Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2372 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2372 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato a Priverno il 28/03/1980
e
COGNOME COGNOME nato a Vimercate, il 09/10/1971
avverso la sentenza del 17/10/2023 della Corte di appello di Cagliari, Sezi Distaccata di Sassari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, NOME COGNOME ch concluso per l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni rassegnate dall’avv. NOME COGNOME per la parte civile costitu RAGIONE_SOCIALE che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso o
in subordine, per il suo rigetto in quanto infondato, con conferma delle statu civili e condanna degli imputati alle spese sostenute per il presente gr legittimità, come da conclusioni e nota spese;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12 aprile 2022 il Tribunale di Tempio Pausania ha dichiara NOME COGNOME e NOME COGNOME nella loro qualità di titolari del circo “Mar colpevoli del reato a loro in concorso ascritto al capo a) di imputazione, di c artt. 100 e 533-ter (rectius 110 e 544-ter) cod.pen., contestato in Arzachena, il 28 agosto 2014, e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, li ha condan ciascuno, alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle processuali; li ha condannati, altresì, al risarcimento, in solido, del danno i della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, assegnando all a titolo di provvisionale provvisoriamente esecutiva, la somma di euro 5.000 da computarsi nella liquidazione definitiva, nonché al pagamento delle sp sostenute dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la costituzion ed assistenza in giudizio; con confisca del denaro corrisposto a seguito alienazione degli animali originariamente sottoposti a sequestro giudiziale. Ha dichiarato, invece, non doversi procedere nei loro confronti in ordine ad reato sempre loro in concorso originariamente ascritto al capo b), di cui a
727 comma 2, cod.pen., per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizi
Con la sentenza avverso cui è proposto ricorso, del 17 ottobre 2023, la Cort appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, ha confermato la sentenz Tribunale, condannando gli imputati al pagamento delle spese sostenute nel gra dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Gli imputati hanno proposto, a mezzo di difensore di fiducia, tempestivo rico per cassazione, affidando la richiesta di annullamento della sentenza a tre mo 3.1. Col primo motivo, lamentano inosservanza ed erronea applicazione dell legge penale, ex art. 606, comma 1, lett b) cod.proc.pen., in relazione al r cui all’art. 544-ter cod.pen., per inesistenza dell’elemento soggettivo del contestano specificamente l’affermazione dell’esistenza del dolo specifico in agli imputati, in difetto della relativa mancata disamina e prova. L’art. 544-ter cod.pen. punisce i comportamenti previsti dalla norma in qua posti in essere per crudeltà o senza necessità. Esiste, dunque, un’area, amp non punibilità delle condotte ivi previste relativa al possibile utilizzo degli connotato da “necessità”.
La giurisprudenza di legittimità, Sez. 3 n. 49672 del 2018, ha «… chiarito che nozione di “necessità” degli artt. 544-bis e ter cod.pen. rientra anche lo stato di necessità previsto dall’art. 54 cod.pen., nonché ogni altra situazione che i all’uccisione o al maltrattamento dell’animale per evitare un pericolo imminen per impedire l’aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrim inevitabile (Cass. Sez. 3, n. 44822/07, Borgia)».
Ma, osserva la difesa, ove si faccia coincidere l’area della ‘liceità’ dell’util animali con quella delimitata dalla scriminante 54 cod.pen., la lettura Corte Suprema rischia di rendere pleonastica la formulazione della norma, quanto le ipotesi scriminate sarebbero quelle già previste dall’art. 54 cod Esistono, invece, situazioni, altre, in cui “si può maltrattare o financo ucci animali”, tra le quali la difesa esemplificativamente colloca l’agire dell’uo finalità alimentari, di ausilio a soggetti disagiati o alle forze dell’or generale, tutti i casi scriminati dall’art. 19-ter disp att cod.pen. che dalla legge n. 189 del 2004- stabilisce, espressamente, che «le disposizion titolo IX bis del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi spec in materia di attività circense », individuata la ratio della norma nella individuazione di una area, delimitata, di comportamenti giustificati da ragio “necessità”.
Ciò premesso -continua la difesa- nella sentenza impugnata non si individua condotte di lesione, sevizie, lavori insopportabili, bensì ‘comportamenti’, e si sullo sfondo l’elemento psicologico, laddove ci si limita ad affermare «gli an detenuti nel circo e sottoposti a maltrattamenti sotto l’aspetto delle mol violazioni del loro benessere etologico erano numerosi », nulla argomenta sul dolo degli imputati e sulla sua intensità, ciò nonostante l’affermazion necessaria sussistenza del dolo specifico per la configurabilità del reato condotte siano poste in essere con crudeltà, e della bastevolezza di q generico, quando invece la condotta sia tenuta senza necessità.
