Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 14874 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 14874 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AVV_NOTAIO AVV_NOTAIOa Repubblica presso il Tribunale di Frosinone nel procedimento nei confronti di
COGNOME NOME, nato a Frosinone il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 5/9/2023 emessa dal Tribunale di Frosinone visti gli atti, l’ordinanza e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona AVV_NOTAIOa AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; letta la memoria depositata dall’AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Frosinone annullava il sequestro preventivo, anche per equivalente, emesso nei confronti AVV_NOTAIO‘indagato, in relazione al reato di
cui all’art. 316-bis cod. pen. Secondo l’impostazione accusatoria, l’indagato, dopo aver ricevuto un mutuo per l’importo di €340.000,00, garantito dal RAGIONE_SOCIALE, finalizzato ad assicurare “Liquidità aziendale”, destinava €320.000 all’estinzione di un precedente mutuo ipotecario AVV_NOTAIOa moglie e la restante parti di €20.000 a ripianare il proprio scoperto di conto corrente. In tal modo, l’indagato non avrebbe destinato il mutuo alla finalità prevista, in relazione alla quale aveva potuto accedere alla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, bensì aveva impiegato gran parte RAGIONE_SOCIALE somme ricevute per l’estinzione di un debito AVV_NOTAIOa moglie.
Il Tribunale del riesame annullava il sequestro sul presupposto che l’indagato svolgeva la libera professione di dentista e, quindi, non vi era alcuna distinzione tra il patrimonio personale e quello destinato all’esercizio AVV_NOTAIOa professione; inoltre, si evidenziava come COGNOME aveva prestato RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOa moglie al momento AVV_NOTAIOa concessione del mutuo ipotecario, la cui estinzione, pertanto, comportava un diretto effetto positivo nei suoi confronti. Sulla base di tali premesse, si affermava che le somme erogate non erano state affatto destinate a finalità diverse da quelle consentite, posto che COGNOME le aveva impiegate per estinguere posizioni debitorie e, in tal modo, impiegare le proprie risorse economiche per svolgere l’attività professionale né, del resto, il mutuo garantito dal RAGIONE_SOCIALE aveva una finalità specifica e incompatibile con quella perseguita dall’indagato.
Avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIOa Repubblica presso il Tribunale di Frosinone sottolineando come – non essendo contestata la ricostruzione in fatto degli eventi -il Tribunale era incorso in violazione di legge, escludendo erroneamente la configurabilità del reato di cui all’art. 316-bis cod. pen., omettendo di considerare l’indirizzo giurisprudenziale formatosi in materia, secondo cui i finanziamenti ottenuti per far fronte alle difficoltà economiche conseguenti alla pandemia, proprio perché garantiti dallo Stato e finalizzati alla prosecuzione RAGIONE_SOCIALE attività imprenditoriali, non possono essere destinati a finalità diverse e incompatibili con quelle indicate dalla normativa di riferimento.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente censura la decisione impugnata sotto plurimi profili che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa AVV_NOTAIO‘indagato, attengono a specifiche violazioni di legge, concernenti tre aspetti strettamente connessi tra di loro.
Il primo concerne l’individuazione AVV_NOTAIO‘esistenza o meno di una specifica finalità in vista AVV_NOTAIOa quale il mutuo garantito dal RAGIONE_SOCIALE è stato erogato; il secondo concerne la possibilità di distinguere, nell’ambito del patrimonio del mutuatario, i fondi destinati all’esercizio AVV_NOTAIOa professione e quelli impiegati per le ordinarie esigenze personali; infine, si pone la questione di verificare la configurabilità del reato di cui all’art. 316-bis cod. pen. a fronte di un mutuo erogato da un istituto di credito privato, ma assistito da RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO Stato.
2.1. Le predette questioni presuppongono la sintetica ricostruzione AVV_NOTAIOa normativa di riferimento, tenendo conto che nella prospettazione accusatoria il mutuo garantito dal RAGIONE_SOCIALE sarebbe stato concesso in base alla normativa emergenziale, mentre la difesa ha dedotto che il finanziamento era stato emesso sulla base AVV_NOTAIOa normativa ordinaria.
Invero, si tratta di un aspetto rispetto al quale il Tribunale del riesame non si è in alcun modo pronunciato, dando per presupposto che il mutuo fosse stato erogato sulla base AVV_NOTAIOa normativa emergenziale, così come ritenuto anche nel decreto di sequestro. La questione, peraltro’ non appare dinmente, posto che l’ordinaria RAGIONE_SOCIALE prestata dal RAGIONE_SOCIALE è integrativa di quella prevista dalla normativa emergenziale.
Fatta tale premessa, devono sinteticamente indicarsi i riferimenti normativi applicabili alla fattispecie in esame, contenuti nel d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (convertito in I. 5 giugno 2020, n. 40), dal quale emerge che:
fin dalle premesse del d.l. n. 23 del 2020, si sottolinea la «straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socioeconomico nazionale, prevedendo misure di sostegno alla liquidità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di copertura di rischi di mercato particolarmente significativi»;
l’art. 1 stabilisce che lo strumento AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE statale è posto al «fine di assicurare la necessaria liquidità alle RAGIONE_SOCIALE con sede in Italia, colpite dall’epidemia COVID-19, diverse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito»;
la finalità AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE è stata genericamente riferita all’esigenza di garantire liquidità ai soggetti che avevano subito perdite di fatturato a causa del Covid-19, tuttavia, l’art. 1, lett.n) fornisce anche indicazioni in
ordine alla finalità specifica AVV_NOTAIOa misura di sostegno, precisando che il finanziamento deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;
lo Stato, attraverso l’intervento AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE (artt. 2 e 3), per le grandi RAGIONE_SOCIALE, e del RAGIONE_SOCIALE (art.13), ha previsto la concessione di garanzie per i finanziamenti rogati in RAGIONE_SOCIALE di soggetti (società, RAGIONE_SOCIALE individuali e liberi professionisti) per far fronte alla crisi di liquidità conseguenti al blocco RAGIONE_SOCIALE attività determinato dalla pandemia;
il mutuo garantito dal RAGIONE_SOCIALE erogato all’indagato risulta soggetto alla disciplina prevista dall’art. 13, comma 1, lett.m), che ha espressamente esteso la possibilità di accedere alla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE anche per i professionisti;
l’art. 13, lett. n) stabilisce che la RAGIONE_SOCIALE è concessa in RAGIONE_SOCIALE dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, secondo quanto attestato dall’interessato.
La disciplina dettata dalla d.l. n. 2:3 del 2020 deve essere letta congiuntamente a quella che regolamenta in via AVV_NOTAIO l’accesso alla RAGIONE_SOCIALE prestata dal RAGIONE_SOCIALE.
Premesso che la regolamentazione del RAGIONE_SOCIALE è affidata essenzialmente alla stratificazione di plurime fonti secondarie, deve sottolinearsi come il dato costante è rappresentato dall’individuazione AVV_NOTAIOa finalità del finanziamento garantito in relazione alle esigenze imprenditoriali.
A tal riguardo si evidenzia che l’art. 39, comma 4, d.l. 6 dicembre 2011, n. 2011, ha previsto che «con decreto di natura non regolamentare adottato dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, d’intesa con il AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili».
Con un primo decreto 24 aprile 2013 sono state stabilite le modalità di concessione AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, prevedendo la possibilità che le specifiche finalità possano essere indicate con ulteriore provvedimento ministeriale.
Il successivo D.M. 24 aprile 2014 è nuovamente intervenul:o sulle condizioni di ammissibilità alla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, stabilendo nell’allegato (costituente parte integrante del decreto) che i finanziamenti garantiti devono «essere direttamente finalizzati all’attività d’impresa».
Tale previsione è rimasta immutata anche nelle più recenti disposizioni operative allegate al D.M. 3 ottobre 2022.
In conclusione, può affermarsi che la RAGIONE_SOCIALE prestata dal RAGIONE_SOCIALE, in quanto diretta espressamente a facilitare l’accesso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al credito, è per sua natura funzionale all’ottenimento di finanziamenti relativi allo svolgimento AVV_NOTAIO‘attività di impresa.
L’estensione AVV_NOTAIO‘accesso alla RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE anche a soggetti che non svolgono attività imprenditoriale, bensì professionale, non muta la necessaria destinazione del finanziamento garantito a far fronte alle esigenze AVV_NOTAIO‘attività produttiva, posto che è in RAGIONE_SOCIALE di quest’ultima che si prevede l’agevolazione.
In tal senso, del resto, depone non solo ia disciplina specificamente dettata per la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, ma anche il tenore complessivo del d.l. n. 23 del 2020, la cui finalità è pur sempre quella di fornire un supporto alle attività imprenditoriali e professionali che hanno subito un danno a seguito AVV_NOTAIO‘emergenza pandemica (stante le indicazioni contenute all’art. 1, da considerarsi riferite a tutti interventi contenuti nel decreto).
Il finanziamento in esame, pur essendo concesso in RAGIONE_SOCIALE del beneficiario sulla base di un contratto di diritto privato, è inserito in una cogente disciplina pubblica, in quanto è lo stesso legislatore a qualificare espressamente l’operazione di finanziamento agevolato, realizzata mediante l’intervento del RAGIONE_SOCIALE, come una forma di intervento pubblico nell’economia vincolata alla realizzazione AVV_NOTAIO scopo di sostegno per le RAGIONE_SOCIALE in crisi di liquidità per effetto AVV_NOTAIOa pandemia (così in motivazione Sez.6, n. 28416 del 6/5/2022, Rv. 283332).
2.2. Sulla base di tali osservazioni, deve ritenersi errata l’affermazione contenuta nell’ordinanza impugnata secondo cui il mutuo era stato erogato senza l’indicazione di una specifica finalità, bensì per una generica esigenza di sostegno alla liquidità aziendale.
