Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 11732 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11732 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal AVV_NOTAIO europeo delegato di Roma nel procedimento nei confronti di COGNOME NOMENOME nato in Perù il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 18/09/2023 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Roma accoglieva la richiesta di riesame presentata da NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei suoi confronti in relazione ai reati di malversazione e di peculato.
I fatti illeciti, secondo quanto illustrato dal Tribunale, venivano ad iscriversi nell’operazione di finanziamento di quasi 5 milioni di euro con fondi europei e statali, erogato dalla Regione Sardegna a favore della ONG “Ricerca RAGIONE_SOCIALE” (di seguito ARC), della quale era presidente il COGNOME, per la realizzazione di un progetto mirato ad aumentare il flusso del turismo sostenibile nelle nazioni aderenti, nell’ambito del Programma europeo “RAGIONE_SOCIALE CBC Bacino del RAGIONE_SOCIALE“. La ARC, che era risultata la beneficiaria del finanziamento, aveva stipulato per la messa in atto del progetto un accordo di collaborazione con 9 partner (il programma prevedeva il necessario partenariato della beneficiaria con soggetti pubblici e privati proveniente dalle aree elegibili).
Era emerso che la ARC non aveva versato parte delle somme spettanti ad alcuni soggetti collaboranti per un totale di 490mi1a euro e che parte dei fondi erogati all’ARC (358mila euro) erano stati stornati sul conto personale del COGNOME nel periodo settembre 2017- ottobre 2018.
Il Tribunale riteneva che difettasse il fumus dei reati ipotizzati.
Quanto al reato di malversazione, secondo la formulazione vigente all’epoca dei fatti, i Giudici del riesame rilevavano che non era stata realizzata la fattispecie legale, con riferimento alla destinazione dei fondi pubblici a finalità diverse, in quanto dalle indagini era emerso che il progetto, che vedeva come unica responsabile e beneficiaria la ARC, era stato realizzato nel termine stabilito (31 dicembre 2016), ovvero prima che le somme risultassero stornate (secondo il Tribunale, evidentemente le somme impiegate per tale risultato erano state anticipate).
Nè poteva ravvisarsi il peculato in ordine alle somme distratte dal COGNOME, in quanto difettava sia la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio del predetto sia la altruità delle somme oggetto di appropriazione. I partner non avevano infatti alcun rapporto con l’ente erogatore e le somme accreditate erano entrate nel patrimonio della sola ARC; la questione riguardava in definitiva solo l’inadempimento contrattuale della ARC verso i partner. Non potevano inoltre ritenersi pubbliche le somme erogate all’RAGIONE_SOCIALE sol perché destinate a soddisfare un pubblico interesse (l’ente erogatore aveva infatti declinato ogni competenza ad agire contro l’RAGIONE_SOCIALE per recuperare i fondi distratti).
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO europeo delegato dell’Ufficio di Roma, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge.
Si contesta in primo luogo la esegesi secondo cui la sussistenza del reato di cui all’art. 316-bis cod. pen. sia condizionata alla mancata realizzazione delle finalità per le quali il contributo è stato erogato.
Si richiama al riguardo l’orientamento di legittimità, accolto da Sez. 6 n. 9881 del 1998, che ha trovato applicazione anche in tempi più recenti, secondo cui il reato si consuma con la distrazione delle somme ottenute dalle finalità alle quali le stesse erano destinate, senza che rilevi lo svolgimento dell’attività programmata.
Sotto altro verso, il Tribunale ha ritenuto erroneamente realizzata le finalità del progetto, quando invece risultavano inadempiuti gli obblighi assunti con i partner. Dagli atti emerge che la costituzione della partnership era un elemento essenziale per l’approvazione del progetto e che la rendicontazione delle spese necessaria per l’erogazione del contributo – riguardava anche quelle sostenute dai partner.
Quindi la mancata erogazione dei fondi ai partner non era un mero inadempimento contrattuale.
Quanto al peculato, erroneamente il Tribunale non ha ravvisato nell’ARC un soggetto incaricato di pubblico servizio: tali caratteristiche pubblicistiche andavano connesse alla gestione di fondi pubblici, con vincolo di destinazione alla realizzazione di progetti di pubblico interesse.
Va censurato anche l’altro argomento sostenuto da Tribunale, con riferimento all’altruità dei fondi per le ragioni sopra indicate (le somme erano destinate ai partner).
In ogni caso i due addebiti erano da considerare concorrenti.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e la difesa dell’indagato hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è complessivamente infondato.
Va premesso che la Commissione europea ha varato con il Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato, una iniziativa per incentivare la cooperazione transfrontaliera nell’ambito della polit
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europea di vicinato, con l’assegnazione di fondi per la realizzazione di “programmi congiunti” tra l’Unione europea e paesi partner in una serie di settori di interesse.
Il programma operativo in esame riguarda la RAGIONE_SOCIALE “Bacino del RAGIONE_SOCIALE” approvato dalla Commissione nel 14 agosto 2008 decisione n. 2008/020-284.
Il progetto mira ad offrire alternative al turismo di massa, per incentivare forme di turismo sostenibile nel rispetto dell’ambiente e della cultura. Per il raggiungimento di questi obiettivi è prevista l’interazione tra vari partner sia a livello locale che internazionale.
Secondo la normativa attuativa di riferimento (Regolamento (CE) n. 951/2007 della Commissione, del 9 agosto 2007, che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento, per «beneficiario» deve intendersi “l’organismo firmatario di un contratto di sovvenzione (a grant contract) con l’autorità di gestione congiunta, che assume la piena responsabilità giuridica e finanziaria dell’attuazione del progetto nei confronti di detta autorità; esso riceve il contributo finanziario dell’autorità d gestione congiunta e ne assicura la gestione e l’eventuale distribuzione in conformità degli accordi conclusi con i suoi partner; è il solo responsabile nei confronti dell’autorità di gestione congiunta, a cui riferisce direttamente sull’avanzamento delle attività sotto il profilo operativo e finanziario”; il «contraente» è invece l’organismo firmatario di un contratto di servizi, opere o forniture con l’autorità di gestione congiunta, che assume la piena responsabilità giuridica e finanziaria dell’esecuzione del contratto nei confronti di detta autorità.
Quindi il finanziamento è erogato in due modalità: con “sovvenzioni” attribuite attraverso calls of proposals o attraverso appalti attribuiti con gare.
Da quanto emerge dall’ordinanza impugnata, l’ARC ha firmato con l’autorità di gestione un contratto di sovvenzione.
Così inquadrato il fatto, il fulcro della questione, ai fini della configurazione del reato di malversazione, come anche il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha evidenziato nella sua requisitoria scritta, sta nella verifica della realizzazione del servizio costituente la ragione della erogazione della sovvenzione.
Il Collegio intende dare continuità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità (già affermato in passato da Sez. 6, n. 40375 del 08/11/2002, Rv. 222987), di recente ribadito (Sez. 6, n. 19851 del 06/05/2022, Rv. 283267; Sez. 6, n. 32828 del 08/07/2022, non mass.; Sez. 6, n. 6955 del 13/12/2022, dep. 2023, non mass.), secondo cui il delitto di malversazione ex art. 316-bis cod. pen. si perfeziona nel momento di scadenza del termine essenziale previsto in contratto per la realizzazione dell’opera o del servizio costituente la ragione della
erogazione, ovvero, anche prima, nel momento in cui divenga comunque impossibile la destinazione dei fondi alla finalità pubblicistica per la quale gli stessi siano stati erogati, come nel caso dell’inosservanza di vincoli e condizioni ulteriori di per sé significativa dell’irreversibile frustrazione della tutela predisposta dalla norma
Il delitto di malversazione non può dunque considerarsi perfezionato fintanto che residuino spazi per la realizzazione della finalità istituzionale del finanziamento. Tale conclusione presuppone in ogni caso il rispetto delle altre “condizioni essenziali” eventualmente previste nella normativa di riferimento e/o nello specifico accordo contrattuale. Ai fini dell’irrilevanza penale è infatti necessario che l’erogazione non sia stata subordinata a condizioni e vincoli ulteriori rispetto alla specifica destinazione pubblicistica per cui le somme sono erogate, condizioni e vincoli il cui mancato rispetto renda dimostrabile sul piano logico che la tutela che la fattispecie intende predisporre è stata irreversibilmente frustrata.
Il Tribunale, adeguandosi a tali principi, ha ritenuto dall’esame degli atti amministrativi che il progetto era stato portato a conclusione regolarmente nel termine previsto, tanto da ricevere la beneficiaria il saldo del finanziamento dall’ente di gestione, sulla base dei rendiconti effettuati per la realizzazione.
Le diverse conclusioni sul punto sostenute dal ricorrente mirano in realtà a sindacare la ritenuta conclusione del progetto.
Queste argomentazioni da un lato vengono ad introdurre profili di vizi di motivazione (anche per travisamento quanto alla lettura degli atti amministrativi) che sono estranei al sindacato di questa Corte nella materia in esame; e dall’altro a spostare l’attenzione su aspetti che non rilevano ai fini della norma incriminatrice.
L’art. 316-bis cod. pen. ha di mira pur sempre “la realizzazione di opere” o “lo svolgimento di attività di pubblico interesse” e una volta che tale risultato sia stato raggiunto non rileva evidentemente come siano stati gestiti i fondi a ciò necessari (nella specie l’effettivo pagamento dei partner).
Neppure fondato può ritenersi il ricorso con riferimento al reato di peculato.
La richiesta di misura cautelare reale contestava in via provvisoria al COGNOME l’appropriazione di denaro spettante ai legittimi titolari.
Nella specie, come ha evidenziato il Tribunale e, come tra l’altro, risulta dalla normativa di riferimento, il finanziamento vedeva come unica beneficiaria la ARC, che era tenuta poi al pagamento di quanto spettante ai partners sulla base di un apposito contratto.
Va altresì rilevato che la ARC era soggetta alla rendicontazione delle spese sostenute all’autorità di gestione che, da quanto emerge dalla ordinanza impugnata, ha versato il saldo finale, senza eccepire nulla.
In base al regolamento n. 951/2007, spetta all’autorità di gestione il recupero delle spese non giustificate o inammissibili. La stessa ordinanza impugnata ha evidenziato che gli organismi di controllo non hanno inteso effettuare alcuna operazione di recupero.
Quindi alla luce di tali dati fattuali, correttamente il Tribunale ha ritenuto non ravvisabile il reato di peculato.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso Così deciso i)./1’6/01/2024.