Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42444 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42444 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE di APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, c del d.l. n. 137 del 2020;
il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
iC difensore l AVV_NOTAIO, con motivi aggiunti, chiedeva l’annullamento con rinvio per la rideterminazione della pena dopo la pronuncia della Corte costituz n. 46 del 22 marzo 2024.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di L’Aquila confermava la condanna di NOME COGNOME per il reato appropriazione indebita. NOME era stato amministratore della società “RAGIONE_SOCIALE
ed in tale veste veniva condannato per essersi ingiustamente appropriato di ben valore di oltre 286.000 euro, che la “RAGIONE_SOCIALE” aveva ricevuto in locazi società “RAGIONE_SOCIALE“.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduce
2.1. violazione di legge (art.646 cod. pen.) e vizio di motivazione: con i pri motivi si deduceva che sarebbe carente sia la prova del contributo causale del rico sia quella relativa alla sussistenza dell’elemento soggettivo. Il ricorrente sare amministratore di diritto della società “RAGIONE_SOCIALE“, ma non avrebbe svolto alcun di amministrazione effettiva, essendosi limitato a firmare l'”accordo quadro” di loca lo stesso, peraltro, aveva disconosciuto le firme sui contratti di RAGIONE_SOCIALE e dell’accordo e aveva dichiarato di non avere avuto accesso né al conto corrente società, né all’indirizzo Pec della “RAGIONE_SOCIALE“;
2.2. violazione di legge (art.646 cod. pen.) e vizio di motivazione: con rifer all’appropriazione indebita correlata al terzo contratto di RAGIONE_SOCIALE: l’intima adempiere sarebbe pervenuta il 26 Marzo 2019 presso il domicilio della RAGIONE_SOCIALE, già dall’il Febbraio 2019, non sarebbe più stato amministratore, sicch avrebbe dovuto rispondere del reato contestato; tale circostanza era stata alleg l’appello, ma non sarebbe stata considerata dalla Corte territoriale;
2.3. violazione di legge (art. 606 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ord mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale: la perizia grafologica, chies difesa e non disposta, sarebbe stata decisiva per verificare la compatibilità del apposte sui contratti di RAGIONE_SOCIALE con quelle di NOME. Si deduceva che la necessit perizia sarebbe suffragata dalla evidente differenza tra le firme apposte sull’accordo – riferibili a NOME – e quelle contestate, apposte sui successivi contratti di loc
2.4. violazione di legge (art.133 cod. pen.) e vizio di motivazione con riguar definizione del trattamento sanzionatorio: si deduceva la carenza di motivazione in o alla determinazione della pena pecuniaria.
2.5. Con motivi nuovi si chiedeva di valutare l’incidenza sulla sanzione inflitt sentenza della Corte costituzionale n. 46 del 2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
1.1.11 collegio riafferma che sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giud fondamento dell’affermazione di responsabilità dell’imputato siano prive di completezz relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisit
decisività (Sez. 5 n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Rv. 257967; Sez. 6, 17 g 2009, n. 35918, Rv 244763).
Nel caso in esame la conferma della responsabilità per tutti gli epis appropriazione indebita contestata non tiene conto delle allegazioni effettu ricorrente con l’appello circa il fatto che NOME già dall’Il Febbraio 2019 non amministratore (pag. 7 dell’atto di appello). Invero, in relazione al terzo contratto, ad adempiere risaliva al 26 marzo 2019, quando il ricorrente non era più amministra Tale emergenza non risulta essere stata vagliata dalla Corte di appello, nonostant stata ritualmente allegata.
Del pari, la motivazione risulta carente in relazione alla attribuzione al ricorr firme dallo stesso disconosciute ed al disconoscimento delle firma dei contratti es dell’accordo quadro. Le asserzioni della Corte che si fondano quanto al diniego di p sulla mancanza di allegazioni tecniche, non tengono in considerazione le allega difensive, che mostrano una difformità visibile ictu °cui/ tra le firme contestate e quelle apposte sull’accordo quadro (pag 6 dell’atto di appello).
In sintesi, il collegio rileva una carenza di motivazione in ordine alla conf responsabilità: dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che la Corte appello non ha vagliato le doglianze difensive, con specifico riguardo alla riferi ricorrente della firma dei contratti esecutivi dell’accordo quadro, ed alla colpevol ricorrente per condotte successive alla sua cessazione dalla carica.
1.2.Tali temi, GLYPH da vagliare attraverso un accurato confronto con la prim impugnazione, saranno oggetto di nuovo giudizio di fronte alla Corte di appello di Per alla quale si rinvia, previo annullamento della sentenza impugnata.
Le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio sono assorbite.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appell Perugia
Così deciso in Roma, il giorno 24 settembre 2024
L’estensore il Presente