Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41700 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41700 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 05/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa il 5 giugno 2025 dal Tribunale di Roma
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Il difensore e procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma che, pronunciandosi in sede di riesame cautelare, ha confermato il sequestro preventivo funzionale alla confisca, ai sensi dell’art. 322 -ter cod. pen., della polizza vita sottoscritta dal legale rappresentante della società, NOME COGNOME, ritenuta profitto del reato di cui all’art. 316 -bis cod. pen. a costui contestato. Nel ricorso vengono dedotti i seguenti due motivi.
1.1. Violazione dell’art. 316 -bis cod. pen. in merito alla individuazione del momento consumativo del reato e mancanza di motivazione sul punto. Sostiene il ricorrente che il reato è stato erroneamente contestato come consumato alla data del 2/3/23, omettendo di considerare che l’art. 2, par. 1, lett. a) del contratto di concessione prevedeva che la società avrebbe dovuto attuare e ultimare il piano presentato entro la data del 31/12/2024. Ad avviso del ricorrente, dunque, alla data di acquisto della polizza il reato non si era ancora perfezionato. A sostegno di tale assunto si richiama la più recente giurisprudenza di legittimità che esclude la consumazione del reato di malversazione ai danni dello Stato se sussiste ancora un lasso di tempo per rispettare i tempi di realizzazione del progetto e soddisfare le condizioni ivi previste (si richiama, tra le altre, Sez. 6, n. 19851 del 2022, Rv. 283267). Ad avviso del ricorrente, il Tribunale ha omesso di analizzare le censure difensive, limitandosi a richiamare la sentenza delle Sezioni Unite n. 20664 del 2017, Stalla.
1.2. Violazione di legge e mancanza della motivazione sul fumus commissi delicti . Sostiene il ricorrente che il Tribunale, nell’escludere che dalla documentazione allegata alla memoria difensiva possa desumersi la buona fede della società ricorrente, ha omesso di valutare specificamente l’estratto conto trasmesso dalla società in allegato alla PEC inviata a RAGIONE_SOCIALE. Da tale estratto conto risultava, infatti, la voce in uscita ‘pagamento premio assicurazione vita proposta polizza Genertellife ‘ . Si aggiunge, inoltre, che tale carenza motivazionale non può ritenersi sanata dalla parte della motivazione in cui il Tribunale, sulla base di una mera congettura, afferma che non assume valore l’avvenuta segnalazione a RAGIONE_SOCIALE di un’operazione che, essendo distoni ca rispetto ai fini del finanziamento, non sarebbe mai stata autorizzata da RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento, comportando l’annullamento senza rinvio sia dell’ordinanza impugnata che del decreto gene tico, ha un valore assorbente rispetto all’esame del secondo motivo di ricorso.
Secondo quanto risulta dall’imputazione provvisoria riportata nell’ordinanza impugnata, il reato di cui all’art. 316 -bis cod. pen. è stato contestato a COGNOME, perché, nella qualità di legale rappresentante della società ricorrente, dopo avere ricevuto in data 13 e 14 febbraio 2023 la somma di 12 milioni di euro da RAGIONE_SOCIALE a titolo di finanziamento agevolato ai sensi dell’art. 37 d.l. n. 41 del 2021, erogato per le grandi imprese in difficoltà finanziaria connessa all’emergen za RAGIONE_SOCIALE, ometteva di destinare tali somme al sostegno dei costi per
la gestione e gli investimenti produttivi oggetto del piano aziendale, trasferendo alla RAGIONE_SOCIALE, il 2 marzo 2023, la somma di 50.000 euro a titolo di premio assicurativo per una polizza vita sottoscritta a titolo di investimento finanziario ancorato al l’andamento di fondi interni.
Il provvedimento genetico e l’ordinanza impugnata hanno ritenuto perfezionato detto reato in considerazione del vincolo di destinazione del finanziamento , volto all’esclusivo sostegno dei costi relativi a personale e attività imprenditoriali, oggetto di uno specifico piano posto a base dell’erogazione medesima.
Tale conclusione è stata, in particolare, ribadita dal Tribunale che, nel rigettare la doglianza difensiva relativa alla rilevanza del termine ultimo per l’attuazione degli obblighi assunti con il contratto di concessione , ha richiamato il principio di diritto affermato da Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, Rv. 269667.
Ritiene la Corte che le argomentazioni utilizzate dai Giudici di merito sono giuridicamente erronee in quanto fondate su una visione parziale della fattispecie concreta, limitata alla valutazione dello scopo del finanziamento, senza alcuna considerazione dell’incidenza del termine essenziale previsto nel contratto.
Incidenza che il Tribunale ha dichiaratamente omesso di valutare sulla base della ritenuta valenza vincolante del precedente delle Sezioni Unite, erroneamente reputato quale ostacolo all’esame della successiva giurisprudenza di questa Corte , che ha esaminato la specifica questione riproposta in ricorso dalla società.
3.1. Prima di esaminare i termini di tale giurisprudenza, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto affermato nell’ordinanza impugnata, le Sezioni Unite “Stalla’ hanno affrontato una questione non sovrapponibile a quella posta dalla società ricorrente in merito in merito alla configurabilità del concorso tra il reato di malversazione ai danni dello Stato e quello di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, pervenendo alla soluzione positiva in ragione dell’autonomia delle due fattispecie. Il caso concreto oggetto del ricorso rimesso alle Sezioni Unite riguardava, infatti, l’omesso rimborso di alcune delle rate del finanziamento pubblico erogato e non poneva alcuna questione che possa ritenersi affine a quella posta dal ricorso in esame. Tant’è che nulla al riguardo è stato affermato, neanche quale argomentazione del ragionamento seguito dal Supremo Consesso nell’escludere l’assorbimento del reato di cui all’art. 316bis in quello di cui all’art. 640bis .
In assenza di alcun principio di diritto sul tema oggi devoluto con il ricorso (l’incidenza del termine di attuazione del vincolo di destinazione sulla configurabilità del reato di malversazione di erogazioni pubbliche) non è, dunque,
prospettabile, neanche in astratto, alcun obbligo per il Collegio di rimettere la questione alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 618, comma 1 -bis , cod. proc. pen., né tantomeno, come sostenuto dal Tribunale, è ravvisabile alcun contrasto tra quanto affermato dalle Sezioni Unite ‘Stalla’ e la successiva giurisprudenza sul tema devoluto dalla società ricorrente, che sarà di seguito esaminata.
3.2. Fatta questa doverosa premessa, ciò che il Tribunale ha omesso di valutare, anche solo in termini di dissenso rispetto al principio di diritto più volte affermato da questa Corte, è la rilevanza del termine essenziale previsto dal contratto sul perfezionamento del reato di cui all’art. 316 -bis cod. pen.
Nella giurisprudenza di legittimità si è, infatti, ripetutamente affermato il principio di diritto, che il Collegio intende ribadire, secondo il quale il delitto di malversazione ex art. 316bis cod. pen. si perfeziona nel momento di scadenza del termine essenziale previsto in contratto per la realizzazione dell’opera o del servizio costituente la ragione della erogazione, ovvero, anche prima, nel momento in cui divenga comunque impossibile la destinazione dei fondi alla finalità pubblicistica per la quale gli stessi siano stati erogati, come nel caso dell’inosservanza di vincoli e condizioni ulteriori di per sé significativa dell’irreversibile frustrazione della tutela predisposta dalla norma (Sez. 6, n. 11732 del 16/01/2024, COGNOME, Rv. 286184; Sez. 6, Sentenza n. 19851 del 06/05/2022 COGNOME, Rv. 283267; Sez. 6, n. 12653 del 09/02/2016, COGNOME).
Il delitto di malversazione non può, dunque, considerarsi perfezionato fintanto che residuino spazi per la realizzazione della finalità istituzionale del finanziamento. Come affermato da Sez. 6, n. 11732 del 2024, tale conclusione presuppone in ogni caso il rispetto delle altre “condizioni essenziali” e dei vincoli eventualmente previsti nella normativa di riferimento e/o nello specifico accordo contrattuale, condizioni e vincoli il cui mancato rispetto renda dimostrabile sul piano logico che la tutela che la fattispecie intende predisporre è stata irreversibilmente frustrata anche prima della scadenza del termine contrattuale.
3.3. Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, rileva il Collegio che dalla ricostruzione fattuale contenuta nell’ordinanza impugnata, che ha ampiamente richiamato sul punto la motivazione del decreto di sequestro preventivo, risulta che, pur a fronte della mancata scadenza del termine contrattuale per la restituzione del finanziamento, i Giudici di merito hanno ritenuto la consumazione del reato in ragione della sola natura dell’investimento effettuato dalla società.
Come anticipato, si tratta di una conclusione giuridicamente erronea e ciò non solo per la ribadita rilevanza del termine contrattuale, ma anche perché l’investimento in una polizza assicurativa non appare una operazione idonea a
compromettere irrimediabilmente la realizzazione dello scopo del finanziamento, risolvendosi, di fatto, in uno strumento finanziario a protezione del capitale.
Deve, pertanto, escludersi che al momento dell’acquisto della polizza assicurativa, in assenza di ulteriori condizioni e vincoli con essa incompatibili (della cui esistenza non ha fatto alcuna menzione l’ordinanza impugnata ), si fosse perfezionato il reato provvisoriamente contestato al legale rappresentante della società ricorrente.
L’esclusione del fumus del reato provvisoriamente contestato impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e del decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 14 aprile 2025, con conseguente restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e il decreto del G.i.p. di Roma del 14 aprile 2025. Dispone la restituzione di quanto in sequestro e manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art.626 cod. proc. pen.
Così deciso il 5 novembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME