Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46597 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46597 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a COGNOME il 25/11/1962 avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE di APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della parte civile NOME COGNOME Avv. NOME COGNOME che depositava conclusioni e nota spese; udito i l difensore dell’imputato, Avv. NOME COGNOME che, dopo la discussione, insisteva per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma, decidendo con le forme del rito abbreviato, confermava la condanna di NOME COGNOME (alla pena di venti giorni di reclusione ed euro 200 di multa) per il reato previsto dall’art. 636, comma 3, cod. pen. Si contestava allo stesso di avere introdotto, senza averne diritto, almeno quattro equini nel fondo delimitato da filo spinato e da rete elettrosaldata di proprietà di NOME COGNOME, causando un danno agli ortaggi.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: non sarebbe stato considerato il motivo di appello con il quale era stato allegato il mancato accertamento sia dello ‘s tato di abbandono ‘ degli animali, che della consapevolezza di tale stato da parte di COGNOME;
2.2. violazione di legge (art. 636 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato: non sarebbe stato provato , come dedotto con l’atto di appello, che COGNOME fosse consapevole dello stato di abbandono degli equini;
2.3. violazione di legge (art. 636 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della attendibilità della dichiarazione di NOME COGNOME: il dichiarante era stato ritenuto credibile, nonostante con l’atto di appello fosse stato allegato che lo stesso avesse una relazione conflittuale con il COGNOME; inoltre non sarebbe stato considerato quanto dedotto con l’appello, circa l’assenza di prove idonee (a) a confermare che gli equini rinvenuti sul fondo della parte civile fossero quelli di NOME COGNOME anche tenuto conto che non sarebbe stata acquisita l’anagrafica zootecnica, (b) a dimostrare che il ricorrente non avesse diligentemente custodito i suoi animali, (c) a quantificare i danni, che sarebbero stati accertati solo sulla base delle dichiarazioni di NOME COGNOME, che sarebbero di critica attendibilità;
2.4. violazione di legge (art. 131bis cod. pen.) e vizio di motivazione: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità sarebbe stato fondato solo sulla valorizzazione del comportamento processuale negativo del Minati, ma non avrebbe tenuto conto né della sua incensuratezza, né della esiguità dei danni cagionati con la condotta contestata;
2.5. violazione di legge (art. 62bis cod. pen.) e vizio di motivazione: non sarebbero state considerate le doglianze proposte con l’atto d’appello dirette ad ottenere la concessione circostanze attenuanti generiche;
2.6. violazione di legge (art. 538 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: non sarebbero state considerate le doglianze proposte con l’appello dirette ad ottenere la revoca delle statuizioni civili.
2.7. Le ragioni del ricorrente venivano ribadite con memoria, depositata il 26 novembre 2024.
3.Il ricorso è fondato.
Il Collegio riafferma che sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell’affermazione di responsabilità dell’imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (in generale, tra le altre: Sez. 5 n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 257967; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Greco, Rv 244763, e, con specifico riguardo
alla valutazione di attendibilità dei dichiaranti: Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giuliano, Rv. 263129).
Nel caso in esame l’ atto di appello specificamente contestava (a) il profilo oggettivo e soggettivo della responsabilità, (b) la valutazione di credibilità dei contenuti accusatori provenienti da Augusto Romani; ed altrettanto specificamente (c) invocava il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 -bis cod. pen., (d) instava per un contenimento della pena attraverso la concessione delle circostanze attenuanti generiche, (e) chiedeva, infine, la revoca delle statuizioni civili.
A fronte delle specifiche doglianze proposte con la prima impugnazione, la sentenza ha offerto una motivazione apodittica e carente (se non anche graficamente mancante, come nel caso della richiesta di concessione delle attenuanti generiche).
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. La Corte di merito provvederà ad una rinnovata, integrale, delibazione delle doglianze proposte con l’atto di appello.
Non si liquidano le spese della parte civile, soccombente nel grado.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso, il giorno 3 dicembre 2024.