostituto Procuratore generale ha concluso con requisitoria scritta chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Considerato in diritto
1.11 ricorso è fondato.
In tema di misure di prevenzione, il provvedimento impositivo della cauzione di cui all’art. 31, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è impugnabile dinanzi alla Corte di appello, essendo privo di tassatività l’elenco dei provvedimenti contenuti nell’art. 27 del medesimo decreto (Sez. 5, n. 12104 del 08/02/2021, Rv. 280658 – 01). A tale conclusione si è pervenuti a seguito della sentenza delle Sezioni Unite COGNOME, che ha ritenuto l’impugnabilità, con il ricorso in appello, del provvedimento con cui il Tribunale competente per le misure di prevenzione neghi l’applicazione del controllo giudiziario richiesto ex art. 34-bis, comma 6, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, COGNOME, Rv. 277156) pervenendo a tale conclusione in base al tenore dell’art. 10 d.lgs. 159/2011 «concepito come norma generale di impugnazione, anche per il merito, delle misure di prevenzione personale, ma estensibile anche ai provvedimenti in tema di misure di prevenzione patrimoniale che rechino un vulnus a posizioni garantite costituzionalmente, analoghe ad altre presidiate dal mezzo di impugnazione». Conseguenza di tale argomentare è stata quella di escludere «che l’art. 27 d.igs. 159/2011, contenente un elenco di provvedimenti impugnabili con l’appello anche per il merito, tracci un perimetro chiuso» e che possa essere invocato il principio di tassatività delle impugnazioni per escludere che il provvedimento che imponga la cauzione non sia suscettibile di gravame. Nel caso in esame, a fronte della doglianza difensiva espressa, attraverso l’atto di appello, sulla richiesta di revoca della cauzione, la Corte territoriale ha omesso del tutto di motivare. Tale omissione si concreta in un vizio di violazione di legge, unico consentito di materia di misure di prevenzione,
secondo il disposto dell’art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575.
3.Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte « in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente» ( Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246 – 01). L’ipotesi della mancanza di motivazione, pur essendo inclusa nella lett. e) dell’art. 606 cod.proc.pen., non ha perduto l’intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, che vale a renderlo affine al motivo di ricorso enunciato nella lett. c) del medesimo art. 606, essendo l’omissione radicale della motivazione sempre correlata alla inosservanza di precise norme processuali (l’art. 125, comma 3, cod.proc.pen.,riguardante in generale le forme dei provvedimenti del giudice, compresi i decreti nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge).Nella fattispecie in esame, la mancanza grafica di motivazione, sulla doglianza veicolata attraverso i motivi di appello in ordine alla richiesta di revoca della cauzione, dà contezza della fondatezza del motivo di ricorso.
Conclusivamente il ricorso deve essere accolto Oannullamento del decreto impugnato limitatamente al punto relativo alla cauzione, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.
P.Q. M .
Annulla il decreto impugnato limitatamente al punto relativo alla cauzione, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso il 19/11/2024.