Lucro di Speciale Tenuità: Non Basta un Basso Guadagno per Ottenere lo Sconto di Pena
L’ordinanza in commento offre un importante chiarimento sui criteri di applicazione della circostanza attenuante del lucro di speciale tenuità, prevista dall’art. 62, n. 4 del codice penale. Con una decisione netta, la Corte di Cassazione ha ribadito che, per ottenere la riduzione di pena, non è sufficiente dimostrare un profitto esiguo, ma occorre una valutazione complessiva che tenga conto anche della gravità e della pericolosità della condotta criminale. Questo principio assume particolare rilevanza in materia di reati legati agli stupefacenti.
Il Caso in Esame: Spaccio e Richiesta di Attenuante
I fatti riguardano un soggetto condannato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, nello specifico eroina e marijuana. Il reato era stato già qualificato come di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. Nonostante ciò, la difesa dell’imputato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancata concessione di un’ulteriore attenuante: quella del lucro di speciale tenuità.
L’argomentazione difensiva si basava sull’idea che il profitto derivante dall’attività di spaccio fosse talmente modesto da giustificare un ulteriore sconto di pena. La Corte d’Appello aveva respinto tale richiesta e la questione è giunta all’esame della Suprema Corte.
La Valutazione del Lucro di Speciale Tenuità secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, cogliendo l’occasione per delineare con precisione i confini applicativi dell’attenuante in questione. I giudici hanno sottolineato che la valutazione richiesta dall’art. 62, n. 4 c.p. è duplice e non può limitarsi al solo aspetto economico.
L’attenuante si compone di due elementi che devono coesistere:
1. Il lucro conseguito (o che si intendeva conseguire) deve essere di speciale tenuità.
2. L’evento dannoso o pericoloso derivante dal reato deve essere parimenti di speciale tenuità.
Il Collegio ha spiegato che ignorare il secondo elemento trasformerebbe la valutazione in un mero calcolo aritmetico, un apprezzamento arbitrario basato unicamente sul valore venale del bene o del profitto. Invece, la norma impone un’analisi del “disvalore complessivo della condotta”.
Distinzione con il Fatto di Lieve Entità
Un passaggio cruciale della motivazione riguarda la distinzione tra l’attenuante comune del lucro di speciale tenuità e la fattispecie autonoma del “fatto di lieve entità” prevista per gli stupefacenti. La Corte, richiamando anche le Sezioni Unite, ha affermato che i parametri per riconoscere l’attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. sono più stringenti e rigorosi. Il vantaggio patrimoniale e il danno devono rivelare una “particolare modestia”, tale da risultare “proporzionata” l’una all’altro.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito di negare l’attenuante. La condotta dell’imputato, consistita nella vendita reiterata nel tempo di dosi di eroina per quaranta euro ciascuna, pur generando un profitto non elevato per singola cessione, non poteva essere considerata di speciale tenuità nel suo complesso. La reiterazione dell’attività e la natura della sostanza ceduta (eroina) implicano un livello di pericolosità sociale e un danno alla salute pubblica che vanno ben oltre il concetto di “speciale tenuità”.
Il profitto, quindi, deve essere valutato non in astratto, ma nel contesto del reato commesso. Un guadagno che potrebbe essere considerato esiguo in un contesto di criminalità patrimoniale minore, assume un peso diverso quando è il frutto di un’attività, come lo spaccio di droghe pesanti, che mette a repentaglio beni giuridici fondamentali. La valutazione richiesta al giudice deve estendersi oltre la condotta isolatamente considerata, abbracciando le conseguenze e i risvolti criminali che ne derivano.
Conclusioni
L’ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso: l’attenuante del lucro di speciale tenuità non è un automatismo legato a bassi guadagni. La sua applicazione richiede un giudizio complessivo sulla gravità del fatto, che bilanci il movente economico con il danno o il pericolo effettivo causato alla collettività. Per i reati in materia di stupefacenti, anche se già qualificati come di “lieve entità”, sarà molto difficile ottenere questa ulteriore attenuante se la condotta rivela una certa sistematicità o riguarda sostanze particolarmente pericolose. La decisione serve da monito: la valutazione penale non si esaurisce mai in una mera operazione contabile, ma richiede un’analisi approfondita del disvalore complessivo dell’azione criminale.