3.2. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano inosservanza ed erron applicazione della legge penale, ex art. 606, comma 1, lett e) cod.proc.pen. contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, da una parte riconosc le presunte lesioni -rectius stereotipie- debbano necessariamente derivare da reiterati comportamenti di maltrattamento perduranti nel tempo e, dall’a ritiene che anche fatti episodici e limitati nel tempo abbiano la stessa ef causale.
La critica è mossa con riferimento al passo della sentenza (pag 41) in cui si af essere del tutto improbabile che le condizioni di scarso o pessimo beness etologico -ritenute per l’asserito insorgere di stereotipie- fossero indot ‘estemporanea’ attività di smontaggio del circo, dovendo risalire ad un perio
molto anteriore, affermazione asseritamente in contraddizione logica con que secondo cui le contrastanti attestate condizioni di benessere etologico animali, come rilevate da consulente della difesa, avrebbero ragion d’essere essere state eseguite in tempi diversi rispetto a quelli delle verifiche eseg consulenti dell’accusa; ciò in assenza di dati certi, nella letteratura scientifica veterinaria, circa i tempi di insorgenza di siffatte stereotipie.
Da tanto, non essendo sorretta la motivazione dal necessario rigoroso perco inferenziale-induttivo, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità motivazione.
3.3. Col terzo motivo lamentano, ex art. 606, comma 1, lett e) cod.proc.p mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazion criterio di valutazione della attendibilità dei testimoni, a taluni dei consulenti dell’accusa, è stata riconosciuta patente di attendibilità, a t diciannove veterinari consulenti della difesa, negata.
Il motivo coi rubricato è svolto, poi, con riferimento alla individuazione dei p fissati in tema di ragionamento probatorio, il cui archetipo è fissato negli ar comma 1, e 546, comma 1, lett e), cod.proc.pen., per censurare, in sostan l’asserito difetto di motivazione a sostegno di una giustificazione razionale decisione di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza del 17 ottobre 2023 della Corte di appello di Cagliari, Sez Distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza del Tribunale di Tempio Pausan di condanna di NOME COGNOME e NOME COGNOME nella qualità di titolari del c “NOME“, in quanto riconosciuti colpevoli del reato a loro in concorso ascritto agli artt. 100 e 544-ter cod.pen. .
In motivazione la Corte territoriale ha dato atto degli snodi procedimental dibattimento innanzi al Tribunale di Tempio Pausania, quindi della ricostruzi fattuale della vicenda operata dal Tribunale sulla scorta della lettur deposizioni dei testi -sia della pubblica accusa che della difesa- escussi in allo stato di salute e alle condizioni di benessere o meno di ciascuno degli a di proprietà del circo, dell’esame dell’imputato COGNOME e delle prod documentali, fonti, tutte, puntualmente indicate e sceverate nella sentenz Tribunale, oggetto di valutazione da parte di quel giudice come indicato alle pa da 20 a 26 della sentenza della Corte sassarese.
Ha, poi, dedotto come il Tribunale ha ritenuto integrato il reato contestato, sotto il profilo dell’elemento oggettivo, coerentemente al dettato della nor alla sua interpretazione giurisprudenziale, con riferimento ad una nozion
lesione comprensiva di «qualsiasi diminuzione dell’originaria integrità dell’animale che, pur non risolvendosi in un vero e proprio processo patologico non determinando una menomazione funzionale, sia comunque diretta conseguenza di una condotta volontaria comnnissiva ed omissiva (Cassaz. Sez. 3 27.6.2013, n. 32837)».
Condizioni, quelle così delineate, ritenute in forza della osservazione dello st cui versavano gli animali all’atto del loro sequestro, come risultanti dalla c istruttoria, dalla quale è risultato «che gli stessi fossero stati so comportamenti contrari alla loro etologia che hanno comportato anche l’insorgenz di malattie psico-fisiche, poi risolte o quanto meno alleviate, grazie all’int dei medici incaricati dalla L.A.V.. Tutti gli animali, invero, in conseguenza condizioni in cui erano detenuti, della malnutrizione, delle carenze igie sanitarie, hanno manifestato disagi visibili, nonché patologie particolarm evidenti nei cavalli, il cui quadro salutare era caratterizzato da ipotonia e i muscolare , evidente denutrizione, ferite cicatrizzate, incuria dell dentaria, degli zoccoli, degli arti e delle frange, nonché dermatiti. Gli altri avevano condizioni fisiche altrettanto gravi, manifestavano chiari se disagio sfociati in vere e proprie patologie, incontrovertibilmente con all’ambiente in cui erano inseriti (privo dei necessari stimoli anche all’interazione con i propri simili, sprovvisto di arricchimenti, di superfici id adeguata ombreggiatura, di acqua e cibo liberamente a disposizione, in taluni senza un riparo dalla costante vista degli umani, etc.) e che, in q pervicacemente inidoneo a soddisfare le esigenze etologiche delle varie spec deve ritenersi fonte di maltrattamento, quanto meno, per la totalità degli an sequestrati, sub specie di “comportamenti insopportabili” per le “caratteristiche etologiche”» (il richiamo è svolto con riferimento a Ca n.5979/2012). Laddove talune oggettive evidenti lesioni psicofisiche sono st individuate come conseguenza della carenza di assistenza e trattamenti sanit adeguati che, una volta successivamente posti in essere, hanno alleviat addirittura risolto i problemi riscontrati, a riprova della previa sottopos condotte reiteratamente incompatibili con le peculiarità proprie della spec appartenenza. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Comportamenti, tutti, perpetrati senza necessità, certamente evitabili pur avendo riguardo alle peculiarità dell’attività circense (Cassaz. N. 15061/2007).
Condizioni, quelle dedotte, che il Tribunale ha ritenuto di escludere siano determinate da condotte temporanee e transeunti, legate all’imminen trasferimento dell’attendamento, in ragione della impossibilità che sì conseguenze potessero insorgere in tempi ristretti, e fermo restando che, a
in fase di smobilitazione, avrebbero comunque dovuto garantirsi le necessar condizioni di benessere degli animali.
Si tratta di punto e relative argomentazioni della sentenza del Tribunale impugnati con specifici motivi di appello (il primo) della difesa di NOME COGNOME sono stati confermati sulla scorta della puntuale rilettura dell probatorie disponibili da cui la conferma che «le circostanze in cui sono effettuati i controlli di polizia giudiziaria non risultano di certo condizio fatto che l’attendamento di Arzachena (SS) era in fase di smantellament L’attività di smantellamento dura al massimo tre ore, come emerge dal dichiarazioni degli stessi imputati, e risulta pacifico. E’ assolutamente impro ritenere che le condizioni di scarso o pessimo benessere etologico in cui versa gli animali fossero state indotte da una attività di smontaggio del circo, do evidentemente risalire ad un periodo di molto anteriore. Va rilevato che il ci trovava attendato ad Arzachena da almeno due mesi rispetto all’epoca del denuncia e del successivo accurato controllo effettuato dai Consulenti Tecnici P.M. e dalla P.G. delegata. Non poteva quindi trattarsi di una situaz contingente ma essa perdurava da tempo». Si fa riferimento alla testimonianza COGNOME, esperto di benessere animale, e dei consulenti del pubblico ministero particolare di COGNOME veterinaria ippiatra, come supportata dai video al prop effettuati, e COGNOME, proprio sulla sistemazione logistica verificata attesta «la condizione di (parziale) smobilitazione del circo sottoposto a sopralluogo ha avuto alcun riflesso sullo stato in cui si trovavano tutti gli animali, di p sofferenza etologica, dimostrata da una fitta serie di acquisizioni probatorie quali il Tribunale di tempio Pausania ha dato esatto conto in motivazione. Il di insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione, pertanto, non su tanto più che lo stesso Tribunale monocratico ha dato atto del fatto che anch fase di smontaggio dell’attendamento le condizioni di benessere etologico alla q fa riferimento la fattispecie criminosa doveva essere garantite». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Giova rilevare che già il Tribunale aveva indagato e risolto, negativamente rilevanza al caso di specie del disposto dell’art. 19-ter disp. coord cod. pen. -come introdotto dalla I. 189/2004- all’attività circense, concludendo per l’applic per il tenore letterale della norma de qua e l’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza, nei soli casi in cui le attività menzionate vengano svol rispetto delle normative speciali che le disciplinano, ricadendo invece nella del penalmente rilevante ogni condotta dalle stesse esulante. Conclusione aval da giurisprudenza di legittimità (Cassaz n. 11606/2012) che, individuat normativa di riferimento della attività circense -nella primigenia leg 337/1968, e, poi, nelle successive n. 375/1975, n. 390/1980, n. 37/1982-, rile che tale normativa non considera i profili afferenti alla detenzione degli ani
detenzione comunque espressamente consentita dalla legge n. 150/1992, dal regolamento CEE n. 3626/1982 e s.m.i. e dalle norme per la commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili ai circhi (e alle faunistiche permanenti o viaggianti) dichiarati idonei dalle autorità competen materia di salute e incolumità pubblica sulla base dei criteri generali previamente dalla commissione scientifica competente (CITES) che ha enucleato le linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itine ha affermato che «l’ambito di operatività 19-ter disp coord cod pen, nei termini come sopra individuati, risulta particolarmente contenuto per qua riguarda dette attività, lasciando così ampio spazio all’applicazione disposizioni penali di cui agli artt. 544-bis e ss c.p. », e ha riconosciuto la delle dette linee guida quale «criterio di riferimento per eventuali valutazioni riguardanti il rilievo penale di determinate modalità di detenzione».