Invero, per le ragioni desunte dall’esame AVV_NOTAIOa normativa di riferimento, pare corretto affermare che pur a fronte AVV_NOTAIO‘ampiezza AVV_NOTAIOa finalil:à AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, essendo diretta a consentire il recupero AVV_NOTAIOa liquidità venuta meno per effetto dei mancati introiti nel periodo emergenziale, non può per ciò solo ritenersi che la destinazione RAGIONE_SOCIALE somme mutuate fosse irrilevante o, comunque, non circoscritta all’attività professionale.
Deve ritenersi, invece, che il finanziamento ottenuto doveva essere necessariamente finalizzato all’attività professionale, nozione omnicomprensiva nella quale si possono ricondurre una molteplicità di impieghi tutti compatibili con il fine sotteso all’ottenimento del beneficio.
A mero titolo esemplificativo, l’erogazione poteva essere impiegata per adempiere a obbligazioni (nei confronti di lavoratori dipendenti, per locazione di immobili e attrezzature, per utenze, per il pagamento di rate di mutuo o finanziamenti accesi in relazione all’attività professionale) rimaste inadempiute a seguito dei mancati introiti nel periodo emergenziale, come pure le somme ottenute potevano essere impiegate per acquisti di beni direttamente funzionali all’esercizio AVV_NOTAIOa professione.
Ben diversa è stata la destinazione data alle somme conseguite dall’indagato, il quale le ha impiegate per l’estinzione di un mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale e intestato alla moglie, in relazione al quale aveva prestato fideiussione. Nel caso di specie, pertanto, l’erogazione è stata utilizzata per far fronte ad un debito non collegato all’attività professionale, il che risulta in insanabile contrasto con la ratio stessa AVV_NOTAIOa normativa sopra richiamata.
2.3. Resta da esaminare un ulteriore profilo, concernente l’affermazione secondo cui, essendo l’indagato un libero professionista, non sarebbe possibile distinguere in maniera netta fra spese personali e professionali.
Anche tale affermazione è affetta da un errore in diritto, posto che sovrappone l’aspetto relativo allo svolgimento AVV_NOTAIO‘attività professionale in forma personale e senza la creazione di una diversa entità giuridica, con la natura RAGIONE_SOCIALE spese effettuate. Si tratta di aspetti distinti, posto che l’unicità del patrimonio personal del professionista non esclude la possibilità di individuare la finalità RAGIONE_SOCIALE singole spese sostenute, la cui natura – personale o professionale – discende essenzialmente dalla funzione che sono dirette a soddisfare.
L’assenza di un autonomo centro di imputazione giuridica comporta essenzialmente che il libero professionista risponde RAGIONE_SOCIALE obbligazioni assunte con tutto il suo patrimonio, ma ciò non impedisce affatto di operare una distinzione tra beni e spese destinate all’attività professionale, piuttosto c:he alle esigenze personali.
Quanto detto comporta che l’affermazione conclusiva del Tribunale del riesame, secondo cui il mutuo concesso per sostegno alla liquidità sarebbe stato utilizzato per estinguere debiti propri che gravavano sul professionista, non è corretta, in quanto il sostegno alla liquidità era riferito alle esigenze AVV_NOTAIO‘attiv professionale, mentre il mutuo erogato è stato utilizzato per estinguere un debito altrui, in alcun modo collegato allo svolgimento AVV_NOTAIOa professione.
In ipotesi, si sarebbe potuti giungere ad una diversa soluzione ove il mutuo fosse stato acceso per l’acquisto AVV_NOTAIO‘immobile ove viene svolta l’attività professionale, ma così non è nel caso in esame, posto che il mutuo concerneva l’abitazione familiare.
2.3. Le considerazioni svolte consentono di ritenere pienamente applicabile al caso di specie i principi giurisprudenziali elaborati da questa Corte e, in particolare, l’assunto secondo il quale, in tema di legislazione emergenziale volta al sostegno RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE colpite dagli effetti AVV_NOTAIOa pandemia da Covid-19, è configurabile il reato di malversazione ex art. 316-bis cod. pen. nel caso in cui, successivamente all’erogazione, da parte di un istituto di credito, di un finanziamento assistito dalla RAGIONE_SOCIALE pubblica rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 13, lett. m), del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. decreto liquidità), gli im erogati non vengano destinati alle finalità cui detto finanziamento è destinato per legge 1 (Sez.6, n. 28416 del 6/5/2022, Rv. 283332; si veda anche Sez.2, n. 49693 del 7/12/2022, Rv. 284174; Sez. 6, n. 11246 del 13/1/2022, Pressiani, Rv. 283106).
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Frosinone che, nel riesaminare la questione, si atterrà ai principi esposti in motivazione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Frosinone, competente ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 324, co.5, c.p.p.
Così deciso il 13 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Prejicle te