Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42272 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42272 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CEGLIE MESSAPICA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che la Corte di appello di Lecce, con sentenza del 6 luglio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi del 7 luglio 2017, con la quale COGNOME NOME era stato condannato, per il reato di cui all’art. 544-ter cod. pen., per avere tenuto cinque cani in condizioni pessime di igiene e nutrizione, maltrattandoli (il 2 dicembre 2014).
Rilevato che avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando: 1) la mancata valutazione di elementi favorevoli, al fine di escludere l’elemento psicologico; 2) la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., vista la particolare tenuità del fatto; 3) l’erron sospensione dei termini di prescrizione dal 12 febbraio 2016 al 18 luglio 2016, così che il reato avrebbe dovuto essere ritenuto prescritto il 25 maggio 2022.
Considerato che i primi due motivi di doglianza sono inammissibili, in quanto si risolvono in mere enunciazioni prive di riferimenti agli atti di causa;
che, in ogni caso, la responsabilità penale è stata ampiamente accertata sulla base delle testimonianze in atti e dell’oggettivo stato nel quale si trovavano i cani oggetto dell’imputazione; mentre la tenuità del fatto è stata correttamente esclusa per il numero di cani coinvolti e per il grado di crudeltà manifestato;
che, quanto al terzo motivo, deve rilevarsi che il reato non era prescritto al momento della pronuncia di appello, dovendosi fare riferimento alla data indicata nell’imputazione, e dovendosi applicare complessivi 193 giorni di sospensione (dal 12 febbraio 2016 al 18 luglio 2016, 60 giorni per legittimo impedimento; dal 30 settembre 2016 al 7 ottobre 2016, 7 giorni per legittimo impedimento; dal 7 ottobre 2016 al 28 ottobre 2016, 21 giorni per legittimo impedimento; dal 24 marzo 2017 al 16 giugno 2017, 84 giorni per adesione del difensore all’astensione dalle udienze proclamata da un organismo di categoria; dal 16 giugno 2017 al 7 luglio 2017, 21 giorni, per adesione del difensore all’astensione dalle udienze proclamata da un organismo di categoria).
Considerato che l’inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo dell’eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità e preclude l’apprezzamento di un’eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (ex plurimis, Sez. U, n. 6903 del 27/05/2026, dep. 2017, Rv. 268966).
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente