Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38778 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38778 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso presentato da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX
avverso la sentenza del 22/01/2025 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, alle quali il medesimo P.G. si Ł riportato in udienza, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
udita, per l’imputato, l’AVV_NOTAIO del Foro RAGIONE_SOCIALE Brescia, la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22/01/2025, la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Brescia del 28/09/2022 che aveva condannato XXXXXXXXXXXXXXXXXXX in relazione al reato continuato di cui all’articolo 527 cod. pen., asseritamente commesso alla presenza di minori nel piazzale delle piscine di XXXXXXXXX, alla pena condizionalmente sospesa di mesi 8 di reclusione.
Avverso la sentenza citata l’imputato propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, che ripropone analoga doglianza sollevata con i motivi di appello, lamenta violazione di legge processuale e segnatamente degli articoli 179, 525, 526 cod. proc. pen..
Il procedimento, definito in primo grado mediante rito abbreviato, Ł stato trattato da ben tre giudici differenti.
Un primo giudice ammetteva il rito condizionato alla produzione documentale della difesa e disponeva d’ufficio perizia psichiatrica sulla capacità di intendere e di volere dell’imputato; un secondo giudice escuteva il perito ma rinviava ad altra udienza dinanzi al primo giudice per escutere nuovamente il perito, versandosi, altrimenti, in una violazione dell’articolo 525 cod. proc. pen..
Ma alla nuova udienza il giudice mutava nuovamente (nel verbale si dà atto dell’assenza del «giudice titolare») e, in tale occasione, il terzo GUP invitava le parti a concludere senza escutere nuovamente il perito.
Nel giudizio di appello si lamentava che il processo fosse stato deciso da giudice
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diverso da quello che aveva ammesso il rito e assunto la prova cui era condizionato, senza che venisse disposta la rinnovazione, ma la doglianza veniva erroneamente disattesa, in quanto nel caso citato in sentenza il rito era condizionato alla sola prova documentale, mentre nel caso concreto la perizia era stata disposta d’ufficio e l’ordinanza che disponeva la nuova escussione del perito non era mai stata revocata.
Evidenzia poi il ricorrente come la sentenza di primo grado abbia fatto esplicito riferimento alle dichiarazioni rese dal perito in sede di escussione da parte del GUP, elemento da cui emerge la decisività della deposizione del perito nella motivazione.
2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge di legge processuale e segnatamente degli articoli 228 e 526 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
Il perito e il giudice poi hanno fatto un uso distorto delle dichiarazioni dell’imputato, in violazione del divieto di utilizzare le sue dichiarazioni a fini di prova (la prima sentenza argomenta che, dopo il ricevimento dell’avviso di garanzia, l’imputato avrebbe «interrotto i propri comportamenti»).
Come noto, l’utilizzazione della relazione peritale si pone in contrasto con il divieto posto dall’art. 228 c.p.p., comma 3, il quale dispone che, qualora ai fini dello svolgimento dell’incarico, il perito richieda notizie all’imputato, alla persona offesa o ad altre persone, gli elementi in tal modo acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini dell’accertamento peritale e non per la ricostruzione del fatto (Sez. 3, n. 29909 del 15/06/2011, n.m.; Sez. 3, n. 12647 del 01/02/2006, Albano, Rv. 234012 – 01).
Inoltre, la motivazione della Corte territoriale che ha rigettato la richiesta di rinnovazione della perizia Ł tautologica e apparente, in quanto i comportamenti dell’imputato successivi al rinvio a giudizio, sfociati in un decreto penale di condanna, dimostravano, contrariamente a quanto ritenuto dal perito, una incapacità di autogoverno da parte del XXXXXXXXXX.
Conclusivamente, il ricorrente ritiene che la sentenza vada censurata in quanto ha ritenuto valida una perizia viziata da inutilizzabilità ed Ł comunque viziata nella motivazione.
2.3. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in quanto illogica per travisamento della prova. Si contestano le modalità di svolgimento dell’individuazione fotografica, di cui si lamenta il travisamento, l’erronea indicazione di testimoni, che non sono persone offese (XXXXXXXXXe XXXXXXX) e la presenza di una sola persona offesa minorenne.
2.4. Con il quarto motivo lamenta violazione di legge e segnatamente dell’articolo 527 cod. pen., in riferimento alla idoneità dei luoghi in cui si sono svolti i fatti come «luoghi abitualmente frequentati da minori».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Il primo motivo Ł manifestamente infondato.
Correttamente la sentenza impugnata ha richiamato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in tema di giudizio abbreviato condizionato all’assunzione di una prova testimoniale, ove la sentenza sia deliberata da un giudice diverso da quello che ha assunto la prova a cui era stata condizionata la richiesta definitoria, la mancata rinnovazione dell’atto istruttorio, non richiesta dalla parte al momento della discussione, non determina la nullità della sentenza. (Sez. 2, n. 41701 del 05/05/2023, COGNOME, Rv. 285133 – 01).
Tale pronuncia evidenziava poi che la mancata rinnovazione degli atti Ł causa di nullità della prova assunta da altro giudice, soltanto qualora la stessa sia stata richiesta.
L’affermazione costituisce diretta emanazione del principio espresso dalle Sezioni unite di questa Corte con la nota pronunzia Bajrami (Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, Rv. 276754 – 04), le quali hanno stabilito che l’avvenuto mutamento della composizione del giudice
attribuisce alle parti il diritto di chiedere, ai sensi degli artt. 468 e 493 cod. proc. pen., sia prove nuove, sia la rinnovazione di quelle assunte dal giudice diversamente composto, in quest’ultimo caso indicando specificamente le ragioni che impongano tale rinnovazione, ferma restando la valutazione del giudice, ai sensi degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen., anche sulla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa; il consenso delle parti alla lettura ex art. 511, comma 2, cod. proc. pen. degli atti assunti dal collegio in diversa composizione, a seguito della rinnovazione del dibattimento, non Ł necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perchØ non chiesta, non ammessa o non piø possibile.
Nel caso in esame, come chiarito a pagina 7 della sentenza impugnata, le parti in sede di conclusioni non hanno avanzato alcuna richiesta di rinnovazione delle prove già assunte al momento della discussione del giudizio che si Ł celebrato con il rito abbreviato e l’eccezione Ł stata sollevata solo con il motivo di appello.
Di conseguenza, in considerazione del comportamento silente tenuto dalle parti, pur a fronte dell’evidente sopravvenuto mutamento della persona fisica del giudice, la dedotta nullità non ricorre e la censura difensiva Ł stata correttamente respinta.
La doglianza Ł pertanto manifestamente infondata.
La seconda censura Ł inammissibile, in quanto, dal non contestato riepilogo dei motivi di appello (sull’obbligo di contestare a pena di inammissibilità tale riepilogo ove non conforme ai motivi di appello vedi, ex multis , Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270627 – 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, COGNOME, Rv. 259066), essa non era stata dedotta con l’atto di impugnazione, tanto che lo stesso ricorrente Ł costretto a ricondurre forzatamente (e senza pregio) tale censura nella istanza di rinnovazione della perizia.
3.1. In ogni caso, la censura Ł manifestamente infondata, in quanto, dallo stesso ricorso (v. foglio 6 dell’atto di impugnazione, non impaginato) emerge chiaramente che il perito ha utilizzato le dichiarazioni dell’imputato (il quale afferma di avere cessato i suoi comportamenti al momento del ricevimento dell’informazione di garanzia) al solo fine di dimostrare che egli fosse nella piena capacità di intendere e volere, tanto da decidere di interrompere l’attività illecita.
Inoltre, il ricorso non chiarisce sulla base di quali dati ed elementi sarebbe sostenibile, nonostante le valutazioni del perito sulle buone capacità cognitive di base, il vizio di mente, come se fosse onere della Corte territoriale dimostrare la sussistenza della capacità di intendere e di volere a fronte di una presunzione relativa di incapacità. La doglianza Ł quindi meramente contestativa, esplorativa e, in ultima analisi, inammissibile.
3.2. Con riguardo alla perizia, di cui si lamenta la mancata rinnovazione in quanto prova decisiva,nel premettere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, Ł decisiva quella prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia, ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, COGNOME, Rv. 259323; Sez. 2, n. 21884 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 255817), il Collegio rammenta che la perizia non Ł mai «prova decisiva» e la sua mancata ammissione non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., trattandosi di un mezzo di prova «neutro», sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l’articolo citato, attraverso il richiamo all’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si
riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A. e a., Rv. 270936; Sez. 2, n. 52517 del 03/11/2016, COGNOME, Rv. 268815).
La censura Ł quindi inammissibile.
4. La terza doglianza Ł anch’essa inammissibile.
Come reiteratamente chiarito da questa Corte, in caso di «doppia conforme» di merito (quale quella ricorrente nel caso in esame) il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite (Sez. 2, n. 32113 del 02/07/2021, NOME, n.m.).
Analogamente, si Ł ritenuto che il ricorso per cassazione Ł ammissibile laddove il dato probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, COGNOME, Rv. 283777 – 01).
Detto travisamento deve tuttavia avvenire in forma di tale «macroscopica o manifesta evidenza» da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (cfr., Sez. 4, n. 35963 del 3/12/2020, Tassoni, Rv. 280155 – 01; Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018, COGNOME, n.m.).
¨ necessario, quindi, che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, di guisa che il travisamento sia tale da «disarticolare» l’intero ragionamento probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 27758-01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, COGNOME Gaudio, Rv. 258774 01).
Ne consegue l’irrilevanza di eventuali errori commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima che tali caratteristiche non abbiano (Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, COGNOME; Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, COGNOME, Rv. 276567 – 01).
Ed Ł proprio questo il caso che occorre nel caso di specie, in cui il ricorrente sollecita a questa Corte una totale rivisitazione del quadro istruttorio, preclusa nel giudizio di legittimità.
Inoltre, l’ipotesi – avanzata dal ricorrente – della «suggestione» legata alla sottoscrizione del medesimo foglio Ł dedotta in modo esplorativo e privo di reale consistenza e non si confronta col fatto che l’imputato Ł stato riconosciuto da ben cinque testimoni (di cui due maggiorenni e tre minorenni, persone offese).
5. Il quarto motivo Ł inammissibile.
La Corte territoriale, a pagina 8, correttamente richiama la giurisprudenza secondo cui «integra il delitto di atti osceni all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori, di cui all’art. 527, comma secondo, cod. pen., il compimento di atti di autoerotismo in un sito aperto o esposto al pubblico, in cui, in base ad un’attendibile valutazione statistica, vi sia la significativa probabilità della presenza di piø soggetti minorenni, senza che degli stessi sia richiesta l’effettiva presenza» (Sez. 3, n. 24267 del 20/03/2024, Rv. 286547 – 01; Sez. 3, n. 56075 del 21/09/2017, Rv. 271811 – 01).
Ciò in quanto, come in altra circostanza chiarito da questa Corte, «per integrare il reato di atti osceni all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori, ai sensi dell’art. 527, comma secondo, cod. pen., non si richiede che alla condotta
assistano effettivamente persone minori, ma Ł sufficiente che il fatto sia commesso in luoghi in cui vi sia la significativa probabilità della presenza delle stesse» (Sez. 3, n. 2903 del 11/11/2020, dep. 2021, C., Rv. 280826 – 01), deduzione che consegue alla qualificazione del reato in esame in termini di «reato di pericolo», sicchØ la visibilità degli atti posti in essere deve essere valutata ex ante , in relazione al luogo e all’ora in cui la condotta antigiuridica viene posta in essere (Sez. 3, n. 12419 del 06/02/2008, Rv. 239838 – 01).
Coerentemente con quanto sopra evidenziato, i giudici bresciani evidenziano come i fatti si sono svolti in un parco in XXXXXXXXX dove si trovano due piscine e una piadineria, durante il periodo estivo (luglio-settembre 2019) e in prossimità dell’arrivo di ragazze minori, così confermando la correttezza dell’interpretazione del primo giudice.
Peraltro, proprio in tema in tema di «piscine aperte al pubblico», questa Corte (Sez. 3 n. 16465 del 27/2/2020, n.m.) ha ritenuto che esse, «pur essendo destinate ad un pubblico indifferenziato per genere e per età, registrano certamente sulla base dei dati dell’esperienza comune, una forte presenza di minori essendo i soggetti che per motivi prettamente ludici, legati alla stessa età infantile, sono fortemente attirati dalla possibilità di immergersi in acqua e prediligono perciò i luoghi in cui vi sia la possibilità di farlo. Non Ł perciò necessario … che si tratti di esercizio o struttura esclusivamente riservati ai minori atteso che, prevedendo il dato testuale della norma in esame che la condotta si svolga in un luogo ‘abitualmente frequentato da minori’, Ł sufficiente che esso registri sulla base di una ‘attendibile valutazione statistica’, parametro questo già individuato dalla giurisprudenza di questa Corte nell’interpretazione della norma in esame nella presenza di piø soggetti minori di età con carattere elettivo e sistematico» (Sez. 3, n. 30798 del 18/10/2016 – dep. 2017, P., Rv. 270231).
Se infatti deve escludersi la configurabilità della fattispecie criminosa quando si tratti di luoghi in cui la presenza di minori sia soltanto occasionale, ne consegue, per converso, che quando tale presenza sia abituale, ancorchØ non esclusiva, si verta comunque nell’ambito di luoghi abitualmente frequentati da minori.
Invero, come già condivisibilmente affermato, la ratio che sostiene la disposizione in esame Ł ravvisabile nell’esigenza di tutelare, oltre che il comune senso del pudore, l’integrità morale dei minori in tutti i luoghi ove gli stessi abitualmente, e non solo prevalentemente, si trovino: si Ł perciò ritenuto che tra i luoghi abitualmente frequentati da minori debbano ricomprendersi anche quelli, seppur ad essi non esclusivamente riservati, che lo sono per elezione specifica, di volta in volta scelti dai minori come punto di abituale di incontro o di socializzazione e dove si trattengono per un termine non breve (Sez. 3, n. 29239 del 17/02/2017 – dep. 13/06/2017, Capurso, Rv. 270165; cfr. anche Sez. 3, n. 56075 del 21/09/2017 – dep. 15/12/2017, R, Rv. 271811).
Il motivo di ricorso non si confronta in modo realmente critico con la motivazione della sentenza, di cui invece lamenta la «carenza», nØ del resto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, risultando di tal guisa inammissibile.
6. Il ricorso non può quindi che essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 19/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.