Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16626 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16626 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/04/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME
– Presidente
Sent. n. sez. 746/2025
NOME COGNOME
CC – 15/04/2025
NOME
R.G.N. 5745/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di
COGNOME nato a Thiene il 13/07/1974
NOMECOGNOME nato a Cologna Veneta il 26/06/1980
avverso l ‘ ordinanza del 03/01/2025 del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente COGNOME avv. NOME COGNOME che si è riportato ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Venezia, in funzione di Tribunale del riesame, ha integralmente confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona in data 2 dicembre 2024, che, per quanto qui rileva, aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di NOME COGNOME in relazione ai reati di cui agli artt. 316bis (capi 1, 4, 5, 6), 648ter (capi
1.A, 4.A, 7.A), 110 e 316bis (capi 2, 3) e 110 e 648ter .1 (capo 5.A) cod. pen., e di NOME COGNOME in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 648bis (capi 1.B, 4.B), 110 e 316bis (capi 2, 5) e 110 e 648ter .1 (capo 5.A) cod. pen.
Avverso questa ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi i suddetti indagati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti, nei termini di cui all ‘ art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Ricorso di NOME COGNOME
3.1. Violazione di legge in relazione alle previsioni del fondo di garanzia in materia di anticipazione somme. I chiarimenti resi dagli istituti di credito e dalle società finanziarie coinvolti nella vicenda, oltre che dal Fondo di garanzia, a specifiche richieste di chiarimento poste dalla difesa attesterebbero che nulla osta all’utilizzo delle erogazioni concesse per il ripristino di liquidità anticipata per far fr onte a spese connesse all’esercizio dell’attività di impresa (come, in effetti, sarebbe avvenuto).
3.2. Violazione degli artt. 316bis e 648ter .1 cod. pen. Il delitto di malversazione (reato omissivo proprio), coerentemente con la più recente giurisprudenza, postulerebbe, ai fini della consumazione, l’inutile scadenza di un termine essenziale (diretto, nel nostro caso, alla realizzazione delle finalità istituzionali poste alla base del finanziamento, così da frustrare l’interesse pubblico sotteso all’erogazione) . Nel caso di specie, tutte le contestazioni hanno per oggetto somme che sarebbero state utilizzate, entro il periodo di riferimento, per gli scopi contrattualmente previsti, anche tenuto conto della elasticità di interpretazione degli ambiti di lecito impiego della liquidità erogata, purché inerenti al l’attività d’impresa, anche per ripristino di fondi utilizzati nei mesi precedenti all’erogazione.
3.3. Erronea applicazione dell’art. 274, comma 1, cod. proc. pen., dal momento che non sussisterebbe alcuna attuale esigenza cautelare, non solo in considerazione della già illustrata liceità delle condotte (ivi compreso l’ultimo finanziamento, estraneo alle imputazioni provvisorie e ottenuto su un conto vincolato con pagamento diretto dei fornitori), ma anche per l’avvenuta comunicazione da parte della polizia giudiziaria all’intero sistema bancario della pendenza del presente procedimento.
3.4. La difesa ha depositato, in limine , consulenza tecnica contabile asseverata, sottoscritta dal dottor NOME COGNOME il 7 aprile 2025.
4. Ricorso di NOME COGNOME
4.1. Violazione di legge e correlati vizi di motivazione, con riferimento alla ribadita gravità indiziaria, posto che tutte le somme oggetto delle contestate
malversazioni sono state riaccreditate sui conti correnti delle società che avevano beneficiato delle erogazioni, all’esito del loro utilizzo per le finalità previste dai finanziamenti bancari.
A fronte di contrasti giurisprudenziali sul punto, non potrebbe ritenersi corretta l’ipotesi accusatoria, incentrata sulla pretesa natura istantanea della fattispecie, così da includere anche condotte di «momentanea distrazione» (che pure non hanno cagionato la revoca del finanziamento e l’escussione della garanzia statale), da cui sarebbe conseguita l’immediata consumazione del reato, a prescindere dall’individuazione di un termine essenziale di adempimento e di un’effettiva compromissione dell’interesse p ubblico. Al più, potrebbe, dunque, sostenersi una fattispecie di mera «tentata malversazione».
4.2. Carenza di motivazione in ordine alla qualità, in capo a NOME (mero consigliere di amministrazione di RAGIONE_SOCIALE e totalmente estraneo a RAGIONE_SOCIALE), di imprenditore, requisito imprescindibile del fatto tipico della malversazione, non avendo il Tribunale neppure chiarito un suo eventuale apporto di natura concorsuale, al di là della mera presenza presso l’autosalone e del ruolo di responsabile commerciale.
