Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24119 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24119 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ANCONA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PESARO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni scritte del difensore; Trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 6 dicembre 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro, all’esito di giudizio abbreviato, ha assolto, perché il fatto non sussiste, NOME COGNOME dalla contravvenzione di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975 ascrittagli per avere portato fuori dalla stanza dell’albergo Elvezia di Pesaro, precisamente nella hall, senza giustificato motivo, una forchetta da cucina in metallo della lunghezza di 21 centimetri e un taglierino artigianale della lunghezza di undici centimetri con manico fatto con giri di nastro che aveva occultato nella tasca dei propri pantaloni.
Il fatto è stato ritenuto insussistente poiché la forchetta era custodita nella stanza per esigenze di carattere alimentare e il taglierino nei pantaloni dell’imputato che non era mai uscito dall’hotel.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona che ha articolato un motivo con il quale ha eccepito violazione di legge.
E’ stato dedotto come il giudice di merito abbia errato nel qualificare la sala di ricevimento dell’albergo come «luogo di privata dimora», trattandosi, invece, di un luogo aperto al pubblico nel quale non si svolgono atti della vita privata.
A supporto del motivo, il ricorrente ha richiamato la distinzione tra «privata dimora» e «luogo aperto al pubblico» operata da questa Corte in punto di delitto di cui all’art. 624b1s cod. pen.
Ne consegue che, nella fattispecie, dovrebbe ritenersi irrilevante che il taglierino sia uscito dall’hotel nel quale NOME soggiornava, essendo pacifico che l’imputato è stato trovato nella disponibilità dell’oggetto mentre si trovava all’interno dei locali adibiti a registrazione e ricevimento del pubblico nella struttura ricettiva.
Il Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Il difensore ha depositato conclusioni scritte chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Preliminarmente, va rilevava l’infondatezza dell’eccezione di tardività ed inammissibilità del ricorso.
Dalla disamina della documentazione presente nel fascicolo, consentita in ragione della natura del vizio eccepito nella memoria difensiva, emerge la seguente sequenza procedimentale.
L’atto è stato tempestivamente depositato in quanto la sentenza del Tribunale di Pesaro è stata emessa il 6 dicembre 2023 e depositata il 13 dicembre 2023.
La comunicazione al Procuratore generale risulta essere stata effettata il 3 gennaio 2024, con la conseguenza che il deposito del ricorso per cassazione avvenuto il 29 gennaio 2024 deve ritenersi tempestivo, ai sensi del combiNOME disposto degli artt. 544 e 585, comma 2, lett. d), cod. proc. pen.
Il ricorso è fondato nel merito in quanto, incontestata la ricostruzione del fatto, risulta pacifico che l’imputato è stato trovano nella disponibilità del taglierino mentre si trovava nella hall dell’albergo che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non è luogo di privata dimora, ma luogo aperto al pubblico.
Va richiamato l’orientamento secondo cui «ai fini della configurabilità del delitto di porto illegale di arma da fuoco, per “luogo aperto al pubblico” deve intendersi quello al quale chiunque può accedere a determinate condizioni, oppure quello frequentabile da un’intera categoria di persone o comunque da un numero indetermiNOME di soggetti che abbiano la possibilità giuridica e pratica di accedervi senza legittima opposizione di chi sul luogo esercita un potere di fatto o di diritto» (Sez. 5, n. 22890 del 10/04/2013, NOME, Rv. 256949).
Con riguardo specifico alla nozione più generale di «luogo di privata dimora», deve essere ricordato l’insegnamento del massimo organo nonnofilattico secondo cui «ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 624 bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale. (Nella specie la Corte ha escluso l’ipotesi prevista dall’art. 624 bis cod. pen. in relazione ad un furto commesso all’interno di un ristorante in orario di chiusura)» (Sez. U, Sentenza n. 31345 del 23/03/2017, COGNOME, Rv. 270076).
Sono stati qualificati come luoghi di privata dimora il locale adibito a spogliatoio di uno ‘stand’ fieristico (Sez. 5, n. 35788 del 04/05/2018, Seferovic, Rv. 273894), lo studio legale (Sez. 5, n. 34475 del 21/06/2018, COGNOME, Rv.
273633), il motopeschereccio dotato di cabine e di bagni (Sez. 5, n. 35677 del 10/06/2022, Asaro, Rv. 283593).
Sono stati qualificati come luoghi aperti al pubblico, invece, il circolo sportivo (Sez. 4, n. 32245 del 20/06/2018, COGNOME, Rv. 273458), la sala d’attesa di uno studio medico (Sez. 5, n. 19366 del 06/04/2021, COGNOME, Rv. 281107) e proprio la hall di un albergo (Sez. 2, n. 34454 del 13/11/2018, dep. 2019, COGNOME).
In particolare, in quest’ultima decisione, è stato affermato che «essendosi svolti í fatti nella sala di ricevimento dell’albergo, luogo per definizione aperto al pubblico e nei quali non si svolgono abitualmente atti della vita privata, pertanto, deve escludersi la configurabilità dell’aggravante di cui si parla».
Dovendosi assicurare continuità alla giurisprudenza di questa Corte sin qui riportata, deve ritenersi che, nel caso di specie, il taglierino sia stato portato dall’imputato in «luogo aperto al pubblico».
Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere accolto relativamente al porto del taglierino con annullamento della sentenza e rinvio al Tribunale di Pesaro, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente al porto del taglierino, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al GIP del Tribunale di Pesaro, in diversa persona fisica.
Così deciso il 19/04/2024