Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 649 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 649 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
In nome del Popolo italiano
Data Udienza: 18/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME NOME
– Presidente –
Sent.n.sez.1470/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
UP – 18/12/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE nel procedimento a carico di
COGNOME NOME, nato a Gioia Tauro il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa in data 11/02/2025 dalla Corte di appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria per l’ulteriore corso; lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore della parte civile, che ha chiesto, in accoglimento del ricorso, di annullare la sentenza impugnata, con conseguente rinvio al giudice competente per valore in grado di appello;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore di NOME COGNOME, che ha chiesto di rigettare il ricorso e di confermare la sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di AVV_NOTAIO, con decreto emesso in data 10 maggio 2022, ha disposto il rinvio a giudizio di NOME COGNOME per il reato di malversazione di erogazioni pubbliche di cui agli artt. 81 cpv. e 316bis cod. pen.
Secondo l’ipotesi di accusa, l’imputato, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di legale rappresentante pro tempore della RAGIONE_SOCIALE, beneficiaria di contributi pubblici per l’ammontare di euro 72.535,52, assegnati dall’RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) e diretti alla realizzazione di un progetto d’RAGIONE_SOCIALE relativo al servizio di raccolta di rifiuti non pericolosi tramite ecocompattatori, avrebbe destinato la somma di euro 19.765,73 all’acquisto di beni e sevizi personali e, in particolare, al pagamento di una cerimonia nuziale e dei servizi accessori, fatto accertato in Gioia Tauro, sino al 3 settembre 2018.
Il Tribunale di AVV_NOTAIO, con sentenza emessa in data 23 aprile 2024, ha assolto NOME COGNOME dal reato perché il fatto non sussiste.
La Corte di appello di Reggio Calabria, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza di primo grado, condannando le parti appellanti, il AVV_NOTAIO della Repubblica di AVV_NOTAIO e la parte civile RAGIONE_SOCIALE, al pagamento delle spese processuali.
AVV_NOTAIO, difensore della parte civile RAGIONE_SOCIALE, ha impugnato questa sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo tre motivi.
4.1. Con il primo motivo il difensore ha censurato l’erronea applicazione dell’art. 316bis cod. pen., in quanto la Corte di appello, pur avendo ritenendo comprovato che le somme erogate da RAGIONE_SOCIALE a titolo di agevolazione pubblica siano state utilizzate dall’imputato per finalità del tutto estranee al progetto finanziato e, in particolare, per il pagamento della propria cerimonia nuziale, ha escluso la rilevanza penale della condotta.
La Corte di appello ha escluso il dolo dell’imputato, evocando nozioni quali «modalità personali di gestione dell’azienda», «assenza di volontà distrattiva», e ritenendo che l’interruzione del progetto fosse stata dovuta al contenzioso
civilistico con un fornitore; ad avviso del difensore, tuttavia, queste «nozioni» esulano dai parametri di rilevanza penale dell’art. 316 bis cod. pen., come costantemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.
La Corte di cassazione ha, infatti, chiarito che il delitto di malversazione di erogazioni pubbliche è punito a titolo di dolo generico e che l’elemento soggettivo di questo reato è costituito dalla coscienza e volontà di destinare il contributo pubblico ricevuto a fini diversi da quelli indicati o convenuti.
Per la punibilità del reato, dunque, non è richiesta la finalità di profitto personale, né l’intenzione di arrecare danno all’ente erogante.
4.2. Il difensore, con il secondo motivo, ha dedotto la carenza della motivazione nella parte relativa all’assenza del dolo generico e, con il terzo motivo, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha escluso la sussistenza del dolo generico con motivazioni inconferenti.
La Corte di appello ha, infatti, escluso il dolo del delitto contestato, ritenendo «ingenua» la condotta dell’imputato, ma non ha chiarito per quale ragione la condotta accertata fosse priva della coscienza e volontà di destinare il contributo pubblico ricevuto a fini diversi da quelli indicati o convenuti.