4.3. Omessa motivazione sulla gravità indiziaria dei delitti di riciclaggio e autoriciclaggio, avuto riguardo alla già dedotta insussistenza del reato presupposto di malversazione e, comunque, nell’impossibilità di individuare alcuna volontà di occultamento del denaro temporaneamente distratto.
4.4. Vizi di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, tenuto conto che, nei sei mesi intercorsi tra la richiesta della misura e la sua applicazione, non è stata commessa alcuna condotta rilevante ed è stato, in ogni caso, restituito alle società (prima della formale contestazione di malversazione) tutto quanto temporaneamente utilizzato, a riprova quantomeno di una condotta resipiscente.
Peraltro, se pure la condanna di NOME per bancarotta è intervenuta in tempi recenti, le relative condotte risalirebbero a quasi un ventennio addietro.
4.5. Il co-difensore, avv. COGNOME ha depositato motivi aggiunti, in tema di
-errata individuazione, con un’incongrua « fortissima anticipazione di tutela», del tempus commissi delicti del reato di malversazione, sottolineando come, anche qualora manchi una data entro la quale provvedere ai pagamenti, tale difetto non dovrebbe esplicarsi in una interpretazione in malam partem contro il percettore;
-omessa valutazione, quanto al periculum libertatis , dell’avvenuta restituzione dei finanziamenti percepiti, addirittura durante le indagini preliminari e nella ignoranza dell’attività investigativa, poiché se, in denegata ipotesi, la successiva rifusione costituisce un mero post factum , essa non può considerarsi irrilevante nel valutare la pericolosità del soggetto attivo;
scelta della misura, apoditticamente individuata nella custodia extramuraria, a fronte di contraria statuizione per la coindagata COGNOME
All ‘ odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono, nel loro complesso, infondati.
Quanto al primo motivo del ricorso di COGNOME occorre osservare come la struttura e la funzione del giudizio di cassazione -diretto unicamente a verificare la sussistenza nel provvedimento impugnato degli errores in procedendo o in iudicando dedotti dalle parti, nei limiti dettati tassativamente dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen. -impediscono di prendere in considerazione elementi non presenti nel fascicolo al momento della decisione censurata con il ricorso (Sez. 2, n. 34126 del 05/06/2024, COGNOME, Rv. 286921-01, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 2347 del 21/12/2023, dep. 2024, COGNOME, non mass.). D’altronde, non a caso, gli artt. 585, comma 4, e 311, comma 4, cod. proc. pen. (quest ‘ ultimo richiamato, in tema di misure cautelari reali, dall’art. 325, comma 3, cod. proc. pen.) consentono -rispettivamente, in generale nel giudizio di impugnazione e in particolare nel giudizio di legittimità -la formulazione di ‘motivi nuovi’, non anche la produzione di ‘documenti nuovi’ (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, COGNOME Rv. 277609-01, secondo cui, nel giudizio di legittimità, possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l’interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano ‘prova nuova’ e non comportino un’attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito; in termini, Sez. 2, n. 17356 del 28/03/2024, COGNOME non mass.; Sez. 1, n. 42817 del 06/05/2016, COGNOME, Rv. 267801-01; Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Sanvitale, Rv. 266390-01; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254302-01; Sez. 4, n. 3396 del 06/12/2005, dep. 2006, COGNOME, Rv. 233241-01).
Anche a prescindere dalla mera assertività delle affermazioni in ordine alla destinazione dei fondi (su cui amplius infra ), dunque, non sono deducibili le doglianze che postulano dati procedimentali ignoti al Tribunale (invero, lo stesso ricorso, senza indicare altri parametri legislativi violati, evidenzia che i «chiarimenti normativi» sono stati trasmessi in data successiva al provvedimento impugnato).
Analoghe considerazioni possono essere spese, con ogni evidenza, anche in merito all’elaborato contabile depositato da ultimo.
Il secondo motivo del ricorso di Mininno e il primo motivo del ricorso di Fortuna possono essere esaminati congiuntamente.
