Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4199 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 4199 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d’appello di Roma nel procedimento a carico di: COGNOME NOME, nato a ROMA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 20/12/2024 della Corte d’appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso richiamandosi RAGIONE_SOCIALE memoria già depositata, chiedendo, dunque, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Roma; sentito l’AVV_NOTAIO, in difesa di NOME COGNOME, che, come da memoria in atti, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in accoglimento del gravame interposto da COGNOME NOME e COGNOME NOME, in riforma della sentenza appellata, resa dal Tribunale locale, ha assolto i due imputati appellanti dal rea to di cui all’art. 316 bis cod. pen loro ascritto in primo grado, per la ritenuta insussistenza del fatto.
Propone ricorso per cassazione la Procura generale presso la Corte di appello di Roma limitando l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE sola posizione di NOME COGNOME e denunziando la contraddittorietà del percorso logico tracciato dRAGIONE_SOCIALE sentenza di appello nonché il travisamento delle emergenze acquisite, nonché lamentando, al
contempo, una erronea interpretazione della fattispecie di riferimento a sostegno della conclusione assunta.
Muovendo dal presupposto in fatto, condiviso da entrambi i giudici del merito, che parte delle somme (euro 180.728,44 su un totale di 365.091,32) erogate da RAGIONE_SOCIALE, società amministrata dall’COGNOME -costituenti l’acconto di un finanziamento diretto a sostenere la realizzazione, da parte della detta società, in partenariato con l’RAGIONE_SOCIALE, di un progetto di interesse pubblico (la realizzazione di una ‘biocella’ per il trattamento dei rifiuti)- erano state distratte dRAGIONE_SOCIALE finalità che ne aveva giustificato la dazione, perché utilizzate per pagare le spese correnti della Sep, la Procura ricorrente ha contestato la contraddittorietà della decisione gravata laddove per un verso ha ritenuto indifferente la gestione dei fondi erogati a fronte della realizzazione del risultato legato al progetto finanziato, al contempo dando atto che lo stesso non venne ultimato per la scelta, ritenuta ‘verosimilmente opportuna’ dell’amministratore giudiziario della Sep di non poter portare a compimento l’opera RAGIONE_SOCIALE luce della riscontrata impossibilità di rendicontare puntualmente la parte di finanziamento già erogato.
Ancora, la Corte del merito avrebbe ritenuto l’opera ultimata sulla base di indicazioni non probanti, trascurando il fatto che la gran parte delle somme già erogate erano state convogliate verso spese diverse da quelle legate al progetto in questione.
Infine, la Corte del merito non avrebbe considerato che per la configurabilità del reato in questione basta la dimostrazione della avvenuta destinazione degli importi erogati a finalità diverse dallo scopo pubblicistico giustificativo del finanziamento; e che è indifferente la perdurante possibilità di realizzare l’opera perché il termine all’uopo previsto, all’epoca dei fatti riscontrati, non era ancora perento, laddove, come nella specie, il contegno tenuto dRAGIONE_SOCIALE Sep e per essa dall’COGNOME, dava già cont o dela definitiva frustrazione delle finalità pubblicistiche sottese RAGIONE_SOCIALE erogazione.
Da qui l’erroneità della decisione gravata nel ricondurre all’area del penalmente irrilevante le condotte contestate, da apprezzare, quantomeno, in termini di tentativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso non merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Giova premettere che la contestazione mossa all’COGNOME riguarda condotte distrattive inerenti somme erogate – rispetto allo scopo inerente RAGIONE_SOCIALE realizzazione
del progetto relativo RAGIONE_SOCIALE ‘biocella’ – prima della esecuzione del sequestro totalitario delle quote della società finanziata, amministrata dall’imputato, per ipotesi di reato estranee a quelle ora a giudizio.
Dopo tale sequestro, l’amministratore giudiziario all’uopo nominato ebbe dapprima a chiedere la proroga del termine finale previsto per la ultimazione del progetto (da luglio 2019 a marzo del 2020); poi a sollecitare COGNOME rispetto RAGIONE_SOCIALE consegna di un rendiconto riassuntivo relativo alle spese affrontate per tale progetto; indi, verificato che tale rendiconto dava conto della utilizzazione di parte delle somme erogate per finalità eccentriche al detto progetto (in sostanza per pagare spese correnti estranee RAGIONE_SOCIALE detta realizzazione relative al debito in favore di altra impresa ed emolumenti per i dipendenti), decise di rinunziare al progetto e al finanziamento che lo alimentava, malgrado la perdurante attualità del termine prorogato e la acquisita disponibilità di un prototipo sperimentale, consegnato il giorno prima della esecuzione del detto sequestro.
