Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8273 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8273 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato a Tufino (Na) il 10/10/1964
avverso l’ordinanza del 9/9/2024 del Tribunale del riesame di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dei difensori del ricorrente, Avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso, anche con memoria
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9/9/2024, il Tribunale del riesame di Napoli rigettava la richiesta presentata ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen. da NOME COGNOME così confermando il decreto di sequestro preventivo emesso il 3/8/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola con riguardo al reato di cui all’art. 44, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Propone ricorso per cassazione l’indagato, deducendo i seguenti motivi:
erronea applicazione dell’art. 44 contestato. Il Tribunale avrebbe ritenuto illegittimo il permesso di costruire rilasciato nel 2020 dal Comune di Tufino, che aveva consentito il mutamento di destinazione d’uso, senza però specificare quali norme sarebbero state violate e, pertanto, le ragioni della disapplicazione dell’atto, invece in sé del tutto legittimo perché conforme alla legge. Nel caso di specie, peraltro, mancherebbe anche l’esecuzione dei lavori per attuare il citato mutamento, così da escludersi ancora il fumus del reato di cui all’art. 44;
mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Ancora in punto di fumus, l’ordinanza non valuterebbe che il fabbricato sarebbe stato prima edificato come manufatto agricolo su suolo agricolo (permesso di costruire in sanatoria n. 12/2008), quindi fatto oggetto di mutamento di destinazione d’uso (permesso di costruire n. 6/2020), peraltro – si ribadisce – con opere ancora non realizzate; d’altronde, anche qualora i lavori fossero stati ultimati, il Tribunal avrebbe dovuto specificare le esigenze cautelari ravvisate, come da giurisprudenza di questa Corte, non riscontrandosi invece motivazione al riguardo. Il manufatto, dunque, sarebbe esistito in tale stato di fatto già prima del permesso di costruire del 2020, ed in assenza di opere eseguite per realizzare il mutamento di destinazione d’uso non sussisterebbe il reato contestato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta fondato con riguardo al primo, assorbente motivo.
Occorre premettere che il ricorso per cassazione in tema di misure cautelari reali è ammesso, per espressa previsione dell’art. 325 cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge, per essa intendendosi – quanto alla motivazione del provvedimento impugnato – la totale assenza o la mera apparenza del tessuto argomentativo quanto alle questioni poste con il gravame.
4.1. Tanto premesso, la motivazione dell’ordinanza risulta in effetti assente quanto al fumus del reato contestato, con particolare riguardo alla riconosciuta illegittimità del permesso di costruire rilasciato al ricorrente il 29/5/2020, sull quale l’intera contestazione pare fondarsi. In particolare, il Tribunale si limita ad affermare che, “come emerge dagli atti del procedimento” (richiamando per estremi una nota della Polizia municipale di Tufino del 24/7/2024), il titolo abilitativo “risultava illegittimo, perché autorizzava il cambio di destinazione d’uso da abitazione agricola a deposito ed esercizio commerciale, non consentito dalla legge”. In forza di questo solo elemento, non precisato affatto nei suoi richiami e fondamenti normativi, l’ordinanza ha quindi concluso per il fumus del reato, dal momento che, “in virtù di quanto rappresentato nella nota della Polizia Municipale
e nel verbale di sequestro preventivo” (si ribadisce, non specificati nel loro contenuto), il cambio di destinazione d’uso di un immobile da abitazione agricola ad esercizio commerciale non sarebbe consentito nel caso di specie.
Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere annullato per mancanza di motivazione in ordine al fumus del reato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Napoli.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2025
NOME
COGNOME Il Presidente