Maltrattamento Animali: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario in un caso di maltrattamento animali. La Suprema Corte ha chiarito che il ricorso non può essere utilizzato per chiedere una nuova valutazione delle prove già esaminate dai giudici di merito. Questa decisione sottolinea come la responsabilità per il benessere di un animale non derivi esclusivamente dalla sua proprietà formale, ma anche dall’onere di accudimento di fatto.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un individuo per il reato di maltrattamento di animali e per aver sottoposto dei cani a un intervento di caudectomia (taglio della coda). L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, basando la sua difesa su un unico motivo: l’assenza di prove che dimostrassero la sua proprietà dei cani. A suo dire, non essendo il proprietario, non poteva essere ritenuto responsabile delle loro condizioni.
La Decisione sul Maltrattamento Animali della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno spiegato che le argomentazioni difensive erano ‘articolate in fatto’, ovvero miravano a ottenere una riconsiderazione delle prove e una rivalutazione della situazione fattuale. Questo tipo di richiesta, tuttavia, esula dalle competenze della Corte di Cassazione, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità) e non riesaminare i fatti (giudizio di merito).
Le Motivazioni della Sentenza
Nelle motivazioni, la Suprema Corte ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse già compiuto un accertamento approfondito, stabilendo l’abituale frequentazione dell’abitazione da parte del ricorrente e della sua compagna. Da questa circostanza, corroborata dalle deposizioni dei vicini, derivava un ‘onere di accudimento’ dei cani che prescindeva dalla titolarità formale degli animali. Pertanto, tentare di contestare questo fatto in Cassazione rappresenta un tentativo non consentito di ottenere un terzo grado di giudizio di merito.
Conformemente all’art. 616 del codice di procedura penale, l’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata un’assenza di colpa nel proporre un ricorso con motivi non ammessi.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio cardine del processo penale: il ricorso per Cassazione non è una terza istanza dove si possono ridiscutere le prove. Le questioni di fatto, come la determinazione della responsabilità nella cura di un animale, una volta accertate nei gradi di merito sulla base di prove concrete, non possono essere rimesse in discussione. Sul piano sostanziale, la decisione conferma che la responsabilità per il maltrattamento animali non è legata solo al certificato di proprietà, ma all’effettiva assunzione di un dovere di cura, che può sorgere anche da una situazione di semplice convivenza e gestione quotidiana dell’animale.
È possibile contestare la proprietà di un animale in Cassazione per evitare una condanna per maltrattamento?
No, secondo questa ordinanza, contestare la proprietà dell’animale è una questione di fatto. Se i giudici di merito hanno già accertato la responsabilità basandosi su prove come la frequentazione abituale della casa e la cura degli animali, la Corte di Cassazione non può riesaminare tali fatti e dichiarerà il ricorso inammissibile.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende, a meno che non si dimostri l’assenza di colpa nel determinare la causa di inammissibilità.
La responsabilità per maltrattamento di animali dipende solo dalla proprietà formale?
No. La Corte ha confermato la decisione di merito che basava la responsabilità sull’onere di accudimento derivante dalla frequentazione abituale della casa, indipendentemente dalla proprietà formale dei cani. Chi si prende cura di un animale di fatto ne diventa responsabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14097 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14097 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/03/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’unico motivo del ricorso di NOME COGNOME GLYPH che eccepisce l’inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione sull’assunto che non ci siano prove a sostegno del fatto che i cani sottoposti ad intervento di caudectomia e a maltrattamenti non fossero di sua proprietà – non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché le argomentazioni difensive sono articolate in fatto, essendo dirette a sollecitare una rivalutazione delle fonti probatorie, avendo peraltro la Corte di merito (cfr. pag. 2) accertato l’abituale frequentazione della casa da parte del ricorrente e, quindi, l’onere da parte sua e della compagna di accudimento dei cani, circostanze corroborate dalle deposizioni rese dai vicini;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2023.