Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 29705 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 29705 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 14/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Roma il 01/01/1968
avverso la sentenza del 22/03/2024 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio limitatamente alla circostanza aggravante per l’inammissibilità del ricorso nel resto; udita l’Avvocata NOME COGNOME nell’interesse del ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Roma il · 9 giugno 2021 nei · confronti di NOME COGNOME per il delitto di maltrattamenti ai danni della moglie aggravati dalla presenza dei figli minorenni, dal 2005 in permanenza, e ha rideterminato la pena finale in un anno e quattro mesi di reclusione, previa declaratoria di non doversi procedere in ordine al reato di lesioni personali perché estinto per intervenuta prescrizione, ritenendo l’imputato privo di interesse ad impugnare in quanto la circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 11-quinquies, cod. pen. era stata elisa dall’applicazione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso NOME COGNOME articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari.
2.1. Con il primo deduce vizio di motivazione per travisamento della prova in quanto la persona offesa, nel corso dell’esame dibattimentale, aveva collocato la presenza del figlio alla data del 29 settembre 2016, quando questi era ormai maggiorenne, in quanto nato nel 1991, e non anche alla data del 17 aprile 2005, quando era invece minorenne, così da ritenere erroneamente sussistente l’aggravante, seppure subvalente rispetto alle circostanze attenuanti generiche concorrenti.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto dall’istruttoria dibattimentale era emersa soltanto una grave conflittualità di coppia, fondata sulla reciprocità e senza che fosse configurabile l’abitualità delle condotte violente, limitatesi a quattro episodi percosse nell’arco di 26 anni, comunque tali da non connotare una vita di relazione dolorosa ed avvilente per la vittima.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
I motivi di censura, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro, sono in parte generici e in parte preclusi.
2.1. La Corte di appello, con argomenti puntuali e logici, ha ritenuto comprovata l’abitualità della condotta maltrattante tenuta nell’arco di quasi 20 anni da NOME COGNOME ai danni della moglie NOME COGNOME anche alla presenza del figlio, NOME COGNOME e nei suoi confronti. Quest’ultimo, infatti, ave
dichiarato che «sin da quando era bambino aveva ricordi delle violenze usate dal padre nei confronti della madre verso la quale quest’ultimo alzava sempre le mani, la minacciava e la ingiuriava. In un caso l’aveva spinta talmente forte contro una scarpiera da romperle un dente» (pag. 7 della sentenza impugnata). In più occasioni, inoltre, il figlio aveva dovuto prendere le difese della madre, cosicché l’aggressività dell’uomo si era rivolta contro di lui sino a colpirlo, una volta, con pugno sul labbro e, un’altra volta, alla testa (pag. 8).
Dette condotte maltrattanti, costitutive di un unico sistema relazionale violento imposto dall’imputato alla moglie e al figlio, erano state, come posto in rilievo dai Giudici di merito, ulteriormente confermate da numerosi testimoni (vicini di casa, nonni, amici, ecc.).
Il tentativo del ricorrente di ridimensionare a sporadiche liti familiari quella ch ha costituito una modalità abituale, prevaricatoria e violenta da lui posta in essere nel contesto domestico, non tiene conto della giurisprudenza di questa Corte, che distingue tra maltrattamenti e conflittualità indicandone, con molta chiarezza, gli elementi distintivi (v., in motivazione, Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, B., Rv. 285273): al riguardo, invero, è sufficiente che gli atti sopraffattori o degradanti anche solo minacciati, operanti a diversi livelli nell’ambito di una relazione familiare, siano volti a ledere la dignità della persona offesa, ad annientarne pensieri ed azioni indipendenti, a limitarne la sfera di libertà e autodeterminazione, ad umiliarne l’identità di genere ed il ruolo, per strutturare una normalizzata relazione di dominazione e controllo (in motivazione Sez. 6, n. 23204 del 12/03/2024, P., Rv. 286616), come avvenuto nel caso di specie.
Né può rilevare la meramente ipotizzata “reciprocità”, in quanto nel delitto di maltrattamenti ciò che conta è l’oggettiva idoneità delle condotte ad imporre condizioni di vita umilianti e vessatorie, risultando irrilevante l’eventuale condott della vittima, sia reattiva che passiva (Sez. 1, n. 19769 del 10/04/2024, P. Rv. 286399; Sez. 3, n.12026 del 24/01/2020, M., Rv. 278968).
2.2. Inammissibile, inoltre, deve ritenersi il prospettato travisamento probatorio, in quanto non è stato dimostrato dal ricorrente di avere rappresentato alla Corte di appello gli elementi dai quali avrebbe potuto rilevarsi tale vizio comunque, non emerge una incontrovertibile e pacifica distorsione del significante (tra le tante, Sez. 5, n. 26455 del 9/06/2022, Rv.283370), alla luce dell’esauriente e logico apparato argomentativo dai Giudici di merito fondato su prove testimoniali convergenti sul punto, a partire da quelle delle stesse persone offese.
2.3. Altrettanto corretta va ritenuta la declaratoria di inammissibilit dell’appello per carenza di interesse dell’imputato con riferimento all’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 11-quinquies, cod. pen. in assenza di qualsiasi effetto pregiudizievole.
Sotto tale profilo, la sentenza della Corte di appello si è uniformata alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in tema di impugnazioni, è
inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado allorché l’eventuale accoglimento della doglianza non •
sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588
del 03/10/2019, COGNOME, Rv. 277281).
Infatti, la sentenza di primo grado ha applicato il minimo edittale della pena- base per il reato di cui all’art. 572 cod. pen. ed ha riconosciuto la prevalenza delle
circostanze attenuanti generiche sull’aggravante di cui all’art. 61, n.
11-quinquies, cod. pen., riducendo la pena nella massima estensione, come se l’aggravante non
vi fosse mai stata, per giungere a quella finale di un anno e quattro mesi di reclusione, aumentata per la continuazione con un reato poi dichiarato prescritto,
rideterminando la pena in quella minima.
Né è ipotizzabile alcun effetto pregiudizievole per il ricorrente in sede di esecuzione della pena, in quanto l’art. 572, secondo comma, cod. pen. è stato
inserito tra i reati ostativi, con divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione pe le pene detentive brevi di cui all’art. 656, comma 9, cod. proc. pen., solo in sede di conversione del d.l. 10 luglio 2013, n. 78, avvenuto con legge 9 agosto 2013, n. 94, epoca in cui il figlio di NOME COGNOME era divenuto maggiorenne.
Cosicché, a prescindere dalla sussistenza o meno della circostanza aggravante, la disposizione più sfavorevole non sarebbe comunque applicabile al ricorrente.
Alla stregua di tali argomenti il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 luglio 2025
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La Consigliera estensora
Il Presidente