Rispetto a tali criteri direttivi molteplici sono state, secondo il Trib violazioni riscontrate, da cui sono derivate patologie e conseguenze psicofisic carico degli animali manifestate tra l’altro tramite forte apatia e stereotipia manifestazioni di stress.
Sicchè, conclusivamente, si è ritenuto che «i titolari del circo, nella loro q responsabili degli animali, devono sempre garantire idenee condizionid benesse degli animali in ogni singola fase, eseguendo tutto ciò che hanno l’obbligo di nella loro posizione di garanzia e quindi g a rantendo, anche qualora si versi nelle more della fase di smontaggio e delle delicate fasi di pre-spostamento da un all’altro, condizioni idonee ed arricchimenti, proprio a tutela del benessere animali nella loro diretta responsabilità».
Quanto, poi, all’elemento soggettivo, e premessa la differente prescrizione del dolo specifico per le condotte realizzate con crudeltà, e del dolo generico comportamenti tenuti senza necessità (cfr. Sez. 3, n. 44822 del 24/10/2007, 238455), configurabile anche nella forma del dolo eventuale, già il Tribunale ritenuto che «la condotta degli imputati deve ritenersi cosciente e volont anche in considerazione dell’evidenza delle condizioni, ut supra riportate, in cui versavano gli animali stessi». La Corte, rammentata la giurisprudenza al propos (cfr. Sez. 3, n. 26368 del 2011, non massimata, Sez. 3, n. 44822 del 24/10/2007 Ud. (dep. 30/11/2007 ) Rv. 238457 – 01, Sez. 3, n. 46784 del 05/12/2005 Ud. (dep. 21/12/2005) Rv. 232658 – 0) e osservato che si è al cospetto di r a forma libera (cfr. Sez. 3, n. 5979 del 07/02/2013), argomentando che «in c di condotta omissiva, sia necessario accertare, in ragione di quanto sta dall’art 40 cpv. c.p., che sull’agente incomba l’obbligo giuridico di impedire l’ e che il dolo, generico laddove la condotta sia caratterizzata dall’asse necessità, può anche assumere la forma di dolo eventuale quando il sogget
agente, senza volerne direttamente la produzione, accetti consapevolmente rischio, senza attivarsi per scongiurarne l’esito, che attraverso la programmata omissione si verifichi l’evento (conforme, Cassa. III sentenza dicembre 2005, n. 46784)», ha ritenuto l’esistenza del dolo richiesto.
Può dunque passarsi alla discussione di ciascuno dei tre motivi di ricorso.
2.1. Col primo motivo, lamentano inosservanza ed erronea applicazione dell legge penale, ex art. 606, comma 1, lett b) cod.proc.pen., in relazione al re cui all’art. 544-ter cod.pen., per inesistenza dell’elemento soggettivo del r contestano specificamente l’affermazione dell’esistenza del dolo specifico in c agli imputati, in difetto della relativa mancata disamina e prova. Nulla secon difesa la Corte territoriale avrebbe argomentato in merito al dolo degli imput alla sua intensità.