I giudici di appello, dunque, avrebbero escluso la rilevanza penale della condotta sulla base di espressioni vaghe, omettendo di indicare le ragioni giuridiche del proprio apprezzamento.
La causale «matrimonio» apposta sul bonifico disposto dall’imputato dimostrerebbe in modo inequivocabile la consapevolezza della destinazione personale impressa alla somma, in violazione del vincolo pubblico.
Sarebbe, inoltre, manifestamente illogico affermare che l’uso per spese private di risorse pubbliche sia penalmente irrilevante in ragione della commistione pubblicistica tra fondi personali e aziendali.
La motivazione della Corte di appello si risolverebbe, dunque, «in un’operazione di svuotamento logico del fatto accertato, attraverso una serie di affermazioni non coordinate, in parte contraddittorie e in parte fondate su assunti apodittici».
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 2 dicembre 2025, il AVV_NOTAIO generale, NOME COGNOME, ha chiesto di annullare la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria per l’ulteriore corso.
Con le conclusioni depositata in data 5 dicembre 2025, l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, difensore della parte civile, ha chiesto, in accoglimento del ricorso, di annullare la sentenza impugnata, disponendo il rinvio al giudice competente per valore in grado di appello.
Con memoria depositata in data 18 dicembre 2025 l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore di NOME COGNOME, ha chiesto di rigettare il ricorso e di confermare la sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto, nei limiti che di seguito si precisano.
Per delibare adeguatamente i motivi di ricorso devoluti all’esame della Corte, occorre, in via preliminare, accertare la disciplina applicabile nel caso di specie, in ragione dei mutamenti normativi intervenuti sul punto.
2.1. La parte civile ha impugnato la sentenza di proscioglimento indicata in epigrafe ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen. per i soli interessi civili, secondo quanto previsto, in linea generale, dall’art. 573 cod. proc. pen.
2.2. Questa disposizione, nella trama originaria del codice di procedura penale, si limitava a prevedere, al primo comma, che «’impugnazione per gli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale».
Il secondo comma dell’art. 573 cod. proc. pen. aggiungeva, inoltre, che «’impugnazione per i soli interessi civili non sospende l’esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato».
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente interpretato questa disposizione, ritenendo che, in caso di assoluzione dell’imputato per insussistenza del fatto, ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen. e in deroga all’art. 538 cod. proc. pen., la parte civile è legittimata ad impugnare la sentenza di proscioglimento, chiedendo, ai fini della propria domanda di risarcimento, di affermare la responsabilità dell’imputato ai soli effetti civili, secondo i parametri propri del diritto penale e non secondo quelli del diritto civile ( ex plurimis : Sez. 3, n. 12255 del 29/11/2018, P., Rv. 275473 – 02; ; Sez. 3, n. 3083 del 18/10/2016, COGNOME, Rv. 268894; Sez. 6, n. 41479 del 25/10/2011, V., 251061).
Secondo questo orientamento, il giudice dell’impugnazione ha, nei limiti del devoluto e agli effetti della devoluzione, i medesimi poteri che avrebbe dovuto esercitare il giudice che ha prosciolto; pertanto, se si fosse convinto che tale giudice ha sbagliato nell’assolvere l’imputato, ben può affermare la responsabilità di costui agli effetti civili e (come indirettamente conferma il disposto di cui all’art. 622 cod. proc. pen) condannarlo al risarcimento ed alle restituzioni, in quanto l’accertamento incidentale equivale virtualmente- ora per allora- alla condanna di cui all’art. 538, comma 1, cod. proc. pen., che non venne pronunciata per errore
(cfr. Sez. U, n. 25083 de 11/07/2006, COGNOME, Rv. 233918 – 01; Sez. 3, n. 3083 del 18/10/2016, COGNOME, Rv. 268894; Sez. 6, n. 41479 del 25/10/2011, V., 251061; Sez. 1, n. 17321 del 26/04/2007, COGNOME, Rv. 236599 – 01).
Nel giudizio, instaurato a seguito di impugnazione proposta dalla sola parte civile, il giudice, dunque, ferma restando l’intangibilità delle statuizioni penali, è tenuto a valutare la sussistenza della responsabilità dell’imputato secondo i parametri del diritto penale e non facendo applicazione di regole proprie del diritto civile (Sez. 4, n. 11193 del 10/02/2015, Cortesi, Rv. 262708; Sez. 4, n. 42995 del 18/06/2015, Gentile, Rv. 264751); il giudice dell’impugnazione deve, infatti, formulare, sia pure in via incidentale e al solo fine di provvedere sulla domanda risarcitoria, un nuovo giudizio sulla responsabilità penale dell’imputato, sebbene questa sia stata esclusa con sentenza passata in giudicato.
2.3. Questa interpretazione della disciplina dell’impugnazione per i soli interessi civili è stata oggetto di un profondo ripensamento a causa del suo obiettivo contrasto con il cosiddetto secondo aspetto del diritto alla presunzione di innocenza riconosciuto dall’art. 6, paragrafo 2, CEDU (Corte EDU, grande camera, sentenza 12 luglio 2013, COGNOME contro Regno Unito), dall’art. 48 CDFUE, nonché dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2016/343/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.
Queste disposizioni, infatti, riconoscono il diritto alla presunzione di innocenza sotto un duplice aspetto; per un verso, attribuiscono una garanzia procedurale nel contesto del processo penale, con implicazioni in ordine all’onere della prova, all’applicabilità di presunzioni di fatto e di diritto, al privilegio contro l’autoincriminazione, alla pubblicità preprocessuale e alle espressioni premature del convincimento da parte del giudice o di altri funzionari; per altro verso, una volta che il procedimento penale sia stato definito con una pronuncia di assoluzione o con proscioglimento in rito (e, dunque, senza che la responsabilità penale sia stata accertata), riconoscono all’imputato il diritto di essere trattato dalle pubbliche autorità e dai pubblici ufficiali come persona innocente, impedendo che, nel contesto di un procedimento successivo, possano essere emessi provvedimenti che presuppongano la sua responsabilità in ordine al reato che gli era stato contestato e dal quale è stato assolto.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 182 del 2021, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale – promosse dalla Corte d’appello di Lecce in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6, par. 2, CEDU, nonché in riferimento allo stesso art. 117, primo comma, e all’art. 11 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343, e all’art. 48 CDFUE – dell’art. 578 cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti
dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
In questa sentenza la Corte costituzionale ha chiarito che la disposizione censurata – che mira a soddisfare un’esigenza di tutela della parte civile: quella che, quando il processo penale ha superato il primo grado ed è nella fase dell’impugnazione, una risposta di giustizia sia assicurata, in quella stessa sede, alle sue pretese risarcitorie o restitutorie, anche quando non possa più esserci un accertamento della responsabilità penale dell’imputato – non viola il diritto dell’imputato alla presunzione di innocenza come declinato nell’ordinamento convenzionale dalla giurisprudenza della Corte EDU e come riconosciuto nell’ordinamento dell’Unione europea, perché nella situazione processuale che vede il reato estinto per prescrizione e quindi l’imputato prosciolto dall’accusa, il giudice non è affatto chiamato a formulare, sia pure incidenter tantum , un giudizio di colpevolezza penale quale presupposto della decisione, di conferma o di riforma, sui capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili.
La Corte costituzionale ha, infatti, rilevato che il giudice dell’impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, anziché verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, deve accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell’illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.); inoltre, dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione o amnistia, il giudice penale, chiamato a decidere ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza concernenti gli interessi civili ex art. 578 cod. proc. pen., è tenuto ad applicare la regola di giudizio civilistica del «più probabile che non», anziché quella dell’«alto grado di probabilità logica».
2.4. Le Sezioni unite di questa Corte, nella sentenza Calpitano, hanno recepito questa interpretazione costituzionalmente orientata e hanno rilevato che «l vincolo negativo posto dalla sentenza n. 182 cit. implica che l’art. 578 cod. proc. pen. non può essere interpretato nel senso che l’accertamento della responsabilità civile da parte del giudice di appello penale, esaurita la vicenda penale con la declaratoria di prescrizione del reato, equivalga ad affermazione, sia pur incidenter tantum , di responsabilità penale» (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 – 01).
In questa sentenza, dunque, le Sezioni unite hanno affermato che, in presenza di prescrizione, la condotta dell’imputato deve essere valutata secondo i parametri dell’illecito civile, e non più come reato, essendo questo ormai estinto.
Una volta formatosi il giudicato sulla dichiarazione di prescrizione, non è più consentito al giudice dell’impugnazione alcun rilievo in ordine alla responsabilità penale, neppure ai fini della valutazione della responsabilità civile, che deve, pertanto, essere condotta esclusivamente secondo i criteri del diritto civile.
2.5. La disciplina dell’impugnazione per i soli interessi civili è stata, inoltre, profondamente modificata dalla c.d. riforma Cartabia.
L’art. 33, comma 1, lett. a) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha, infatti, introdotto il comma 1bis cod. proc. pen., nel corpo dell’art. 573 cod. proc. pen.
Questa disposizione prevede che «uando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile».
Il legislatore della riforma, con l’innovativa regola del trasferimento dell’azione di danno dal giudizio di impugnazione penale al giudice civile, ha, dunque, operato un bilanciamento tra la tutela del secondo aspetto del diritto alla presunzione di innocenza e la tutela della parte civile, per la quale non sarebbe stato ragionevole pretendere, dopo la formazione del giudicato assolutorio o di proscioglimento sui capi penali, il rinnovato esercizio dell’azione risarcitoria innanzi al giudice civile.
Nella Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 significativamente si rileva che «L’opzione di trasferire al giudice civile la decisione sull’impugnazione, dopo la formazione del giudicato sui capi penali, sviluppa il percorso esegetico seguito dalla giurisprudenza costituzionale relativa all’art. 578, comma 1, c.p.p e, quindi, si basa sul presupposto che, per non incorrere in violazioni della presunzione d’innocenza dell’imputato, è necessario restringere l’oggetto di accertamento al solo diritto del danneggiato al risarcimento del danno, dopo lo spartiacque del giudicato.
È pertanto ragionevole attribuire il compito di decidere al giudice civile, in una situazione in cui devono essere verificati gli estremi della responsabilità civile, senza poter accertare nemmeno incidentalmente la responsabilità penale. La ‘prosecuzione’ del processo davanti al giudice civile, disposta dopo il necessario controllo del giudice penale sull’assenza di cause d’inammissibilità dell’impugnazione, non determina effetti pregiudizievoli per la parte civile o per l’imputato né dal punto di vista cognitivo, in quanto il giudice competente deve decidere tutte le ‘questioni civili’, con esclusione di quelle penali coperte dal giudicato (la decisione civile non potrebbe quindi incidere sulla presunzione d’innocenza), né dal punto di vista probatorio, in quanto restano utilizzabili le prove acquisite nel processo penale, in contraddittorio con l’imputato, oltre a
quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile. Con il rinvio dell’appello o del ricorso al giudice civile l’oggetto di accertamento non cambierebbe, ma si restringerebbe, dal momento che la domanda risarcitoria da illecito civile è già implicita alla domanda risarcitoria da illecito penale (l’illecito penale implica l’illecito civile). Non vi sarebbe pertanto una modificazione della domanda risarcitoria nel passaggio dal giudizio penale a quello civile. Ragionevolmente, l’eventualità dovrà essere prevista dal danneggiato dal reato sin dal momento della costituzione di parte civile, atto che pertanto dovrà contenere l’esposizione delle ragioni che giustificano ‘la domanda agli effetti civili’, secondo l’innovata formulazione dell’art. 78, lett. d), c.p.p.».
2.6. La disciplina applicabile al presente ricorso è, tuttavia, quella delineata dall’art. 573 cod. proc. pen. nel testo anteriore alla riforma operata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Le Sezioni unite di questa Corte hanno, infatti, rilevato che l’art. 573, comma 1bis , cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione (Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036 – 01).
Le Sezioni unite hanno, infatti, rilevato che i profondi mutamenti intervenuti nella disciplina della costituzione della parte civile per effetto della c.d. riforma Cartabia escludono l’immediata applicabilità della nuova disposizione ai procedimenti pendenti alla data del 30 dicembre 2022, ovvero alla data della sua entrata in vigore.
Secondo questa pronuncia, dunque, «il necessario rispetto delle ragioni di affidamento dell’impugnante nella non variazione del quadro di sistema coesistente al momento dell’impugnazione, ragioni evidentemente dirimenti anche nel caso di specie, deve indurre inevitabilmente ad individuare nel momento del deposito dell’atto di costituzione di parte civile lo spartiacque di delimitazione tra impugnazioni soggette al regime previgente e impugnazioni assoggettate, invece, alla nuova normativa».
Posto, dunque, che, caso di specie, la costituzione di parte civile di RAGIONE_SOCIALE è intervenuta nel corso dell’udienza preliminare, conclusasi all’udienza del 20 maggio 2022 (e, dunque, anteriormente al 30 dicembre 2022), l’impugnazione proposta deve essere decisa secondo il disposto dell’art. 573 cod. proc. pen., nella formulazione previgente.
2.7. Questa disposizione, deve, tuttavia, essere interpretata in senso costituzionalmente conforme, come indicato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 182 del 2021.
La stessa Corte costituzionale, in questa sentenza, pur occupandosi direttamente di una questione avente ad oggetto l’art. 578 cod. proc. pen., ha chiarito che le argomentazioni sviluppate valgono anche nel caso in cui l’impugnazione sia finalizzata ad ottenere un annullamento delle statuizioni civili ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen. (v. § 6.3 del Considerato in diritto ).
La fondatezza dell’impugnazione proposta ai soli effetti civili nel processo penale deve, dunque, accertata, come hanno ritenuto la Corte costituzionale e le Sezioni unite nella sentenza Calpitano, con riferimento alla fattispecie civilistica dell’illecito aquiliano e non a quella della responsabilità penale e applicando la regola di giudizio civilistica del «più probabile che non», anziché quella penalistica dell’«alto grado di probabilità logica».
La giurisprudenza di legittimità, in questa prospettiva interpretativa, ha, peraltro, chiarito che nel giudizio di appello avverso la sentenza di assoluzione dell’imputato perché il fatto non sussiste, ove la pronuncia assolutoria sia divenuta definitiva limitatamente agli effetti penali a causa della mancata impugnazione o della rinuncia alla stessa da parte del pubblico ministero e dell’imputato, il giudice penale, ai fini dell’accertamento della responsabilità civile conseguente alla impugnazione della parte civile ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen., non deve valutare i presupposti della pronuncia assolutoria, che è divenuta intangibile, ma è tenuto a pronunciarsi sul riconoscimento del fatto come illecito civile (Sez. 5, n. 31281 del 15/07/2025, P., Rv. 288601 – 01, fattispecie in cui ha trovato applicazione, ratione temporis , la disciplina di cui all’art. 573 cod. proc. pen. nel testo anteriore alla riforma recata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).
Sulla base di questi principi devono essere esaminati i motivi di ricorso devoluti alla cognizione della Corte.
3. Il difensore della parte civile, con il primo motivo proposto, ha dedotto l’erronea applicazione dell’art. 316bis cod. pen., in quanto la Corte di appello di Reggio Calabria, ha ritenuto la condotta penalmente irrilevante, pur avendo ritenendo comprovato che le somme percepite a titolo di agevolazione pubblica siano state utilizzate dall’imputato per finalità estranee al progetto finanziato.
4. Il motivo è inammissibile.
La parte civile che impugni la sentenza ai sensi dell’art. 573 cod. proc. pen., una volta formatosi il giudicato assolutorio sui capi penali, non può, infatti, più dedurre l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Una volta divenuta intangibile l’assoluzione o, comunque, il proscioglimento dell’imputato, al giudice dell’impugnazione non è più consentito alcun rilievo,
neppure incidentale e ai soli fini dell’accoglimento della domanda di risarcimento del danno, in ordine alla responsabilità penale dell’imputato, in quanto la valutazione della fondatezza dell’azione risarcitoria o restitutoria proposta nel processo penale, al fine di garantire il rispetto della presunzione di innocenza sancita dall’art. 27, comma 2, Cost. e dall’art. 6 CEDU, deve essere condotta esclusivamente secondo i criteri del diritto civile.
Il difensore, con il secondo motivo, ha dedotto la carenza della motivazione nella parte relativa all’assenza del dolo generico e, con il terzo motivo, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha escluso la sussistenza del dolo generico con motivazioni inconferenti.
6. Questi motivi sono ammissibili.
6.1. La parte civile, infatti, facendo necessario riferimento alle statuizioni penali della sentenza impugnata relativamente all’insussistenza del fatto per carenza della prova del dolo, ha inteso censurarne la contraddittorietà e, nella sostanza, ha chiesto di rimuovere gli effetti preclusivi discendenti dall’efficacia extrapenale del giudicato assolutorio, secondo quanto previsto dall’art. 652 cod. proc. pen.
Questa disposizione, infatti, sancisce che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell’interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l’azione in sede civile.
6.2. I motivi proposti dalla parte civile sono, inoltre, fondati, in quanto, pur restando esclusa ogni forma di rinnovata valutazione dell’esito assolutorio del giudizio di merito celebratosi nei confronti di COGNOME, è obiettivamente ravvisabile, sul piano strettamente processuale, una contraddizione tra la motivazione dell’assoluzione dell’imputato e il dispositivo adottato dai giudici di merito.
La Corte di appello, infatti, ha assolto l’imputato per la ritenuta insussistenza del dolo del reato contestato, in quanto la condotta dell’imputato sarebbe stata superficiale e negligente, e ha contraddittoriamente statuito che «il fatto non sussiste» e non già che «il fatto non costituisce reato».
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, tuttavia, deve essere pronunciata assoluzione con la formula «perché il fatto non sussiste» quando manchi uno RAGIONE_SOCIALE elementi oggettivi del reato (azione, evento, nesso di causalità) mentre deve assolversi con la formula «perché il fatto non costituisce reato», quando manchi l’elemento soggettivo (dolo, colpa) ( ex plurimis : Sez. 4, n. 1339 del 05/06/1992, Battaglia, Rv. 193033 – 01; conf. Sez. U, n. 37954 del 25/05/2011, COGNOME, Rv. 250975 – 01; Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240814 – 01).
L’affermazione di insussistenza del fatto è, peraltro, intrinsecamente contraddittoria con la motivazione della sentenza impugnata.
I giudici di appello, al pari di quelli di primo grado, hanno, infatti, ritenuto comprovato (e la circostanza è, invero, incontestata) che l’imputato, nell’anno 2018, poco dopo la percezione del finanziamento pubblico, ha destinato quasi un terzo (euro 19.765,73) dei contributi appena ricevuti a titolo di agevolazione pubblica, a finalità del tutto estranee al progetto finanziato e, segnatamente, al pagamento delle spese connesse alla propria cerimonia nuziale.
L’adozione da parte dei giudici di merito della formula «perché il fatto non sussiste», tuttavia, preclude in radice, in ragione del disposto dell’art. 652 cod. proc. pen., l’esame, prima ancora che l’eventuale accoglimento, delle pretese risarcitorie o, comunque, restitutorie formulate dalla parte civile impugnante.
Questa statuizione deve, dunque, essere caducata, in quanto motivata in termini intrinsecamente contraddittori.
Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente, agli effetti civili, con rinvio, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, che deciderà dell’atto di appello proposto dalla parte civile, uniformandosi ai principi di diritto stabiliti da questa Corte.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.
Così deciso il 18/12/2025. Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME