Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6263 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6263 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (cui 04brii5) nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 09/01/2025 della Corte d’appello di Bari dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia il 26 aprile 2022 nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011;
Rilevato che con il ricorso in tre distinti motivi si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine 1) alla ritenuta recidiva e al giudizio di bilanciamento con le circostanze, 2) all’affermazione di responsabilità con riferimento alla mancanza dell’elemento psicologico, 3) al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
Rilevato che le doglianze oggetto del primo e del terzo motivo non sono consentite ai sensi dell’art. 606 comma 3 cod. proc. pen. in quanto in relazione a tali punti della sentenza di primo grado non era stato dedotto alcun motivo di appello;
Rilevato che la doglianza Ł manifestamene infondata in quanto la Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra con quella fornita dal giudice di primo grado, ha fornito adeguata e coerente risposta alla medesima censura sollevata con l’atto di appello e, nello specifico, ha evidenziato che la materialità del fatto non era contestata e che la consapevolezza della violazione della prescrizione non poteva ritenersi giustificata dall’asserita ludopatia;
Ritenuto pertanto che il ricorso Ł inammissibile poichØ le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062) ;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Ord. n. sez. 963/2026
CC – 22/01/2026
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 22/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME