Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 12767 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 12767 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME MartaCOGNOME nata a Palermo il 16/04/1995
avverso l’ordinanza in data 15/11/2024 del Tribunale di Palermo, sezione per il riesame
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gen NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 15 novembre 2024 il Tribunale di Palermo rigettava la richiest di riesame proposta da NOME COGNOME – legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE – avverso il decreto di sequestro preventivo (in subordine per equivalente) emes dal Giudice per le indagini preliminari in data 8 novembre 2024, che sottoponeva vincolo la somma di euro 77.462,96, quale ingiusto profitto del reato di malversazione cui all’art. 316-bis cod. pen. Si addebitava alla COGNOME di avere distolto il s importo per finalità estranee a quelle oggetto del finanziamento comunitario di e
491.900,00 erogato per il 50% dalla S.p.a. SIMEST sul c.d. fondo rotativo alimentato con risorse del PNRR, all’esclusivo fine di acquisire macchinari tecnologici e relativi alla catena del freddo. E ciò con particolare riferimento a tre fatture: la n. 33772/22 per servizi alberghieri esclusi dal bando e non ammissibili, la n. 99/22 per l’acquisto di macchinario non impiegato nel pur previsto evento fieristico parigino e n. 100/22 per l’acquisto di arredi e attrezzature non forniti effettivamente dal venditore.
Il Tribunale del riesame, quanto al fumus del contestato delitto, avvertiva che la pendenza della pratica di finanziamento, non ancora conclusa, non costituiva condizione ostativa alla configurazione della condotta di malversazione perché l’indagata, per finalità del tutto estranee, aveva distolto la citata somma di denaro dall’importo accreditato, secondo uno specifico vincolo negoziale, sul conto corrente bancario “dedicato” al finanziamento RAGIONE_SOCIALE. Circa il concreto e attuale periculum in mora, il Tribunale rimarcava gli elementi delle riscontrate irregolarità fiscali e della disinvolta gestione dei rapporti economici fra la RAGIONE_SOCIALE e le società ad essa collegate nel medesimo gruppo imprenditoriale.
Sussisteva dunque, insieme con il fumus del delitto di malversazione, anche il pericolo, evidenziato nelle relazioni della Guardia di Finanza, della realizzazione di ulteriori atti dispositivi comportanti il depauperamento del patrimonio.
Il difensore dell’indagata ha proposto ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, censurandone la violazione di legge e la mancanza di motivazione con riguardo al requisito del fumus boni iuris per la condotta di malversazione, sul duplice rilievo che non era ancora scaduto il termine essenziale per il perfezionamento del finanziamento, con la realizzazione dell’opera o del servizio alla base dell’erogazione, e che non risultava frustrato il relativo interesse pubblico per la violazione di vincoli o condizioni tale da rendere impossibile la destinazione dei fondi alla finalità pubblicistica. Quanto all’asserita distrazione di somme depositate sull’apposito conto corrente dedicato, risultava invero documentalmente provato che gli importi di cui alle tre fatture contestate, non rendicontati e non ammissibili, erano stati prelevati dal conto corrente della società RAGIONE_SOCIALE, diverso da quello dedicato alla S.p.a. RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che nella materia di cui si tratta l’impugnazione di legittimità può essere proposta unicamente per dedurre violazioni di legge (art. 325 cod. proc. pen.), ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
Il Tribunale del riesame, nella premessa del ragionamento decisorio, ha condiviso il coerente orientamento giurisprudenziale per il quale il delitto di malversazione ex art. 316-bis cod. pen. si perfeziona nel momento di scadenza del termine essenziale previsto in contratto per la realizzazione dell’opera o del servizio costituente la ragione della erogazione, ovvero anche prima, nel momento in cui divenga comunque impossibile la destinazione dei fondi alla finalità pubblicistica per la quale gli stessi siano stati erogati come nel caso dell’inosservanza di vincoli e condizioni ulteriori di per sé significativa dell’irreversibile frustrazione della tutela predisposta dalla norma (Sez. 6, n. 11732 del 16/01/2024, COGNOME, Rv. 286184-01; Sez. 6, n. 19851 del 06/05/2022, COGNOME, Rv. 283267-01).
La ricorrente non si misura con la motivazione resa dal Tribunale del riesame riproponendo invece questioni già esaminate e risolte con puntuali e logiche argomentazioni.
Anzitutto non si confronta con le osservazioni contenute nell’ordinanza impugnata e relative al limitato perimetro della legittimazione della ricorrente medesima, che ha agito in proprio quale persona fisica e non quale rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE
Sotto diverso profilo, il provvedimento impugnato indica, quanto al fumus commissi delicti del reato di cui all’art. 316-bis cod. pen., e con riferimento alle specifiche somme indicate, che il delitto deve già ritenersi integrato e che il denaro è già stato indirizzat illecitamente verso altre direzioni, di tal che la misura cautelare applicata era lo strumento necessario per evitare conseguenze ulteriori del reato. La ricorrente punta l’accento su un tema che nei motivi di riesame non era stato evidenziato, ma unicamente adombrato nella memoria difensiva del 12 novembre 2024, con cui si è introdotta una consulenza tecnica di parte. Questa, a sua volta, fa riferimento alla PEC del 29 agosto 2024 diretta alla SIMEST, con cui si evidenzia che le somme oggetto delle tre fatture, contestate siccome non rendicontate e perciò non ammissibili, erano state prelevate dal conto corrente proprio della Società e non distratte dall’apposito conto corrente dedicato al finanziamento SIMEST (“Attendiamo Vostre per sapere se i soldi anticipati dal nostro conto corrente (diverso da conto corrente dedicato a Simest) dobbiamo restituirli al conto corrente originario”).
L’argomento è in ogni modo inconferente, poiché esso, a ben vedere, ripropone semplicemente la versione giustificativa il punto di vista della società che ha percepito i finanziamenti e ne ha destinato illecitamente una parte, come risulta incontrovertibilmente accertato. Del resto, come sottolineato dal P.G. nella sua requisitoria, nemmeno il ricorso ne trae conclusioni rigorose, limitandosi a sottoporlo all’attenzione di questa Corte.
In definitiva non vi è confronto con la stringente motivazione del Giudice della cautela secondo cui la disciplina del finanziamento ha introdotto un vincolo negoziale per il
beneficiario immediatamente operante, già nella fase precedente l’erogazione del saldo*, né appare lecito riferirsi alla normativa civilistica che non può interferire c configurabilità della fattispecie incriminatrice, che – di regola – comporta l’integra del reato anche nel caso di sottrazione solo interinale del beneficio conseguito a destinazione cui il beneficio è funzionalmente indirizzato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente pagamento delle spese del procedimento e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/03/2025