Va preliminarmente rilevato che l’affermazione della sussistenza dell’elemen soggettivo del reato contestato, resa dopo aver premesso la differente prescriz del dolo specifico, per le condotte realizzate con crudeltà, e del dolo generic i comportamenti tenuti senza necessità (cfr. Sez. 3, n. 44822 del 24/10/2007, 238455), configurabile quest’ultimo anche nella forma del dolo eventuale, su scorta di quanto già dal Tribunale ritenuto («la condotta degli imputati ritenersi cosciente e volontaria, anche in considerazione dell’evidenza condizioni, ut supra riportate, in cui versavano gli animali stessi»), è st confermata dalla Corte territoriale, la quale, rammentata la giurisprudenz proposito (cfr. Sez. 3, n. 26368 del 2011, non massimata, Sez. 3, n. 44822 del 24/10/2007 Ud. (dep. 30/11/2007 ) Rv. 238457 – 01, Sez. 3, n. 46784 del 05/12/2005 Ud. (dep. 21/12/2005 ) Rv. 232658 – 0) e osservato che si è cospetto di reato a forma libera (cfr. Sez. 3, n. 5979 del 07/02/2013 argomentato che «in caso di condotta omissiva, sia necessario accertare, ragione di quanto stabilito dall’alt 40 cpv. c.p., che sull’agente incomba l’ giuridico di impedire l’evento e che il dolo, generico laddove la condott caratterizzata dall’assenza di necessità, può anche assumere la forma di eventuale quando il soggetto agente, senza volerne direttamente la produzion accetti consapevolmente il rischio, senza attivarsi per scongiurarne l’esit attraverso la propria programmata omissione si verifichi l’evento (confor Cassa. III sentenza 21 dicembre 2005, n. 46784)», resa sinteticamente all’e della rammentata ampia motivazione in ordine alla ricorrenza dell’element oggettivo del reato contestato, e, evidentemente, svolta per complete argomentativa, ma non risultando essere stata proposto apposito motivo c ricorso in appello.
Si tratta di argomentazioni rese in coerenza con la giurisprudenza in materia di questa Corte di legittimità.
Il motivo qui proposto per primo è inammissibile. Tanto sulla scorta della considerazione, preliminare, del non contestato riepilogo dei motivi di appello, riportato nella sentenza impugnata, per cui i ricorrenti, ove avessero formulato preciso motivo sul punto, avrebbero avuto il dovere processuale di contestare specificamente, in ricorso, il riepilogo dei motivi di gravame operato dalla Corte di appello, se ritenuto incompleto o comunque non corretto (cfr: Sez. IL n. 9028 del 5 novembre 2013, dep. 25 febbraio 2014, CED Cass. n. 259066), e posto che alcuna contestazione al riguardo è stata formulata, deve inferirsi che la censura in scrutinio è stata tardivamente sollevata, non essendo deducibili per la prima volta in sede di legittimità vizi non dedotti in precedenza come motivo di appello (in tal senso, ex multis, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Ud. (dep. 28/06/2017 ) Rv. 270627 – 01, Sez. V, n. 48703 del 24 settembre 2014, CED Cass. n. 261438). Non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle . quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perchè non devolute alla sua cognizione (così sin da Sez. 2, n. 40240 del 22/11/2006 Ud. (dep. 06/12/2006) Rv. 235504 – 01) che ha sancito che « È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 606, comma ter2o, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 24 e 111, comma settimo, Cost., nella parte in cui dispone che il ricorso per cassazione proposto per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello è inammissibile, perchè la disposizione appena richiamata detta una disciplina ragionevole di regolazione del diritto di ricorrere per cassazione per violazione di legge contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, limitandolo, per ragioni di funzionalità complessiva del sistema, soltanto per il caso in cui la parte abbia inteso adire tutti i tre gradi giudizio.», principio poi, con giurisprudenza costante e monolitica di questa Corte riaffermato (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 28514 del 23/04/2013 Ud. (dep. 02/07/2013 ) Rv. 255577 – 01, Sez. 2, Sentenza n. 13826 del 17/02/2017 Ud. (dep. 21/03/2017 ) Rv. 269745 – 01 e Massime precedenti Conformi: N. 22362 del 2013 Rv. 255940 – 01, N. 28514 del 2013 Rv. 255577 01, N. 48416 del 2014 Rv. 261029 – 01, N. 6131 del 2016 Rv. 266202 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ex art. 606, comma 1, lett e) cod.proc.pen., per contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, da una parte riconosce che le presunte lesioni -rectius stereotipie- debbano necessariamente derivare da reiterati comportamenti di maltrattamento perduranti nel tempo e, dall’altra, ritiene che anche fatti episodici e limitati nel tempo abbiano la stessa efficacia causale.
