Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8838 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8838 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a XXXXXXX il XXXXXXXXXX
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza del 09/04/2025 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto rigettarsi il ricorso;
letta la memoria difensiva di replica alle conclusioni della Procura generale a firma dell’AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 9 aprile 2025, la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo del 18 gennaio 2024 con la quale NOME, con rito abbreviato, era condannato per i delitti di cui agli artt. 572 cod. pen. e artt. 56 cod. pen. e 629, secondo comma, cod. pen. ai danni della madre ultrasessantacinquenne NOMEXXXXXXXXX.
Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, deducendo:
2.1. Violazione di legge di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e illogicità della motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 572 cod. pen.
Si deduce che, dalle dichiarazioni della persona offesa, madre dell’imputato, e da quelle del figlio di quest’ultimo, erano emersi elementi sulla base dei quali i giudici avrebbero dovuto nutrire un ragionevole dubbio quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi, oggettivo e soggettivo, del delitto di maltrattamenti in famiglia. In particolare, sarebbero emerse la non abitualità del comportamento, l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, anche in considerazione dello stato psicofisico dell’imputato, affetto da ludopatia e da tossicodipendenza da sostanze stupefacenti di tipo cocaina, la sporadicità degli episodi (consistiti in due aggressioni in data 9 e 10 agosto 2020 e in un episodio risalente al Capodanno 2020) nonchØ la breve durata della condotta.
2.2. Violazione di legge di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e illogicità della motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.. in relazione
agli artt. 56 cod. pen. e 629 cod. pen.
Si deduce che la persona offesa, escussa all’udienza del 15 giugno 2023, aveva affermato che i soldi richiesti mediante minaccia e violenza erano di proprietà dell’imputato ma che, nonostante ciò, la Corte di appello aveva ritenuto sussistente il diritto di tentata estorsione aggravata.
2.3. Violazione di legge di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 15 cod. pen., 81 cod. pen., 572 cod. pen. e 629 cod. pen. e di vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per contraddittorietà della motivazione in relazione al non assorbimento del delitto di cui all’art. 629 cod. pen. in quello di cui all’art. 572 cod. pen.
Si censura la sentenza impugnata perchØ i giudici della Corte di appello avrebbero omesso di ritenere la condotta di maltrattamenti assorbita in quella di estorsione, nonostante fosse emerso che si trattava di episodi sporadici e di una manifestazione di contingente aggressività, non sussistendo una persistente azione vessatoria idonea a ledere la personalità della vittima, ed essendo stata la condotta dell’imputato essenzialmente finalizzata alla percezione del denaro al fine di acquistare sostanze alcoliche.
2.4. Violazione di legge di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e illogicità della motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 81 cod. pen., 392 cod. pen. e 393 cod. pen.
Si deduce che erroneamente la Corte di appello non avrebbe riqualificato il delitto di estorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, nonostante dalle dichiarazioni della persona offesa fosse emerso che il denaro preteso era di proprietà dell’imputato e che, quindi, quest’ultimo non intendeva conseguire un ingiusto profitto, con la coscienza che quanto pretendeva non gli fosse dovuto ma, seppure in stato di alterazione psicofisica per l’abuso di sostanze alcoliche, egli agiva al solo scopo di esercitare un suo preteso diritto.
2.5. Violazione di legge di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e vizio di mancanza di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 133 cod. pen. e 62bis cod. pen.; eccessività della pena.
Si censura la decisione impugnata nella parte in cui Ł stata negata la concessione delle circostanze attenuanti generiche, applicando al contempo una pena sproporzionata ai fatti di reato contestati ed alla personalità dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile in quanto proposto con motivi manifestamente infondati e non consentiti.
Va preliminarmente richiamata la giurisprudenza di legittimità che considera inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono alla funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, NOME, Rv. 231708-01).
La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c) all’inammissibilità (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 4, n. 256
del 18/09/1997 – dep. 1998, NOME, Rv. 210157-01).
2.1. Quanto al denunciato vizio di motivazione, il controllo della Corte di cassazione sul processo motivazionale del giudice di merito deve rispettare, come Ł noto, i limiti di cui all’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. La Corte deve quindi limitarsi a verificare l’esistenza di una motivazione effettiva (e non apparente), la sua non contraddittorietà e la sua non manifesta illogicità, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, nØ condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 – 01).
2.2. Nella fattispecie, il ricorso ripropone censure già oggetto dei motivi di appello e motivatamente disattese dalla Corte di appello, nell’ambito di una ‘doppia conforme’ affermazione di penale responsabilità; la Corte territoriale non si e limitata a richiamare la sentenza di primo grado, come dedotto dal ricorrente, ma ha risposto specificamente ai motivi di appello con argomentazioni adeguate e logiche, non scalfite dalle censure mosse in questa sede, che ripropongono gli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado.
Il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 572 cod. pen., Ł del tutto generico, non confrontandosi con la specifica motivazione della Corte di appello sul punto.
3.1. Quanto all’elemento oggettivo, la Corte ha chiarito che il reato di maltrattamenti in famiglia Ł integrato dal compimento da parte dell’imputato di piø atti di natura vessatoria, anche di per sØ non costituenti reato (Sez. 6, n. 13422 del 10/03/2016, O., Rv. 267270 – 01), realizzati in momenti successivi, che determinano nella persona offesa sofferenze fisiche o morali, senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione, anche se in un limitato contesto temporale, e non rilevando, data la natura abituale del reato, che, durante lo stesso, siano riscontrabili nella condotta dell’agente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo (Sez. 3, n. 6724 del 22/11/2017, dep. 2018, D.L., Rv. 272452).
3.2. Per quanto riguarda l’elemento soggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia, la Corte ha costantemente ribadito che Ł il dolo generico e che, per la configurazione del delitto, Ł sufficiente la coscienza e volontà di persistere in un’attività vessatoria, già attuata in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima, e non Ł richiesta una programmazione di atti maltrattanti o una specifica finalizzazione degli stessi nØ che l’agente abbia in mente, fin dall’inizio, l’intera serie di atti di offesa ed umiliazione della persona vicina (Sez. 1, n. 13013 del 28/01/2020, COGNOME, Rv. 279326 – 01).
3.3. La Corte di appello, nel motivare l’infondatezza delle medesime doglianze difensive reiterate in questa sede, ha ben chiarito che, nella fattispecie, doveva ritenersi integrato l’elemento oggettivo del reato contestato, sussistendo l’abitualità del comportamento e non potendo sostenersi la sporadicità degli eventi e la brevità della durata della condotta, in quanto dalle risultanze probatorie era emerso con evidenza che, negli anni, vi erano stati svariati interventi effettuati dalle forze dell’ordine presso l’abitazione della persona offesa, nonchØ molteplici erano state le querele sporte da quest’ultima per il comportamento aggressivo, violento, denigratorio e minaccioso dell’imputato (pag. 5 della sentenza impugnata).
3.4. Anche per quanto riguarda la dedotta insussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di cui all’art. 572 cod. pen. la motivazione della Corte di appello, oltre che del tutto logica e non contraddittoria, Ł anche pienamente conforme ai principi di diritto affermati dalla
Corte, sopra richiamati. Dalla motivazione della sentenza emerge, invero, che i giudici hanno affermato che non Ł richiesta la programmazione di una pluralità di atti bensì unicamente la coscienza e volontà di persistere un’attività vessatoria già attuata in precedenza ed idonea a ledere la personalità della vittima non potendosi, dunque, nella fattispecie, escludere la ricorrenza del dolo generico alla luce del fatto che l’imputato, mentre attuava la condotta vessatoria ai danni della madre, agiva in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche (pag. 5 della sentenza impugnata).
Anche il secondo e il quarto motivo di ricorso, da valutarsi congiuntamente perchØ implicanti le medesime questioni di diritto, sono inammissibili in quanto risultano reiterativi delle medesime doglianze sollevate in appello e motivatamente disattese con argomentazioni logiche e coerenti con le risultanze processuali, che non si prestano a censure in questa sede.
4.1. La Corte ha chiarito che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazione all’elemento psicologico: nel primo l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo invece l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 02). Pertanto, ai fini della distinzione tra i reati di cui agli articoli 393 e 629 cod. pen. assume decisivo rilievo l’esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purchØ l’agente, in buona fede, ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; nell’estorsione, invece, l’agente non si rappresenta, quale impulso del suo operare, alcuna facoltà di agire in astratto legittima, ma tende all’ottenimento dell’evento di profitto, mosso dal solo fine di compiere un atto che sa essere contra ius , perchØ privo di giuridica legittimazione, per conseguire un profitto che sa non spettargli.
4.2. La Corte di appello, sulla base di logiche argomentazioni, ha ritenuto non provata la circostanza che la titolarità del denaro, oggetto delle richieste estorsive rivolte dall’imputato alla propria madre, fosse di proprietà di quest’ultimo, in quanto frutto di una tardiva ed inverosimile tesi, evidentemente da attribuirsi alla propensione della persona offesa a sminuire la portata delle condotte delittuose dell’imputato; ha ritenuto, invece, dimostrato che il denaro fosse nella disponibilità della stessa persona offesa, in quanto destinato alle spese familiari, non certo in quanto quest’ultima lo deteneva per conto del figlio, dedito all’uso di sostanze alcoliche.
Avendo ritenuto non provata la circostanza che la titolarità del denaro, oggetto delle richieste rivolte dall’imputato alla propria madre, fosse di proprietà di quest’ultimo, e che quindi fosse insussistente una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata, la Corte di appello ha correttamente ritenuto non configurabile il delitto di cui all’art. 393 cod. pen., non vantando l’imputato una legittima pretesa creditoria ed agendo, quindi, per rivendicare, con l’utilizzo di minacce e violenze, la consegna di somme di denaro da parte della persona offesa che non avrebbe potuto rivendicare rivolgendosi al giudice (pag. 6 e 7 della sentenza impugnata).
Ne consegue la correttezza della qualificazione giuridica del fatto quale tentata
estorsione aggravata in luogo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, motivata dalla Corte di appello con argomentazioni logiche e conformi ai principi di diritto affermati dalla Corte nella materia.
Il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza impugnata sotto il profilo del mancato assorbimento della condotta di maltrattamenti in quella di tentata estorsione, Ł del tutto generico, avendo ad oggetto la medesima doglianza sollevata con l’atto di appello, motivatamente respinta.
5.1. La Corte ha affermato che il reato di maltrattamenti in famiglia non Ł assorbito dal delitto di estorsione, attesa la diversa oggettività giuridica dei reati, dovendosi ritenere sussistenti entrambi i delitti in concorso quando, come nel caso in esame, la condotta dell’imputato sia caratterizzata da una persistente attività vessatoria all’interno della famiglia, articolata in una pluralità di condotte distinte ed in gran parte ulteriori rispetto a quelle finalizzate ad ottenere utilità patrimoniali (Sez. 2, n. 28327 del 01/07/2020, D., Rv. 279670 01).
5.2. La Corte di appello, con una motivazione logica e coerente con il principio di diritto sopra richiamato, ha ritenuto che, nella fattispecie concreta, il delitto di maltrattamenti in famiglia non poteva ritenersi assorbito in quello di estorsione, tenuto conto che l’imputato aveva attuato comportamenti aggressivi e prevaricatori nei confronti della persona offesa che, seppure in gran parte finalizzati alla consegna di somme di denaro, erano andati oltre la lesione di interessi di natura patrimoniale, essendosi concretizzati anche in insulti, aggressioni verbali e offese rivolte alla madre, gravemente lesivi della dignità di quest’ultima, nell’ambito di una persistente azione vessatoria idonea a ledere la personalità della vittima (pag. 5 della sentenza impugnata; pag. 12 della sentenza di primo grado).
Con il quinto ed ultimo motivo – manifestamente infondato – si deduce un difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio, per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e per l’asserita eccessività della pena applicata.
6.1. Va premesso che si afferma in giurisprudenza che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62bis cod. pen. Ł oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchØ non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME, Rv. 242419-01).
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche Ł congruamente motivata anche allorquando il diniego del giudice non prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo a tal fine sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01).
Inoltre, al fine di ritenere od escludere la configurabilità di circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole od all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può, pertanto, risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02).
Infine, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere
legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125) (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489-01).
6.2. Nella fattispecie, la Corte territoriale ha congruamente valorizzato, come elemento decisivo ed ampiamente sufficiente a sostegno della propria decisione di escludere le circostanze attenuanti generiche, determinati indici di valutazione negativa, quali la gravità del fatto e la capacità a delinquere dell’imputato, tenuto conto che venivano commesse azioni significative in danno di una vittima ultrasessantacinquenne nonchØ legata all’imputato da vincoli familiari e affettivi (paf. 7 della sentenza impugnata).
6.3. Per quanto riguarda, infine, la doglianza relativa alla non adeguata motivazione in ordine alla misura della pena applicata, che sarebbe eccessiva in relazione ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., si osserva quanto segue.
In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, la discrezionalità del giudice deve trovare giustificazione nella motivazione della sentenza che dia conto rendendo noti gli elementi che lo giustificano (art. 132, cod. pen.); quanto piø il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto piø ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente quali, tra i criteri, oggettivi o soggettivi, enunciati dall’art. 133 c.p., siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio, dovendosi perciò escludere che sia sufficiente il ricorso a mere clausole di stile, quali il generico richiamo alla “entità del fatto” e alla “personalità dell’imputato’ (Sez. 6, Sentenza n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189-01); Ł consentito far ricorso esclusivo a tali clausole, così come a espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa”, “congruo aumento”, solo quando il giudice non si discosti molto dai minimi edittali (Sez. 3, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464-01); Ł stato anzi precisato che non Ł necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 46412 dei 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197-01; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, COGNOME, Rv. 245596-01) e se il parametro valutativo Ł desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, COGNOME, Rv. 267949-01); Ł stato specificato che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288-01).
6.4. Nella fattispecie, la Corte di appello, oltre ad avere applicato una pena di molto inferiore alla media edittale, ha congruamente motivato sulla determinazione della entità della pena in ragione dalla gravità della condotta e della capacità a delinquere dell’imputato, potendosi quindi affermare che la sentenza non può essere censurata per difetto di motivazione in ordine i criteri adottati per la commisurazione della pena, non ravvisandosi alcun vizio motivazionale, desumendosi il buon uso del relativo potere discrezionale dal testo della sentenza impugnata.
Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento, dovranno omettersi le generalità e gli altri dati identificativi, secondo quanto imposto dalla legge a norma dell’art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 23/01/2026
TABLE
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.