Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24050 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24050 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
om, 18 GiU. 2024
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sul ricorso di NOME, nata a Pinerolo il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 17/04/2023 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; GLYPH 11,1:1′ , COGNOME NOME . A .EUO. udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso letta per la parte civile la memoria dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese; letta per l’imputata la memoria dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 17 aprile 2023 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha condannato NOME COGNOME alle pene di legge, oltre al risarcimento del danno alla RAGIONE_SOCIALE, per il reato dell’art. 727 cod. pen., perché, in qualità di titolare e gestore di un canile privato, teneva i cani in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, in particolare alloggiandoli in box umidi e insudiciati dai loro stessi escrementi e da altre sporcizie, omettendo le vaccinazioni obbligatorie, e provocando un’eccessiva magrezza, condizioni di pelo arruffato e sporco, scarsa
igiene dentale, patologie come la rogna e il decesso di molti di loro; ha dichiarato di non doversi procedere per il reato del capo 2), riqualificato ai sensi dell’art. 388 cod. pen., per mancanza di querela; ha assolto dal reato del capo 3), relativo alla violazione dell’art. 544 ter cod. pen.
2. Ricorre per cassazione l’imputata sulla base di tre motivi.
Con il primo deduce il vizio di motivazione per l’omessa analisi RAGIONE_SOCIALE prove a discarico; con il secondo eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al presunto danno all’immagine patito dall’RAGIONE_SOCIALE; con il terzo contesta l’applicazione della provvisionale per assenza di prova.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Il primo motivo attiene all’accertamento di responsabilità. Secondo l’imputata, il Tribunale non avrebbe valorizzato le testimonianze a discarico dei AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, veterinari dell’RAGIONE_SOCIALE e della AVV_NOTAIO NOME COGNOME, veterinaria privata, i quali avevano concordemente affermato che i cani erano in buone condizioni. La deduzione è fallace. Il Tribunale ha esaminato le suddette testimonianze e le ha considerate recessive rispetto alle dichiarazioni di altro veterinario dell’RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, che ha accertato invece che i cani si trovavano in condizioni di sovraffollamento – 4 cani adulti in 8 metri quadrati -, avevano il pelo arruffato e bagnato, mancante, con piaghe e croste sulla pelle, erano affetti da cachessia, nonché da sospette dermatiti, patologie da parassiti, congiuntivite, sintomatologia dell’otite. Il Tribunale ha altresì acquisito le fotografie, scattate durante i vari sopralluoghi dei professionisti dell’RAGIONE_SOCIALE effettuati tra il 2016 e il 2019, e ritraenti ambienti vetusti, angusti, sudici, tetri, con pavimenti coperti di feci e bagnati di acqua e urina e finestre in alto; le cucce erano costituite da mastelli di plastica vecchi e logori; le ciotole erano sporche e circondate di escrementi; i cani di piccola taglia e quelli aggressivi non venivano fatti uscire, mentre gli altri non venivano portati allo sgambo tutti i giorni. La AVV_NOTAIO COGNOME aveva affermato che i pavimenti dei box erano bagnati e che i cani soffrivano di dermatiti da umidità. Il Tribunale ha quindi fondato il suo convincimento essenzialmente sui reperti fotografici e sulla testimonianza del AVV_NOTAIO COGNOME che aveva effettuato i controlli il 20 marzo 2017 e il 5 maggio 2020 nonché sulle affermazioni della AVV_NOTAIO COGNOME in ordine alle dermatiti da umidità, compatibili con i descritti pavimenti bagnati. La ricorrente non ha confutato le prove poste a sostegno della condanna, ma si è limitata a richiamare le testimonianze a suo favore proponendo un’interpretazione alternativa dei fatti che esula dalla cognizione del giudice di legittimità. Peraltro, le prove a discarico non
hanno in sé una forza decisiva, idonea a ribaltare il giudizio di condanna, perché hanno a oggetto momenti e situazioni diversi da quelle oggetto RAGIONE_SOCIALE prove a carico.
Il secondo motivo attiene al danno all’immagine dell’RAGIONE_SOCIALE. Il tema è già stato trattato in modo esauriente nella sentenza impugnata ove si dà conto che l’RAGIONE_SOCIALE è preposta alla vigilanza sulla commissione di eventuali violazioni RAGIONE_SOCIALE normative nazionali e sovranazionali a tutela degli animali di affezione, per non essere riuscita a impedire la commissione del reato. Va ulteriormente evidenziato che, a differenza di quanto prospettato dalla difesa, il danno è risarcibile anche se provocato da un reato comune, anche a seguito RAGIONE_SOCIALE modifiche normative disposte con il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 ed in ragione del perdurante rinvio “mobile” contenuto nell’art. 17, comma 30-ter, dl. 1 luglio 2009, n. 78, all’abrogato art. 7, legge 27 marzo 2001, n. 97 (si veda tra le sentenze più recenti, Sez. 6, n. 5534 del 20/05/2021, dep. 2022, Marcon, Rv. 282884 – 01).
Infine, esula dalla cognizione del giudice di legittimità la condanna alla provvisionale, perché statuizione suscettiva di essere travolta dalla decisione del giudice civile che sarà successivamente investito del tema del risarcimento integrale (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, COGNOME, Rv. 277773 – 02).
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Le spese sostenute nel grado dalla parte civile sono liquidate, alla stregua RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa, come da dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Condanna, inoltre, la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, RAGIONE_SOCIALE, che liquida in euro 3.686, oltre accessori di legge
Così deciso, il 18 gennaio 2024
Il Consigliere estensore