La critica è mossa con riferimento al passo della sentenza (pag. 41) in c afferma essere del tutto improbabile che le condizioni di scarso o pess benessere etologico -ritenute per l’asserito insorgere di stereotipie- fossero dalla ‘estemporanea’ attività di smontaggio del circo, dovendo risalire a periodo di molto anteriore, affermazione asseritamente in contraddizione logi con quella secondo cui le contrastanti attestate condizioni di benessere etol degli animali, come rilevate da consulente della difesa, avrebbero ragion d’es per essere state eseguite in tempi diversi rispetto a quelli delle verifiche dai consulenti dell’accusa; ciò in assenza di dati certi, nella letteratura scientifica veterinaria, circa i tempi di insorgenza di siffatte stereotipie.
Da tanto, non essendo sorretta la motivazione dal necessario rigoroso percor inferenziale-induttivo, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità motivazione.
Si è detto di come sul punto le argomentazioni spese dalla Corte di appe sassarese, che devono leggersi congiuntamente alla già esauriente motivazion del Tribunale, sono state particolarmente dettagliate ed incisive nel confut argomentazioni svolte col relativo motivo di appello, il primo di entrambe le dif Tutt’altro che apodittica e intrinsecamente contraddittoria risulta la cont affermazione resa a pag. 41 della sentenza impugnata, resa proprio per rinneg la censurata -con l’appello- contraddittorietà al proposito di quella di primo circa la raggiunta prova -secondo prospettazione difensiva in quella sede- d corretta alimentazione e nutrizione degli animali, della sufficienza e del ri dei criteri CITES relativamente allo spazio a loro disposizione, contradditto sconfessata dalle acquisizioni dibattimentali sulla scorta delle quali la territoriale ha respinto la censura di omessa valutazione delle prove offerte difesa (cfr, testi COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME).
Si è detto, pure, che le argomentazioni sul punto della sentenza del Tribu impugnate con specifici motivi di appello (il primo) della difesa così di COGNOME COGNOME, sono state confermate sulla scorta della puntuale rilettura delle probatorie disponibili, da cui la affermazione che «le circostanze in cui sono effettuati i controlli di polizia giudiziaria non risultano di certo condizio fatto che l’attendamento di Arzachena (SS) era in fase di smantellament L’attività di smantellamento dura al massimo tre ore, come emerge dal dichiarazioni degli stessi imputati, e risulta pacifico. E’ assolutamente impro ritenere che le condizioni di scarso o pessimo benessere etologico in cui versa gli animali fossero state indotte da una attività di smontaggio del circo, do evidentemente risalire ad un periodo di molto anteriore. Va rilevato che il ci trovava attendato ad Arzachena da almeno due mesi rispetto all’epoca del denuncia e del successivo accurato controllo effettuato dai Consulenti Tecnici
P.M. e dalla P.G. delegata. Non poteva quindi trattarsi di una situaz contingente ma essa perdurava da tempo». Si fa riferimento alla testimonianza COGNOME, esperto di benessere animale, e dei consulenti del pubblico ministero particolare di COGNOME veterinaria ippiatra, come supportata dai video al prop effettuati, e COGNOME, proprio sulla sistemazione logistica verificata attesta «la condizione di (parziale) smobilitazione del circo sottoposto a sopralluogo ha avuto alcun riflesso sullo stato in cui si trovavano tutti gli animali, di pa sofferenza etologica, dimostrata da una fitta serie di acquisizioni probatorie quali il Tribunale di tempio Pausania ha dato esatto conto in motivazione.
Il vizio di insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione, pertant sussiste tanto più che lo stesso Tribunale monocratico ha dato atto del fatt anche in fase di smontaggio dell’attendamento le condizioni di benessere etolog alla quali fa riferimento la fattispecie criminosa doveva essere garantite».
La denunciata -in quella sede- contraddittorietà intrinseca alla motivazione è dalla Corte di appello di Sassari superata con argomentazioni corpose, n censurabili per inconciliabilità alcuna tra le ragioni giustificative addotte dai di merito e le risultanze probatorie, scevre da illogicità manifeste cos giustificazione interna della decisione per coerenza tra premesse e conclusio quanto alla risalenza nel tempo dell’attendamento del circo in Arzachena ( almeno due mesi rispetto all’epoca della denuncia e del successivo accur controllo effettuato dai Consulenti Tecnici del P.M. e dalla P.G. delegata) e qu alla testimonianza degli esperti indicati sulla sistemazione logistica di sola p smobilitazione del circo sottoposto a sopralluogo irrilevante ai fini dello stato si trovavano gli animali- come per l’adozione di criteri di inferenza assolutam plausibili, relativamente al rapporto di causa-effetto tra le dette rilevate co e la accertata condizione di mancato benessere etologico degli animali.
Con tali argomentazioni -svolte si ribadisce da pagina 40 a pagina 44 de motivazione- il ricorso non si confronta, sicché il motivo in discussione, assertivo, è inammissibile. Le Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 8825 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01; confrmi, ex multis, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 – 01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, COGNOME, Rv. 275841 – 01) hanno precisato che i motivi di impugnazione (sia appello che in cassazione) sono affetti da genericità «estrinseca» quando difet della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvediment impugnato (fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnan è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono esposte nel provvedimento impugnato), posto che l’atto di impugnazione «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 d 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425), e da genericità «intrinseca» quando risulta
intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di st come nel caso di appelli fondati su considerazioni generiche o astratt comunque non pertinenti al caso concreto (ex multis, Sez. 6, n. 3721 del 2016 e Sez. 1, n. 12066 del 05/10/1992, Makram), ovvero su generiche doglianze concernenti l’entità della pena a fronte di sanzioni sostanzialmente coincidenti il minimo edittale (ex multis, Sez. 6, n. 18746 del 21/01/2014, COGNOME, Rv. 261094).
2.3. Col terzo motivo i ricorrenti lamentano, ex art. 606, comma 1, le cod.proc.pen., mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazi in relazione al criterio di valutazione della attendibilità dei testimoni, a t quali, i consulenti dell’accusa, è stata riconosciuta patente di attendi talaltri, i diciannove veterinari consulenti della difesa, negata.
Rilevato, innanzi tutto, che in tema di valutazione della prova testimonial giudice, pur essendo indubbiamente tenuto a valutare criticamente, verificando l’attendibilità, il contenuto della testimonianza, il giudice deve presumere teste, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua eff conoscenza e deve perciò limitarsi a verificare se sussista o meno incompatibi fra quello che il teste riporta come vero, per sua diretta conoscenza, e quell emerge da altre fonti di prova di eguale valenza (Sez. 6, n. 39312 del 01/07/20 Mango, Rv. 283941 – 02Sez. 6, n. 27185 del 27/03/2014, P., Rv. 260064 – 01; Sez. 4, n. 35984 del 10/10/2006, Montefusco, Rv. 234830 – 01), si osserv intanto, che in nessun luogo della motivazione è dato individuare traccia di ritenuta inattendibilità di taluni testimoni a differenza di altri, s espressione delle scelte processuali della accusa o della difesa.
In ogni caso, come per il primo motivo, si rileva l’inammissibilità della censu esame, per non essere stata proposta in appello (si richiamano, dunque, tutt argomentazioni svolte a proposito della inammissibilità del primo dei motivi ricorso).
Tanto preliminarmente premesso si osserva, poi, che «Non è sindacabile in sed di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivaz valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e atten delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti v interpretazioni dei fatti», così, ex multis, Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 Ud. (dep. 25/05/2011 ) Rv. 250362 – 01.
Si rileva che la difesa, alfine, confonde i piani della attendibilità dei t pacificamente mai messa in dubbio, con la valutazione delle testimonianze dagl stessi rese, dai giudici di merito vagliate e valutate nella loro portata pro nel che consiste l’in sè del giudizio, e che è, a ben vedere, il vero oggetto di della difesa dei ricorrenti, che, come reso evidente dallo svolgimento del mot
argomentano poi, in realtà, con riferimento alla individuazione dei principi f in tema di ragionamento probatorio, il cui archetipo è fissato negli artt comma 1, e 546, comma 1, lett e), cod.proc.pen., per censurare, in sostan l’asserito difetto di motivazione a sostegno di una giustificazione razionale decisione di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio.