Quando si può applicare l’attenuante per lucro di speciale tenuità?
Questa attenuante si applica solo quando sia il profitto conseguito (o che si intendeva conseguire) sia il danno o il pericolo causato dal reato sono di entità particolarmente esigua. Un basso profitto da solo non è sufficiente.
Qual è la differenza tra il ‘fatto di lieve entità’ nello spaccio e l’attenuante del lucro di speciale tenuità?
Il ‘fatto di lieve entità’ (art. 73, comma 5) è una specifica figura di reato meno grave legata agli stupefacenti, valutata su vari parametri. L’attenuante del lucro di speciale tenuità (art. 62, n. 4 c.p.) è una circostanza generale che richiede criteri di valutazione più stringenti, incentrati sulla modestia eccezionale e proporzionata sia del profitto che del danno.
Perché nel caso esaminato la Corte ha negato l’attenuante?
La Corte ha negato l’attenuante perché, sebbene il profitto per ogni singola vendita di eroina fosse di soli 40 euro, la condotta nel suo complesso (vendita reiterata di una droga pesante) presentava un grado di pericolosità sociale e un disvalore complessivo non compatibili con il concetto di ‘speciale tenuità’ richiesto dalla norma.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23765 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23765 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 18/04/1997
avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
A
NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la penale responsabilità per il solo reato di cui all’art. 73, comma d.P.R.309/1990 (capo 2) così riqualificato il fatto, perché deteneva, per fini di spaccio, sosta stupefacente del tipo eroina e marijuana.
Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazio in ordine alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.
Il ricorso è inammissibile. Osserva il Collegio che, affinché il lucro perseguito possa defin di speciale tenuità occorre che le somme siano quanto meno quantificate nel loro ammontare, mancando altrimenti il parametro in forza del quale qualunque valutazione si tradurrebbe in un apprezzamento arbitrario: elemento imprescindibile a tal fine diventa perciò l’individuazion dell’utilità marginale dell’incasso commisurato al valore venale del bene compravenduto, di cui il ricorso non reca traccia, non potendo prescindersi, neppure per i delitti indotti da moti lucro diversi da quelli contro il patrimonio, dal valore della res oggetto della transazione negoz sottostante (Sez. 3, Sentenza n. 18013 del 05/02/2019 Rv. 275950). Ma anche in disparte da tale osservazione, la difesa tralascia integralmente il secondo addendo che deve presiedere alla valutazione richiesta dall’art. 62 n.4 cod. pen., costituito dalla speciale tenuità del danno pericolo derivante dalla condotta delittuosa. Il che impone una valutazione che si estende al d là della condotta isolatamente considerata, dovendo la valutazione richiesta all’interprete termini di particolare tenuità coprire tanto l’elemento del lucro in concreto conseguito e, dunqu un fattore suscettibile di un apprezzamento squisitamente economico, quanto le conseguenze che da essa derivano e dunque i risvolti di natura criminale che vanno al di là, in quanto rif al bene . giuridico protétto da’lla norma incriminatr . ce, di un’angolazione soltanto patrimoniaie. L’accertamento del disvalore complessivo della condotta, da parametrarsi ai motivi a delinquere (lucro perseguito), al profitto (lucro conseguito) e all’evento (dannoso o pericoloso) del rea fattori ontologicamente distinti da quelli che concorrono a delineare il fatto di lieve entità 73, quinto comma d.P.R. 309/1990 -, deve rivelare una particolare modestia, “tale da risultare “proporzionata” alla tenuità del vantaggio patrimoniale che l’autore del fatto si proponeva conseguire o ha in effetti conseguito”, all’esito di una valutazione ancorata a parametri maggiore intensità e pregnanza rispetto a quelli rilevanti per l’integrazione della fattisp “lieve” (cf..Sez. U, Sentenza n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499). Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha fondato il diniego dell’attenuante invocata dalle difese (Sez. 3, n. 10234 del 25/01/2024 Ud. (dep. 12/03/2024 ) Rv. 286034. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso in disamina, la Corte ha correttamente escluso l’attenuante de qua posto che la vendita reiterata nel tempo di quantitativi di sostanza drogante del tipo eroina per quaranta eur ciascuna avrebbe assicurato all’agente un profitto che, sia pure non elevato, non rientra ne concetto di speciale tenuità.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 09/05/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente