Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38792 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38792 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2023 del TRIBUNALE di PRATO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; . del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio la sentenza letta la requisitoria impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 06/02/2023, il Tribunale di Prato ha condannato NOME COGNOME per il rea di cui all’art. 727 cod. pen., perchè deteneva un cane di razza Rottweiler in condi incompatibili con la sua natura e produttive di gravi sofferenze e in precarie condizioni di e precisamente, legato ad una corda corta e fissa, in pieno sole, così da provocargli strozzamento.
2.1. L’imputato deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio motivazione, avendo il giudice di merito indicato nel dispositivo della sentenza impugnata u pena illegale.
Il Tribunale di Prato ha irrogato la pena di mesi dieci di reclusione ed euro 300 di m oltre al pagamento delle spese processuali e alla condanna al risarcimento del danno in favor della parte civile, da liquidarsi in separata sede, assegnando a titolo di provvis immediatamente esecutiva la somma di euro 7.000,00.
Tuttavia, evidenzia il ricorrente, il reato in contestazione è una contravvenzione punita la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda. Pertanto, il giudice a quo non avrebbe potuto statuire l’applicazione della pena congiunta della reclusione e della multa, che costituisce s diversa da quella prevista dall’art. 727 cod. pen.
2.2. Inoltre, con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente evidenzia l’evidente discr la motivazione .della sentenza e il dispositivo in ordine alle statuizioni civili, posto motivazione il giudice quantificava i danni in euro 3000, mentre nel dispositivo dichiara condannare l’imputato al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede. Nel dispositi l’imputato è condannato al pagamento di una provvisionale quantificata in euro 7000 di cui no si fa menzione nella parte motiva della sentenza, pari al doppio della misura del risarcimento danno quantificata in motivazione.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta il diniego del riconoscimento del ric beneficio della sospensione condizionale della pena che il giudice ha argomentato in ragione del gravità della condotta, senza valutare lo stato di incensuratezza né effettuare una valutaz prognostica in ordine alla reiterazione del reato.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chi l’annullamento senza rinvio, essendo il reato estinto per prescrizione.
La parte civile costituita RAGIONE_SOCIALE, ha depositato conclusioni scritte e nota spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Collegio ritiene di aderire all’insegnamento secondo il quale, in caso di contra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in qu immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento ,delle ragioni della decisione e c pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il disposi parte di esso (Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, Rv. 275690 – 01; Sez. 6, n. 24157 d 01/03/2018, Rv. 273269 – 01; Sez. 2, n. 13904 del 09/03/2016, Rv. 266660 – 01; Sez. 2, n 23343 del 01/03/2016, Rv. 267082 – 01; Sez. 4, n. 43419 del 29/09/2015, Rv. 264909).
Invero, laddove nel dispositivo ricorra un errore materiale obiettivamente riconoscibi contrasto con la motivazione è meramente apparente, con la conseguenza che è consentito fare riferimento a quest’ultima per determinare l’effettiva portata del dispositivo, individuare che lo affligge ed eliminarne gli effetti, giacché essa, permettendo di ricostruire chiaramen inequivocabilmente la volontà del giudice, conserva la sua funzione di spiegazione e chiariment delle ragioni fondanti la decisione.
Inoltre, si ribadisce il principio della prevalenza del dispositivo letto in udienza r quello inerente alla sentenza intesa come documento, secondo il quale il contrasto t il dispositivo letto in udienza e il dispositivo scritto in calce alla motivazione non d alcuna nullità, prevalendo il dispositivo della sentenza letto in udienza, che, ove con statuizioni incomplete, può essere anche integrato (Sez.4, n. 10588 de114/02/2006 , Rv. 233539; Sez.3, n. 125 del 19/11/2008, Rv. 242258; Sez.1, n. 19765 del 01/12/2023, · Rv. 286398).
Nel caso di specie, risulta dal dispositivo letto in udienza in data 06/02/2023, che il g ha dichiarato l’imputato colpevole e lo ha condannato alla pena di euro 5000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento dei danni verso la parte civ liquidati in euro 3000,00, nonché al pagamento delle spese di costituzione e difesa della pa civile che si liquidano in euro 2500,00 oltre accessori. Visto l’art. 540 cod. proc. p dichiarato la provvisoria esecuzione delle disposizioni civili.
Il dispositivo letto in udienza è quindi perfettamente conforme alla motivazione d sentenza, ove, come indicato dal medesimo ricorrente, il giudice ha indicato la pena pecuniari di euro 5000 ·e ha quantificato i danni subiti dalla parte civile in euro 3000,00.
Quanto all’errore consistente nella indicazione nel dispositivo inserito nella sente documento di una pena diversa da quella risultante dal dispositivo letto in udienza, tratt mero errore materiale, emendabile ex art. 130 cod. proc. pen. ad opera dello stesso giudice a quo. Nel caso in disamina, infatti, il giudice a quo, con ordinanza del 04/09/2023, ha corretto l’errore materiale, eliminando il refuso contenuto nel dispositivo “mesi dieci di reclusio euro 300 di ammenda” ed eliminando l’espressione “da liquidarsi in separata sede assegnando pertanto alla parte civile a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva la somma di e 7000″ ed inserendo l’espressione corretta” che si liquidano in euro 3000,00″.
La seconda doglianza è manifestamente infondata. La concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena si basa sulla formulazione di un giudizio prognostico ordine alla presunzione di astensione, da parte del colpevole, dalla commissione di ulteriori r da effettuarsi sulla base dei parametri indicati dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 25/09/2003, Rv. 226618). Il giudice a quo ha effettuato tale giudizio prognostico con motivazione congrua ed esente da vizi logico – giuridici, valorizzando la gravità della cond che nella sentenza impugnata è descritta nella detenzione sotto il sole di un cane di gro taglia, con una pesante catena al collo, priva di moschettoni rotanti, attorcigliata al coll da essere impossibilitato a muoversi e a raggiungere un riparo e con la ciotola dell’acqua vuo
Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputat alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla p civile che liquida in complessivi euro 1500 oltre accessori di legge.
. Così deciso all’udienza de1.27 maggio 2024
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