Ma il principio per il quale il giudice pronuncia sentenza di condanna «al di ogni ragionevole dubbio» non si riferisce alla necessità di considerare ovver confutare ogni possibile e diversa ricostruzione fornita dalle parti (Sez. 2, n. del 03/04/2017, Sandra, Rv. 270108). Il citato criterio di valutazione, i impone al giudice di procedere ad una valutazione complessiva nella quale sia considerate in modo coerente e logico tutte le risultanze processuali e siano considerate, anche implicitamente, solo le ipotesi che non siano frutt ragionamenti congetturarli (Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014 dep. 2015, 262280). In tale contesto, pertanto, la violazione dell’«oltre ogni ragion dubbio» è configurabile esclusivamente quando il giudice, ancorando la decision ad elementi privi di riscontro nelle emergenze processuali, non tenga in al conto della diversa e più coerente (in quanto fondata su elementi concreti, em ed acquisiti nel processo) ricostruzione alternativa, solo così idonea ad ingen un dubbio ragionevole. Non può, al contrario, tale principio essere dedotto in di legittimità invocando una diversa valutazione delle fonti di prova, ov un’attività esclusa dal perimetro della giurisdizione di legittimità, m evidenziando vizi logici manifesti e decisivi del tessuto motivazionale, dato oggetto del giudizio di cassazione non è la valutazione (di merito) delle prove la tenuta logica della sentenza di condanna. Non ogni «dubbio», infatti, s ricostruzione probatoria fatta propria dalla Corte di merito si traduce i «illogicità manifesta», essendo necessario che sia rilevato un vizio logico incrini in modo severo la tenuta della motivazione, evidenziando una frattura log non solo manifesta, ma anche decisiva, in quanto essenziale per la tenuta ragionamento giudiziale giustificativo della condanna. Si ritiene, cioè, c parametro di valutazione indicato nell’art. 533 cod. proc. pen., che richiede condanna sia pronunciata se è fugato ogni «dubbio ragionevole», opera in modo diverso nella fase di merito e in quella di legittimità; in tale ultima sede, ta rileva solo nella misura in cui la sua inosservanza si traduca in una mani illogicità del tessuto motivazionale (Sez. 2, n. 18313 del 09/01/2020, Cur n.m.): infatti, può essere sottoposta al giudizio di cessazione solo la tenuta della motivazione, ma non la capacità dimostrativa delle prove, ove le stesse si state legittimamente assunte. In sintesi: la “regola B.A.R.D.” (acron anglosassone per «beyond any reasonable doubt») in sede di legittimità rileva solo se la sua violazione «precipita» in una illogicità manifesta e decisiva del t Corte di Cassazione – copia non ufficiale
motivazionale, l’unico ad essere sottoposto al vaglio di un organo giurisdizio che non ha alcun potere di valutazione autonoma delle fonti di prova. La nuova diversa valutazione delle prove può, invece, essere invocata nei gradi di mer quando il rispetto del criterio dell’«oltre ogni ragionevole dubbio» non incon limite funzionale che caratterizza il giudizio di cassazione (Cass. Sez. 2, n. del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270108). La violazione della regola dell’oltre o ragionevole dubbio di cui all’art. 533, comma 1, cod. proc. pen., non può es dedotta con ricorso per Cassazione né quale violazione di legge ai sensi dell 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., né ai sensi dell’art. 606, comma 1 c), cod. proc. pen., non essendo prevista a pena di nullità, inutilizza inammissibilità o decadenza, ma può essere fatta valere soltanto nei limiti ind dalla lett. e) della stessa norma, ossia esclusivamente ove la sua violazi traduca nell’illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza ai dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 2132 del 12/01 Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017).
E’ quindi inammissibile il ricorso che censuri un vizio della motivazione, m risolva in un’inammissibile sollecitazione alla rinnovata valutazione delle risul istruttorie del giudizio, delle quali i ricorrenti propongono una lettura alte (Sez. 6, n. 44148 del 10/10/2023, Cusenza, n.m.; nel caso di specie, il ragione dubbio sarebbe stato immanente nella ricostruzione dei fatti operata da sentenza impugnata, ma si doleva di un’errata valutazione delle prove testimoni assunte nel corso del giudizio dibattimentale).
E’, esattamente, quanto occorso anche nel caso di specie, che deterimi l’inammissibilità del motivo.
Ne consegue la inammissibilità del ricorso nella sua interezza, con onere p ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le s procedimento.
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 gi 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Consegue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentan difesa sostenute dalla parte civile.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 2.800,00, oltre accessori di legge.
Il Presidente Così deciso in Roma il 10 ottobre 2024 La Cons. est.