Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42573 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42573 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2023 della Corte d’Appello di Salerno dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Salerno confermato integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno, che ha condannato NOME COGNOME alla pena di euro 8000,00 di multa per il reato di c all’art. 544-ter, comma 3, cod. pen..
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando: 1) erronea indicazione del luogo di nascita dell’imputato; 2) omes
motivazione in relazione alla mancanza della terza pagina della sentenza dì pri grado; 3) omessa motivazione in relazione al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE statuizioni civi 4) mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.
In data 6 luglio 2023 l’AVV_NOTAIO, per la parte civile, facev pervenire memoria in cui concludeva per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
In particolare, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quan l’errore materiale riguardo all’erronea indicazione del luogo di nascita non incide riconoscibilità dell’imputato, quindi, sull’individuazione anagrafica (Sez. 2, n del 16/11/2012, Dagrada, Rv. 254772 – 01).
Parimenti, i restanti motivi sono inammissibili perché non è consentito riprodur acriticamente le medesime censure presentate nel ricorso in appello quando quest sono state disattese con motivazione sufficiente e logicamente coerente dal giud di merito.
La Corte territoriale, infatti, come si legge a pagg. 3 e 4 della sen impugnata, non si diswsta dalla motivazione del giudice di prime cure non rilevand 414 VAA alcuna incongruenza –motivazione nonostante la mancanza della terza pagina, poiché l’analisi RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie risultaper evidenti in altri passaggi motivazi
Inoltre, quanto alla parametrazione RAGIONE_SOCIALE statuizioni civili, è coerente il giud merito nel determinare l’importo del risarcimento in virtù della lesione del giuridico e dell’offesa causata alle persone offese.
Quanto alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, COGNOME come logicamente argomentato in motivazione;/lo COGNOME CODICE_FISCALE – COGNOME – · · er~” . , non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla rac della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale f nel giudizio di primo grado e che, in ogni caso, la giurisprudenza di questa C (Sez. 6, n. 8936 del 13.01.2015, rv.262620) ritiene che nel giudizio d’appell rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale è subordinata alla ver dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione d giudice di non poter decidere allo stato degli atti e che tale accertamento è ri alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimi correttamente motivato come nel caso di specie (evidenzia peraltro la senten nsede di
impugnata che la difesa del ricorrente avesse rinunciato alla escussione di alcuni propri testi).
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per i ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spe procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 1 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Condanna inoltre l’imputato alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e dife sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessive e 3.686,00, oltre accessori di legge
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.