Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43550 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43550 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
su ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Loreto il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/05/2023 del Tribunale di Macerata;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Macerata rigettava la richiesta di riesame presentata da NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo, per l’importo di 237.000 euro, disposto in relazione ad un’ipotesi di malversazione ai danni dello RAGIONE_SOCIALE (art. 316-bis cod. pen.), realizzata in quanto,
in qualità di rappresentante legale, amministratore unico e socio maggioritario di RAGIONE_SOCIALE e avendo ottenuto dallo RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 13 del di. 8 aprile 2020, n. 23, due finanziamenti garantiti, ricadenti nella misura denominata “RAGIONE_SOCIALE“, erogati dalla Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale spa (MMC s.p.a.RAGIONE_SOCIALE per un importo complessivo pari a euro 265.000, l’indagato effettuava dal conto corrente n. 532001109826-22 un bonifico di euro 237.200 nei confronti di se stesso, non destinando, dunque, la predetta somma alle finalità previste.
Avverso il provvedimento presenta ricorso l’imputato per il tramite dei suoi difensori, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME.
Nell’impugnazione si precisa quanto segue.
COGNOME è socio amministratore unico di RAGIONE_SOCIALE
Nel 2019, aveva aperto un conto corrente personale presso la Banca di Credito Cooperativo (BBC) di RAGIONE_SOCIALE per partecipare a un’asta immobiliare, aggiudicandosi quindi, l’immobile, per euro 260.000, nel giugno 2020.
Presso tale banca l’indagato poteva operare su due distinti conti correnti, la cui numerazione era quasi identica, differendo soltanto per la penultima cifra, in quanto l’uno esitava in “826” e l’altro in “836”.
Nel luglio del 2019, era pervenuto sul conto corrente personale dell’indagato un bonifico di RAGIONE_SOCIALE recante la causale “prelevamento compensi titolari”, somme con cui l’indagato aveva pagato gli organi della procedura esecutiva.
RAGIONE_SOCIALE effettuò il bonifico (C 237.200) all’indagato dal conto corrente che terminava con le cifre “826”.
In sede di riesame, è stato dimostrato che il conto che terminava con le cifre “826” – interessato dalla movimentazione di denaro oggetto di imputazione nulla aveva a che fare con l’erogazione di finanziamenti pubblici, trattandosi del conto operativo della società, come tale volto a soddisfare soltanto la regolazione rapporti privatistici.
BCC di RAGIONE_SOCIALE aveva confermato per iscritto tale circostanza. Inoltre, le somme presenti su tale conto corrente (“826”) erano regolarmente classificate quali “crediti verso i soci” sin dall’esercizio 2020 e fino al 2022.
Il Tribunale del riesame di Macerata ha respinto il riesame sulla base dei seguenti elementi: la mancanza di atti di delibera di RAGIONE_SOCIALE che disciplinassero l’erogazione di compenso dell’amministratore; la circostanza che l’indagato avesse bonificato a se stesso dal conto corrente che terminava con il numero “826”; la segnalazione come sospetta dell’operazione da parte della Guardia di Finanza; il fatto che, il 15 gennaio 2021, RAGIONE_SOCIALE avesse eseguito un movimento dal conto la cui numerazione terminava con le cifre “836” al conto
“826” senza causale, seguito, a distanza di cinque giorni, da un’operazione di restituzione recante, quale causale “errate coordinate bancarie”.
Tanto premesso il ricorrente deduce i seguenti motivi di ricorso.
2.1. Errata applicazione dell’art. 316-bis cod. pen.
Premesso che il capo d’imputazione delimita il perimetro del giudizio di merito, il pubblico ministero ha ipotizzato la malversazione nella condotta consistita nel bonifico effettuato, in data 03/07/2020, da COGNOME a se stesso, per un importo di C 265.000, dal conto che esitava con le cifre “826”.
Trattandosi di conto privato della società, su cui non sono transitati finanziamenti pubblici, della malversazione ai danni dello RAGIONE_SOCIALE (art. 316-bis cod. pen.) difetta sia l’elemento oggettivo, sia l’elemento soggettivo.
Peraltro, il Tribunale del riesame ha valorizzato la condotta realizzata nel gennaio del 2021 (quando l’indagato fece transitare una cifra di denaro dal conto “836” al conto “826” per l’esatto ammontare dello scoperto, salvo riaccreditarla sul primo, dopo 5 giorni) e, quindi, a distanza di ben sei mesi da quella contestata dal pubblico ministero (né contemplata dal capo di imputazione).
2.2. Violazione dell’art. 321 cod. proc. pen.
Il Tribunale ha disatteso l’insegnamento di legittimità secondo cui il fumus delicti va valutato in concreto, verificando in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali desumere l’esistenza del reato astrattamente configurato.
Ha infatti trascurato le risultanze probatorie a favore dell’indagato, fondando il rigetto dell’istanza su fatti non contestati ed omettendo, tra l’altro, considerare come il finanziamento garantito da MCC sia stato accreditato – sul diverso conto corrente che terminava con le cifre “836” – soltanto nel settembre 2020, laddove la condotta contestata è stata realizzata il 03/07/2020.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e successive modificazioni, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2.1. All’indagato è contestata la malversazione di somme percepite in virtù dell’art. 13 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, recante (tra l’altro) “Misure urgenti
materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese”. Tale malversazione sarebbe consistita nel bonifico, effettuato in data 3 luglio 2020, da COGNOME a se stesso, per un importo di C 265.000, dal conto, a lui riconducibile, che esitava con le cifre “826”.
Sebbene non legislativamente vincolate alla realizzazione di opere o servizi pubblici, è evidente che le somme erogate dallo RAGIONE_SOCIALE italiano e dall’Unione europea non possono essere usate per scopi privati, essendo finalizzate al sostegno per l’economia delle imprese in crisi, nel caso di specie, dovuta all’emergenza Covid-19.
Di conseguenza, la loro omessa destinazione allo scopo istituzionale sarebbe senza dubbio suscettibile di integrare la tipicità del delitto di cui all’art. 316-b cod. pen., in astratto.
In concreto, tuttavia, come rileva il ricorrente, il finanziamento pubblico è stato erogato soltanto nel settembre del 2020, peraltro su un conto corrente (“836”) che recava una numerazione diversa da quella del conto da cui è provenuto il bonifico (“826”), sebbene anch’esso riconducibile all’indagato e, secondo le sue affermazioni, finalizzato alla sola regolazione economica di rapporti privatistici.
2.2. L’ipotesi accusatoria posta a fondamento del decreto di sequestro e, per quel che qui maggiormente interessa, dell’ordinanza dei giudici del riesame pare, dunque, percorsa da un assunto non esplicitato in alcun punto della motivazione di tali provvedimenti (nulla dice il Tribunale sul meccanismo che l’indagato avrebbe ideato per realizzare la malversazione né la motivazione può essere evinta dal provvedimento genetico, che si limita a riportare, praticamente, la cronologia degli eventi). Alla conclusione dei giudici sembra, cioè, sotteso il sospetto che l’indagato, in quanto interessato a partecipare, nell’ambito della procedura di fallimento di alcune imprese di famiglia, a un’asta giudiziaria per riacquistare – come, effettivamente poi fece – il “villino” (anch’esso di famiglia), abbia a tal fine, per così dire, anticipato (mediante un bonifico indirizzato a se medesimo/persona fisica dalla società di cui era amministratore unico), dal conto “privatistico” della sua società, una somma di denaro che confidava di recuperare, in seguito, dallo RAGIONE_SOCIALE (e che, in effetti, ottenne): deve inferirsi, distraendola (momentaneamente) dal patrimonio di RAGIONE_SOCIALE
Il Tribunale del riesame ha infatti escluso che l’indagato avesse ricevuto o potesse, in base allo Statuto, ricevere una somma tanto consistente, ritenendo non provato che essa derivasse da rapporti negoziali o da altre entrate.
In tal modo, ha quindi anche escluso che le somme impiegate provenissero dal patrimonio personale dell’indagato e parrebbe aver implicitamente ipotizzato
che il successivo finanziamento statale sia stato usato da COGNOME per ripianare gli ammanchi della società.
Ad ogni modo e in disparte ogni rilievo sull’evidente difetto di motivazione, alla luce della scansione cronologica della vicenda, non si giustificherebbe il ricorso alla cautela reale.
Come anticipato, al momento dei fatti in contestazione, ovvero nel luglio 2020, la distrazione, ammesso che fosse stata realizzata (non risulta svolto alcun accertamento sulla reale situazione economica e patrimoniale di RAGIONE_SOCIALE dopo il contestato bonifico), sarebbe avvenuta da fondi privati e non pubblici, come risulta pensando al fatto che il finanziamento statale venne erogato soltanto di lì a due mesi di distanza.
Il capo di imputazione provvisorio, il provvedimento genetico e l’ordinanza impugnata si concentrano, in altre parole, su quella che sarebbe una spia rivelatrice, peraltro in chiave meramente prospettica, di una malversazione di denaro pubblico la quale potrebbe – o meno -, essersi perfezionata soltanto successivamente ma che, a quella data, nemmeno integrava gli estremi del tentativo, e che si potrebbe piuttosto definire, se del caso, meramente “auspicata” (per ipotesi, infatti, le somme pubbliche avrebbero potuto, per qualche ragione, non essere accreditate).
Né il difetto motivazionale dell’ordinanza appare colmato quando il Tribunale rileva che, a un certo punto, per cinque giorni, somme perfettamente coincidenti nell’ammontare con lo scoperto dell’indagato fossero transitate dal conto “836” (dedicato al finanziamento pubblico) al conto “826” (dedicato alla regolazione dei rapporti privatistici), posto che la condotta dell’imputato non integrerebbe di per sé l’omessa destinazione di cui all’art. 316-bis cod. pen., essendo le somme presto “tornate” sul conto di provenienza, e che – come rilevato nel ricorso anche tale condotta risulta, comunque, realizzata (questa volta ben sei mesi) dopo la data dei fatti contestati.
Difettando il fumus delicti, il sequestro preventivo non appare, dunque, legittimamente disposto, finendo, diversamente, con il venir meno alla sua finalità istituzionale – interdire il pericolo che la libera disponibilità di una c pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati (art. 321, comma 1, cod. proc. pen.) – e con l’assumere, per contro, un’inammissibile connotazione esplorativa.
Per le ragioni esposte, l’ordinanza impugnata deve essere annullata.
Non essendovi spazio per una possibile integrazione della motivazione, l’annullamento è disposto senza rinvio.
Va disposto altresì l’annullamento del decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata in data 4 maggio 2023 e la restituzione della somma sequestrata, a cura del Procuratore della Repubblica presso il suddetto Tribunale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro preventivo emesso il 4 maggio 2023 del GIP del Tribunale di Macerata disponendo la restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro a cura del Procuratore della Repubblica procedente.
Così deciso il 04/10/2023