Maltrattamento di animali: la Cassazione conferma la condanna
Il maltrattamento di animali costituisce una condotta penalmente rilevante che l’ordinamento italiano persegue con crescente severità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un proprietario condannato per aver causato la morte del proprio animale domestico attraverso violenze fisiche, stabilendo confini chiari sulla definitività degli accertamenti di merito.
I fatti e il contesto del maltrattamento di animali
La vicenda trae origine dalla morte di un cane a seguito di gravi lesioni traumatiche. Secondo quanto emerso nei precedenti gradi di giudizio, l’imputato era stato visto da diversi testimoni mentre colpiva l’animale con estrema violenza. Tali percosse sono state ritenute la causa diretta del decesso. Il proprietario aveva proposto ricorso in Cassazione cercando di contestare la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’Appello, lamentando una presunta errata valutazione delle prove.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato come l’impugnazione fosse basata su argomentazioni generiche e manifestamente infondate, limitandosi a richiedere una rivalutazione dei fatti che non è consentita nel giudizio di Cassazione. Quando una sentenza di merito è adeguatamente motivata e si fonda su prove solide, come le testimonianze oculari nel caso di specie, il verdetto non può essere messo in discussione se non per vizi logici o violazioni di legge evidenti.
Il rigetto delle istanze del ricorrente
Il ricorrente ha tentato di reiterare i motivi già espressi in appello senza confrontarsi realmente con la struttura motivazionale della sentenza impugnata. Questo errore procedurale ha portato non solo al rigetto del ricorso, ma anche alla condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese del procedimento.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sull’insindacabilità delle valutazioni di merito quando queste risultano coerenti e prive di vizi logici. La sentenza d’appello aveva chiaramente evidenziato il nesso di causalità tra le percosse e la morte dell’animale, supportando tale conclusione con le dichiarazioni di più persone informate sui fatti. La Cassazione ha sottolineato che il ricorso non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio in cui si ridiscutono le prove, ma deve limitarsi a censurare l’applicazione delle norme giuridiche.
Le conclusioni
In conclusione, la pronuncia riafferma che la protezione degli animali è un valore tutelato con rigore dal diritto penale. Chiunque ponga in essere condotte violente rischia condanne definitive qualora le prove testimoniali e tecniche siano concordanti. La decisione evidenzia inoltre l’importanza di formulare ricorsi basati su questioni di diritto effettive, pena l’inammissibilità e l’aggravio delle sanzioni pecuniarie accessorie.
Cosa accade se un ricorso in Cassazione viene giudicato generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
La Cassazione può riesaminare le testimonianze di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può rivalutare le prove o i fatti, ma può solo verificare che la motivazione del giudice di merito sia logica e corretta.
Quali prove sono state decisive in questo caso di maltrattamento?
Sono state determinanti le testimonianze oculari di più persone che hanno assistito alle percosse e i rilievi medici sulle lesioni traumatiche dell’animale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42716 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42716 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME] NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
li ricorso proposto da NOME COGNOME è inammissibile, perché generico e manifestamente infondato; inoltre, richiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita.
La sentenza impugnata ha evidenziato come il cane del ricorrente è morto per lesioni traumatiche e l’imputato è stato visto da più persone percuotere con violenza l’animale (COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME).
Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivata.
Il ricorso non si confronta con le motivazioni della sentenza ma con argomentazioni in fatto reitera i motivi di appello.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7/07/2023