Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 29324 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 6 Num. 29324 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/04/2025
SESTA SEZIONE PENALE
ERCOLE APRILE
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il XXXXXXXXXX in XXXXX
avverso l’ordinanza del 16/01/2025 del Tribunale del riesame di Brescia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso del ricorso;
udito l’avvocato NOME COGNOME che si Ł riportato ai motivi del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Brescia ha accolto l’appello proposto dal Pubblico ministero avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia in data 18 novembre 2024 che rigettava la richiesta di applicazione della misura cautelare coercitiva nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX e, per l’effetto, gli applicava la misura dell’allontanamento dalla casa famigliare con divieto di avvicinarsi alla persona offesa e di mantenere una distanza non inferiore ai 500 metri dalla stessa, ovvero dai luoghi da lei abitualmente frequentati con l’applicazione del braccialetto elettronico (o, in caso di dissenso all’applicazione del citato dispositivo elettronico di controllo, l’applicazione congiunta della misura dell’obbligo di presentazione tri-settimanale alla polizia giudiziaria).
XXXXXX Ł indagato per il reato di maltrattamenti nei confronti della moglie, consistiti in violenze psichiche e fisiche perpetrate dal 2018 al 2024.
Il giudice delle indagini preliminari non ravvisava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione a tale reato poichØ le violenze fisiche sarebbero avvenute in modo frammentario nel tempo e senza carattere di abitualità.
Il G.i.p. riteneva, inoltre, che, dalle dichiarazioni dei figli e dei vicini di casa, emergesse un quadro di conflittualità reciproca tra i due, essendo i litigi connessi non solo alla condizione di ubriachezza dell’uomo, ma anche alla gelosia nutrita dalla donna.
Nella ordinanza genetica si evidenziava, infine, l’assenza di timore manifestato dalla persona offesa in sede di escussione testimoniale.
Il Tribunale del riesame ha accolto l’appello del Pubblico ministero, evidenziando la frequenza delle condotte vessatorie riferite dalla persona offesa, che, diversamente da
Sent. n. sez. 566/2025
CC – 16/04/2025
quanto ritenuto dal G.i.p., non potevano considerarsi come limitate ai sei episodi specificamente denunciati; al contrario, Ł emerso, a giudizio del Collegio della cautela, che gli episodi narrati dalla donna erano solo quelli riscontrati dalle foto sul suo cellullare. In aggiunta a questi, però, dovevano essere considerati le offese giornaliere e i ripetuti atti di violenza, commessi dal marito, quasi sempre sotto l’effetto dell’alcol, l’ultimo dei quali posto in essere al momento dell’arresto, allorchØ la persona offesa chiedeva aiuto alla polizia perchØ il marito la stava picchiando. In tale occasione la donna riportava lesioni certificate e i figli confermavano che la donna era da anni vittima di insulti e aggressioni fisiche, soprattutto quando il padre ero ubriaco, e che in alcune occasioni avevano assistito ed erano intervenuti per proteggere la madre.
Il Tribunale del riesame ha, infine, sottolineato che le dichiarazioni della donna trovavano riscontro in quelle di una amica, di una collega di lavoro e dei Servizi sociali e che la reciprocità di condotte aggressive era da escludersi posto che i litigi, anche se provocati dalle richieste della persona offesa, non risultavano caratterizzati da un agire violento della donna, la quale, al piø, utilizzava un tono di voce alto.
Avverso l’ordinanza ricorrere cassazione XXXXXX, deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. attt. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 572 cod. pen.
E’ condivisibile la valutazione effettuata dal Giudice delle indagini preliminari in ordine alla sussistenza di conflittualità reciproca fra le parti: i maltrattamenti sono stati, al limite, reattivi e mai di iniziativa.
Inoltre, la persona offesa ha rifiutato di recarsi in una struttura protetta e di formalizzare la denuncia querela a carico del marito, sostenendo di non avere paura dello stesso.
2.2. Vizio di motivazione in relazione alla scelta della misura cautelare da applicarsi. Dagli atti emerge che la conflittualità familiare nasce dalla situazione economica difficile, ai limiti dell’indigenza. Nessuna colpa Ł, però, addebitabile all’indagato, immigrato in regola che ha sempre svolto attività lavorativa regolare. La misura applicata Ł quella, piø di ogni altra, in grado di esacerbare il problema da cui scaturisce ogni conflitto e ogni forma di violenza. La frequente presentazione alla Polizia Giudiziaria avrebbe, invece, consentito di non disperdere le scarse finanze familiari e di non cagionare ulteriori scontri tra i coniugi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
Il primo motivo Ł articolato esclusivamente sulla base di considerazioni di merito, che non possono avere ingresso in questa sede.
In ogni caso il Tribunale del riesame, nel riformare la decisione del Giudice per le indagini preliminari, ha correttamente ravvisato a carico del ricorrente l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto di maltrattamenti ai danni della moglie convivente, evidenziando come la versione difensiva dell’indagato (secondo la quale i suoi comportamenti violenti o aggressivi nei confronti della moglie troverebbero causa nelle continue provocazioni verbali di quest’ultima) non sia comunque idonea scagionare il prevenuto dal delitto di maltrattamenti.
Il secondo motivo Ł manifestamente infondato giacchØ il giudice dell’appello cautelare ha evidenziato, con motivazione logica, coerente e condivisibile, le ragioni per le quali nei confronti dell’indagato dovessero ravvisarsi le esigenze cautelari specialpreventive.
La motivazione del provvedimento impugnato risulta immune dal vizio di motivazione denunciato dal ricorrente poichØ si fa carico di individuare l’unica misura cautelare coercitiva
non custodiale in grado di fronteggiare adeguatamente il concreto e attuale pericolo che l’indagato prosegua nella commissione del delitto di maltrattamenti ai danni della moglie per il quale risulta gravemente indiziato, tenuto conto della sua personalità aggressiva e dell’abituale abuso di sostanze alcooliche.
Il ricorso, al contrario, lungi dal dimostrare il vizio di contraddittorietà evocato, indugia nell’illustrare elementi di fatto, a suo dire trascurati dal Giudice d’appello, funzionali alla rivisitazione della scelta della misura cautelare applicata: operazione, questa, preclusa al giudice di legittimità.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS.
196/03 E SS.MM.
Così Ł deciso, 16/04/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente COGNOME
NOME COGNOME