La situazione in fatto emergente dalle due sentenze di merito dava conto, in particolare:
-di asserite condotte distrattive apprezzate quando ancora era possibile ultimare il progetto;
-di un avanzamento del progetto finanziato, anche senza la puntuale acquisizione del grado di compiutezza dello sviluppo inerente al relativo prototipo;
-della assenza di un conto dedicato, sul quale andavano riversati i finanziamenti erogati da movimentare con l’esclusivo obiettivo riguardante la realizzazione del progetto finanziato;
-della mancanza di un obbligo di rendiconto da parte della Sep lungo il corso della realizzazione del progetto, incombente pacificamente imposto solo all’esito della ultimazione dell’opera;
-della scelta assunta da ll’amministratore giudizio di dismettere il progetto finanziato, motivata dRAGIONE_SOCIALE inadeguatezza del detto rendiconto informale predisposto da COGNOME su sua sollecitazione.
Sotto quest’ultimo versante, va rimarcato che nella sentenza appellata né del resto dalle stesse evenienze emarginate dal ricorso- non si dà conto del fatto che l a decisione di abbandonare il progetto e rinunziare all’acquisizione delle somme finanziate non ancora erogate venne assunta in ragione della maturata consapevolezza di non poter più realizzare il progetto stesso, ad esempio per la inadeguatezza del prototipo consegnato (letta RAGIONE_SOCIALE luce del termine da rispettare) o, in alternativa, per la verificata impossibilità della società interessata di recuperare aliunde i fondi distolti dRAGIONE_SOCIALE detta finalità, in termini tali da garantire
l’ulteriore sviluppo del progetto in tempi tali da consentire la piena soddisfazione dell’interesse pubblico giustificativo del finanziamento .
Ad avviso della Corte, infatti, solo in quest’ultimo caso , in pendenza del termine previsto per la compiuta realizzazione del progetto finanziato, le condotte denunziate dall’accusa e validate dai giudici del merito avrebbero potuto essere apprezzate nell’ottica della consumazione del reato in contestazione, perché già indicative di una effettiva e definitiva frustrazione dell’obiettivo di matrice pubblicistica sotteso RAGIONE_SOCIALE erogazione del finanziamento oggetto della malversazione.
Vale rimarcare che la più recente giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 14874 del 13/02/2024, COGNOME, Rv. 286236; Sez. 6, n. 11732 del 16/01/2024, COGNOME, Rv. 286184; Sez. 6, n. 19851 del 06/05/2022, COGNOME, Rv. 283267; Sez. 6, n. 28416 del 06/05/2022, COGNOME, Rv. 283332), pienamente condivisa dal Collegio, sostiene, infatti, che il delitto di malversazione ex art. 316 bis cod. pen. si perfeziona nel momento di scadenza del termine essenziale previsto in contratto per la realizzazione dell’opera o del servizio costituente la ragione della erogazione, ovvero, anche prima, nel momento in cui divenga comunque impossibile la destinazione dei fondi RAGIONE_SOCIALE finalità pubblicistica per la quale gli stessi siano stati erogati, come nel caso dell’inosservanza di vincoli e condizioni ulteriori di per sé significativa dell’irreversibile frustrazione della tutela predisposta dRAGIONE_SOCIALE norma.
5.1. In particolare, si è avuto modo di precisare che la condotta penalmente rilevante descritta dall’art. 316 bis cod. pen. è strutturalmente omissiva per quanto suscettibile di estrinsecarsi, sul piano naturalistico, in comportamenti attivi oppure omissivi.
Come accade in genere con riguardo ai reati omissivi propri si pone, in coerenza, il problema di individuare il momento consumativo del reato di malversazione: se lo stesso coincida con la maturazione del termine eventualmente previsto nel contratto da cui origina l’erogazione del finanziamento oppure coincida con quello in cui – anche prima della scadenza del termine suddetto – il destinatario faccia delle somme un uso diverso da quello istituzionale, e cioè diverso dall’uso per cui le somme stesse erano state erogate.
Il tema non consente risposte di principio: dipende, infatti, da una pluralità di fattori, relativi alle singole dinamiche contrattuali e RAGIONE_SOCIALE tipologia delle sovvenzioni che sorreggono l’operazione finanziata , il che impone di tener conto delle specifiche situazioni concrete giacché la questione del momento consumativo del delitto di malversazione non raramente finisce per intrecciarsi con quelle inerenti
al ritardo nell a realizzazione dell’opera finanziata, rendendo più complessa la soluzione da adottare.