3.1. Il Collegio, innanzitutto, condivide l’orientamento secondo cui il delitto di malversazione ex art. 316bis cod. pen. si perfeziona nel momento di scadenza del termine essenziale eventualmente previsto in contratto per la realizzazione dell ‘ opera o del servizio costituente la ragione dell’ erogazione, ovvero, anche prima, nel momento in cui divenga comunque impossibile la destinazione dei fondi alla finalità pubblicistica per la quale gli stessi siano stati erogati, come nel caso dell’inosservanza di vi ncoli e condizioni ulteriori di per sé significativa dell’irreversibile frustrazione della tutela predisposta dalla norma. Il delitto di malversazione, in linea generale, non può, dunque, considerarsi perfezionato, fintanto che residuino spazi per la realizzazione della finalità istituzionale del finanziamento. Tale conclusione presuppone, in ogni caso, il rispetto delle altre ‘condizioni essenziali’ eventualmente previste nella normativa di riferimento e/o nello specifico accordo contrattuale. Ai fini dell ‘ irrilevanza penale è, infatti, necessario che l’erogazione non sia stata subordinata a condizioni e vincoli ulteriori rispetto alla specifica destinazione pubblicistica per cui le somme sono erogate, condizioni e vincoli il cui mancato rispetto renda dimostrabile sul piano logico che la tutela che la fattispecie intende predisporre è stata irreversibilmente frustrata (Sez. 6, n. 11732 del 16/01/2024, COGNOME, Rv. 286184-01; Sez. 6, n. 19851 del 06/05/2022, COGNOME, Rv. 283267-01; Sez. 6, n. 32828 del 08/07/2022, RAGIONE_SOCIALE non mass.; Sez. 6, n. 6955 del 13/12/2022, dep. 2023, RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE, non mass.; Sez. 6, n. 40375 del 08/11/2002, COGNOME, Rv. 222987-01).
3.2. Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno contestato, in effetti, l’utilizzo delle somme erogate per altre finalità, nei termini descritti nella rubrica imputativa (Fortuna, anzi, ammette espressamente la «momentanea distrazione»), ma hanno ribadito che la provvista sarebbe comunque stata ricostituita ex post , entro un lasso cronologico tale da consentire il definitivo conseguimento della finalità sottesa ai finanziamenti.
I giudici del merito cautelare hanno ritenuto irrilevante il successivo ‘rimborso’, impropriamente valorizzando, in primo luogo, la natura di reato istantaneo della malversazione, che si sarebbe perfezionato nel momento in cui, ottenuto il finanziamento, gli indagati hanno -almeno in parte e secondo la ricostruzione dei flussi finanziari esposta nel dettaglio alle pp. 12-18 -impiegato il denaro per spese estranee al vincolo di destinazione. Inoltre, nei contratti di finanziamento alla base delle singole erogazioni, «non era previsto alcun termine
finale per l’utilizzo delle somme erogate, salvo che per l’ipotesi sub 4), dove però sono stati acquistati soltanto successivamente alla scadenza» (né erano ricavabili comunque altri orizzonti temporali, legati alla realizzazione di specifici progetti).
3.3. A fronte di ciò, le deduzioni degli indagati -pur astrattamente corrette per quel che concerne il momento consumativo del delitto ipotizzato -risultano in sostanza aspecifiche e meramente confutative.
Innanzitutto, i ricorsi non si confrontano con la affermata insussistenza di un termine essenziale formalmente apposto ai contratti di finanziamento e, soprattutto, con l’accertato deficit probatorio in tema di un (successivo ma tempestivo) corretto impiego di importi analoghi a quelli già «temporaneamente distratti» per fini sicuramente estranei agli interessi delle singole società beneficiate; le difese, invero, ragionano in termini non di scadenze temporali negozialmente fissate, ma di ‘periodo di riferimento’ (nozione, in astratto compat ibile con l’interpretazione funzionale della norma incriminatrice sopra accennata), senza però contestare puntualmente le precise ricostruzioni dei giudici lagunari, in ordine alla insussistenza e comunque alla intempestività e inottemperanza al vincolo di destinazione dei successivi versamenti (in alcuni casi addirittura manifesta: cfr. bonifici effettuati da COGNOME in relazione al mutuo di cui al capo 7).
D’altronde, secondo i giudici del merito cautelare, la malizia distrattiva che animava le seriali condotte contestate emerge, con adeguata chiarezza, pur nella fluidità dell’attuale fase investigativa, anche dagli esiti dell’attività intercettiva.
3.4. I profili di censura sul punto, articolati in entrambi i ricorsi e nei motivi aggiunti di Fortuna, non possono, pertanto, trovare accoglimento.
Il secondo motivo del ricorso di NOME è aspecifico e manifestamente infondato.
Il Tribunale, infatti, ha congruamente illustrato -citando, oltre che la documentazione agli atti, anche l’attività di indagine sul posto e il contenuto delle captazioni -la posizione di NOME, amministratore occulto con pieni poteri di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE (come, peraltro, orgogliosamente rivendicato in una conversazione intercettata), nonostante l’inabilitazione dall’esercizio di attività di impresa, e sistematicamente coinvolto, quale responsabile dei rapporti commerciali, nella gestione illecita dei flussi finanziari, sapientemente incrociati tra le varie società (pp. 7, 13).
Non emerge, evidentemente, alcuna lacuna motivazionale e le doglianze risultano affatto avulse dall’effettivo apparato giustificativo .
Il terzo motivo del ricorso di Fortuna è manifestamente infondato.
La sufficiente gravità indiziaria, non scalfita dalle deduzioni degli indagati, in ordine ai delitti presupposti è già stata chiarita al precedente paragrafo 3.
Non è revocabile in dubbio, inoltre, che configuri condotta rilevante ex art. 648bis cod. pen. (delitto a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, realizzabile anche con modalità frammentarie e progressive), qualsiasi prelievo o trasferimento di somme di denaro successivo a precedenti versamenti, pur se eseguito attraverso il trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro, diversamente intestato e acceso presso un differente istituto di credito; invero, la disposizione incriminatrice ricomprende le condotte volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l’accertamento della provenienza del denaro, anche attraverso operazioni tracciabili (cfr., ex multis , Sez. 2, n. 10939 del 12/01/2024, COGNOME, Rv. 28614001; Sez. 2, n. 43881 del 09/10/2014, COGNOME, Rv. 260694-01).
L’elemento soggettivo del delitto di riciclaggio è , poi, integrato dal dolo generico, anche sotto specie di dolo eventuale, che consiste nella coscienza e volontà di ostacolare l’accertamento della provenienza delittuosa dei beni e nella consapevolezza di tale provenienza (Sez. 2, n. 36893 del 28/05/2018, COGNOME, Rv. 274457-01; Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, COGNOME, Rv. 273185-01; Sez. 5, n. 25924 del 02/02/2017, COGNOME, Rv. 270199-01).
Il Tribunale motiva congruamente in tema di necessità cautelari, richiamando, per entrambi gli odierni ricorrenti, il ricorso -metodico, protratto sino a tempi recentissimi e «non più controllabile dagli indagati, quale modalità ordinaria di autosostentamento» -al fraudolento ricorso ai finanziamenti agevolati quale mezzo «per sanare le costanti esposizioni debitorie delle diverse società loro riconducibili (che si sostenevano di fatto principalmente grazie ai predetti mutui) o debiti personali ovvero per sostenere spese personali dissennate , non altrimenti fronteggiabili se non attraverso tale meccanismo di sistematica malversazione dei fondi pubblici ottenuti», cui seguiva il sapiente riciclaggio delle somme distratte, attraverso un modus operandi costantemente reiterato grazie anche alla compiacenza di taluni funzionari bancari (pp. 18-19).
Per quanto attiene specificamente a Fortuna, l’ordinanza impugnata sottolinea, poi, logicamente anche la nulla efficacia deterrente delle condanne subite di recente e la pervicacia desumibile dall’elusione dell’inabilitazione all’attività imprenditoriale, mediante la simulata assunzione come dipendente.
La proporzionalità e l’adeguatezza della misura, infine, sono state confermate, apparendo inadeguate misure di natura interdittiva o obbligatoria, in quanto
incompatibili con la personalità negativa, la pervicacia e l’abilità nell’utilizzare terzi soggetti come schermo per perseguire i propri scopi illeciti.
Peraltro, in tema di esigenze cautelari, la posizione processuale di ciascun coindagato è del tutto autonoma, in quanto la valutazione da esprimere ex art. 274 cod. proc. pen., con particolare riguardo al pericolo di recidivanza, si fonda anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, sicché ben potrebbe risultare giustificata l ‘ adozione di regimi difformi (Sez. 4, n. 13404 del 14/02/2024, COGNOME, Rv. 286363-01; Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020, Mazza, Rv. 278258-02).
I profili di censura sul punto, articolati in entrambi i ricorsi e nei motivi aggiunti di Fortuna, non risultano consentiti. I motivi di ricorso per cassazione che deducano assenza delle esigenze cautelari sono ammissibili solo quando denuncino la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando -come nel caso di specie, in cui ci si limita di fatto ad opporre elementi di asserita valenza contraria -propongano censure che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628-01).
I ricorsi, in conclusione, devono essere rigettati e i ricorrenti condannati, ai sensi dell ‘ art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15 aprile 2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME