Oltraggio in Caserma: è un Luogo Aperto al Pubblico?
La definizione di luogo aperto al pubblico è un elemento cruciale per la configurazione di diversi reati, tra cui l’oltraggio a pubblico ufficiale previsto dall’art. 341-bis del codice penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto l’occasione per ribadire un principio consolidato, chiarendo una volta per tutte se una caserma delle forze dell’ordine possa essere considerata tale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un cittadino avverso una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. L’episodio contestato si era verificato all’interno di una caserma dei Carabinieri. La difesa del ricorrente si basava su un punto specifico: a suo avviso, la caserma non poteva essere qualificata come un “luogo aperto al pubblico”, requisito essenziale per la sussistenza del reato.
La Nozione Giuridica di Luogo Aperto al Pubblico
La controversia verteva interamente sull’interpretazione di questo concetto. Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, un luogo aperto al pubblico non è necessariamente un luogo ad accesso libero e incondizionato (come una piazza), ma qualsiasi spazio in cui sia consentito l’accesso a un numero indeterminato di persone, seppur con determinate modalità e condizioni.
L’elemento chiave risiede nella potenziale accessibilità da parte di una collettività di soggetti e non nel diritto di chiunque di entrare liberamente. Questo include luoghi in cui l’accesso è subordinato a orari, al pagamento di un biglietto o al controllo di un’autorizzazione. Ciò che conta è che il titolare del luogo non possieda un potere assoluto e discrezionale di escludere chiunque (ius excludendi alios).
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi proposti manifestamente infondati. I giudici hanno sottolineato che le argomentazioni del ricorrente erano semplici “doglianze in punto di fatto”, ovvero tentativi di rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti già correttamente valutata nei gradi di merito, attività preclusa in sede di legittimità.
Nel merito, la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata (citando espressamente la sentenza n. 11345 del 2023), secondo cui si considera aperto al pubblico ogni luogo in cui vi sia la possibilità, pratica e giuridica, di accesso per un numero non predeterminato di soggetti. Anche se l’ingresso è selezionato dal titolare dell’ufficio (come avviene in una caserma o in un tribunale), quest’ultimo non ha un potere incondizionato di escludere il pubblico. Di conseguenza, la caserma dei Carabinieri è stata, senza alcun dubbio, classificata come un luogo aperto al pubblico, rendendo l’argomento difensivo privo di fondamento.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione della Suprema Corte non introduce novità, ma consolida un principio di fondamentale importanza pratica. Qualsiasi ufficio pubblico, stazione di polizia, caserma, ufficio comunale o tribunale è da considerarsi un luogo aperto al pubblico ai fini della legge penale. Pertanto, commettere reati come l’oltraggio in tali contesti integra pienamente la fattispecie prevista dalla legge.
Questa ordinanza serve da monito: il rispetto per le istituzioni e i loro rappresentanti è dovuto in tutti i luoghi dove essi esercitano le loro funzioni in presenza di altre persone, poiché la tutela del prestigio della Pubblica Amministrazione è rafforzata proprio dalla potenziale percezione dell’offesa da parte di terzi.
Una caserma dei Carabinieri è considerata un “luogo aperto al pubblico” ai fini del reato di oltraggio?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che una caserma è da ritenersi un luogo aperto al pubblico, poiché vi è la possibilità di accesso per un numero non predeterminato di persone, anche se l’ingresso è regolamentato o selezionato dal titolare dell’ufficio.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano considerati mere ripetizioni di argomentazioni fattuali già correttamente respinte nei precedenti gradi di giudizio e, pertanto, non consentiti davanti alla Corte di Cassazione, che giudica solo sulla corretta applicazione della legge.
Cosa significa che il titolare di un ufficio pubblico non ha un “incondizionato ius excludendi alios”?
Significa che il pubblico ufficiale che gestisce l’ufficio non ha il potere assoluto e arbitrario di escludere chiunque. L’accesso, sebbene regolamentato, deve essere garantito a una generalità di persone per le finalità istituzionali dell’ufficio stesso, rendendolo di fatto un luogo accessibile al pubblico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37268 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37268 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a GIULIANOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2-3, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato ex art. 341-bis cod. pen. quanto all’effettività lesività dell’offesa) e comunque manifestamente infondate (alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che ravvisa l’apertura al pubblico in tutti quei luoghi in cui vi sia la possibilità pratica e giuri di accesso per un numero non predeterminato di soggetti, benché selezionati dal titolare dell’ufficio, il quale non è investito di un incondizionato ius excludendi alios, cfr. ex multis, Sez. 6, n. 11345 del 02/02/2023, Rv. 28447Q, quale è da ritenersi all’evidenza la caserma dei Carabinieri come luogo aperto al pubblico);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/07/2024.