5.2. Va ribadito, infatti, che anche ‘ quando il contratto o la normativa di riferimento prevedano un termine e finché tale termine non è giunto a scadenza, quantomeno sul piano astratto, possono ben darsi casi in cui il privato, il quale abbia diversamente impiegato il denaro, per scopi imprenditoriali o anche personali, sia ancora in grado di realizzare l’opera o il servizio. Tanto può accadere, sempre in linea generale ed astratta, laddove egli conti su – e poi, come ovvio, effettivamente impieghi – entrate economiche che gli consentano comunque di adempiere, appunto nei termini, alle obbligazioni assunte. Il delitto di malversazione non può dunque considerarsi perfezionato fintanto che residuino spazi per la realizzazione della finalità istituzionale del finanziamento. A ragionare diversamente, si finirebbe infatti con l’anticipare il momento consumativo del reato, contravvenendo RAGIONE_SOCIALE legge ed avRAGIONE_SOCIALEndo indebitamente la discrezionalità giudiziaria ‘ (in termini, pedissequamente trascritti, la citata sentenza n. 19851 del 2022, COGNOME) .
5.3. La non maturata perenzione del termine di riferimento per la realizzazione dell’opera quale ragione per escludere la consumazione del reato in disamina va tuttavia filtrata RAGIONE_SOCIALE luce delle complessive condizioni eventualmente previste nella normativa di riferimento e/o nello specifico accordo contrattuale.
Ai fini dell’irrilevanza penale è, infatti, necessario che l’erogazione non risulti subordinata a condizioni e vincoli ulteriori rispetto RAGIONE_SOCIALE specifica destinazione pubblicistica delle somme erogate, il cui mancato rispetto renda dimostrabile, sul piano logico, che la tutela che la fattispecie intende predisporre è stata irreversibilmente frustrata.
Ciò, sempre a titolo meramente esemplificativo, potrebbe accadere là dove l’accordo con l’ente erogatore o la normativa di riferimento prevedano requisiti soggettivi o oggettivi il cui venir meno comporti l’obbligo di restituzione per il beneficiario e il denaro sia invece da questi ritenuto o diversamente utilizzato; ma, in questa ottica, potrebbe assumere rilievo anche l’ipotesi in cui venga contemplata l’istituzione di un conto dedicato RAGIONE_SOCIALE gestione delle somme erogate in funzione del progetto finanziato, così da dare immediata evidenza a possibili condotte distrattive da parte del sovvenzionato.
In tal ultimo caso, infatti, non si potrebbe escludere che, per la anticipata soglia di salvaguardia del puntuale rispetto dello scopo fondante il finanziamento erogato, emergente dRAGIONE_SOCIALE specifica situazione a giudizio, la distrazione delle somme versate su tale conto configuri, già in sé, un “non destinare”, a prescindere dRAGIONE_SOCIALE pendenza del termine, rendendo impossibile l’adempimento e frustrando di conseguenza l’oggettività giuridica della fattispecie di cui all’art. 316-bis cod. pen.
Tali situazioni in fatto da ultimo rimarcate non si rinvengono nella vicenda a giudizio fotografata dai giudici del merito.
Non emerge la costituzione di un conto dedicato RAGIONE_SOCIALE gestione dei fondi erogati; né v’era alcun obbligo di rendicontazione delle somme già finanziate nel corso della realizzazione del progetto.
Di conseguenza, certa la perdurante pendenza del termine per adempiere al momento della scelta assunta dall’amministratore giudiziario e posto che, a tale data, era stato comunque acquisito un prototipo della ‘ biocella’ da realizzare, segno di una evoluzione progettuale comunque progredita, qual che fosse lo stadio della detta progressione, nulla consentiva di affermare che, allorquando venne deciso l’abbandono (dell’opera e) del finanziamento, momento di ritenuta consumazione del reato secondo l’imputazi one, il delitto di cui all’art. 316 bis cod. pen. potesse ritenersi perfezionato.
Vero è, infine, che tale ricostruzione non esclude a monte la possibilità che nel comportamento del ricorrente potessero ravvisarsi gli estremi costitutivi tipicamente propri del tentativo di malversazione.
Sul punto, tuttavia, il ricorso è gravemente carente, perché, oltre che privo di un puntuale sviluppo argomentativo sul piano giuridico, appare marcatamente deficitario sul versante della necessaria puntuale indicazione delle situazioni in fatto che, sul piano della idoneità e della univocità degli atti, nel caso avrebbero potuto suggerire una siffatta configurazione giuridica.
Da qui la decisione di cui al dispositivo che segue.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così è deciso, 15/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME