Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38590 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38590 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ACQUI TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
La difesa dell’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Asti di condanna dell’imputato per il reato di cui all’art. 186, c. 2 lett. c), codice strada (tasso alcolemico par 2,18 g/I alla prima misurazione e 1,97 alla seconda, in Canelli il 24/2/2019);
ritenuto che le doglianze difensive sono manifestamente infondate, con le stesse essendosi riproposta, senza il necessario, previo confronto con i motivi della decisione impugnata, la questione inerente al regolare funzionamento dell’etilometro impiegato per la misurazione del tasso alcolemico (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), invero giustificato dai giudici del gravame in maniera coerente ai principi consolidati fissati dalla giurisprudenza di legittimità (quanto all’onere di allegazione circa il malfunzionamento dell’apparecchio, sez. 4, n. 33978 del 17/3/2021, COGNOME, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958; n. 7285 del 9/12/2020, dep. 2021, Demma, Rv. 280937);
che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 18 settembre 2024