Lucro di Speciale Tenuità: Non Solo Valore Economico, Conta il Disvalore Sociale
Nel diritto penale, la concessione di circostanze attenuanti può modificare significativamente l’entità della pena. Tra queste, l’attenuante del lucro di speciale tenuità, prevista dall’articolo 62, n. 4 del codice penale, è spesso al centro di dibattiti interpretativi. Con la recente ordinanza n. 37528/2024, la Corte di Cassazione torna a precisare i criteri per la sua applicazione, sottolineando come la valutazione non possa limitarsi al mero valore economico dei beni, ma debba estendersi al disvalore sociale complessivo della condotta. Analizziamo insieme questa importante decisione.
Il Caso in Esame: Dalla Corte d’Appello alla Cassazione
Un individuo veniva condannato dalla Corte d’Appello per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.), mentre veniva assolto per alcune contravvenzioni connesse. La pena finale veniva rideterminata in un anno e cinque mesi di reclusione e 6.600 euro di multa. Contro questa sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso: la Questione del Lucro di Speciale Tenuità e la Pena
Il ricorrente lamentava, in primo luogo, un vizio di motivazione nel diniego della circostanza attenuante del lucro di speciale tenuità. A suo avviso, il profitto conseguito era di modesta entità e meritava una riduzione della pena.
In secondo luogo, contestava una violazione di legge nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Dopo l’assoluzione per ben cinque contravvenzioni, la pena detentiva era stata ridotta di un solo mese, una diminuzione ritenuta sproporzionata.
La Decisione della Suprema Corte e la valutazione del lucro di speciale tenuità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambe le argomentazioni e fornendo chiarimenti cruciali.
Sul Diniego dell’Attenuante
I giudici di legittimità hanno ribadito un principio consolidato: per valutare la speciale tenuità del lucro, non si deve guardare solo al valore venale del corpo del reato. È necessario considerare anche il pregiudizio complessivo e il disvalore sociale generati dalla condotta, sia in termini effettivi che potenziali. Nel caso specifico, il giudice di merito aveva correttamente evidenziato il “cospicuo numero dei supporti magnetici in sequestro (oltre 600 tra CD e DVD)” come un indice rivelatore di un disvalore sociale ostativo al riconoscimento dell’attenuante. La grande quantità di merce illecita, quindi, ha pesato più del suo singolo valore economico.
Sulla Determinazione della Pena
Anche la seconda doglianza è stata respinta. La Corte ha sottolineato che le decisioni del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio sono insindacabili in sede di legittimità, a patto che siano sorrette da una motivazione logica e non viziata. La Corte territoriale aveva adeguatamente motivato il proprio calcolo, partendo da una pena base per il reato più grave (la ricettazione), applicando gli aumenti per la recidiva e la continuazione, e infine operando la riduzione per il rito abbreviato. Questo percorso argomentativo è stato ritenuto corretto e immune da censure.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nel principio secondo cui la valutazione del lucro di speciale tenuità trascende un calcolo puramente aritmetico. La Corte afferma che il giudice deve adottare una prospettiva più ampia, che tenga conto dell’impatto complessivo del reato sulla collettività. Un’attività illecita strutturata, anche se composta da singoli oggetti di modesto valore, può generare un allarme e un danno sociale significativi. Il numero elevato di supporti illeciti non rappresenta solo la somma di tanti piccoli illeciti, ma un’unica condotta di notevole gravità sociale, incompatibile con la “speciale tenuità” richiesta dalla norma per una mitigazione della pena.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale fondamentale: la concessione dell’attenuante del danno e del lucro di speciale tenuità non è automatica e non dipende solo dal valore economico. I giudici devono effettuare una valutazione globale che includa il disvalore sociale dell’azione. Questa pronuncia serve da monito: anche reati che coinvolgono beni di valore apparentemente modesto possono essere sanzionati con severità se la loro portata complessiva, come il numero di oggetti o la sistematicità della condotta, rivela un significativo impatto negativo sulla società.
Perché è stata negata l’attenuante del lucro di speciale tenuità?
L’attenuante è stata negata perché, secondo la Corte, la valutazione non deve basarsi solo sul valore economico dei beni, ma anche sul disvalore sociale complessivo del fatto. Il cospicuo numero di supporti magnetici sequestrati (oltre 600) è stato ritenuto un indice di un disvalore sociale tale da escludere la speciale tenuità del lucro.
Come si valuta il “lucro di speciale tenuità”?
Si valuta considerando non solo il valore venale del corpo del reato, ma anche il pregiudizio complessivo e il disvalore sociale recati dalla condotta dell’imputato, in termini sia effettivi che potenziali.
La Corte di Cassazione può riesaminare la quantificazione della pena decisa dal giudice di merito?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare la quantificazione della pena se la decisione del giudice di merito è supportata da una motivazione adeguata e priva di vizi logico-giuridici, come è stato ritenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37528 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37528 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe ndicata, con la quale la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado dichiarato non doversi procedere per i reati di cui all’art. 171 L.633/1941, lo ha condannato treatédi cui all’art.648 cod. pen. e ha rideterminato la pena in anni uno e mesi cinqu reclusione e euro 6.600 di multa.
Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, vizio della moti azione in ord diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n.4′, cod. pen. e, con il secondo m violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio che è stato ridet dalla C territoriale, a seguito della pronuncia assolutoria per cinque contravven. ioni, applican riduzione di un solo mese di reclusione.
Considerato che, in ordine alla prima doglianza, ai fini della configurabi ità della circos attenuante dell’avere agito per conseguire o dell’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità prevista dall’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non si deve avere riguardo solt al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore socia recati con la condotta dell’imputato, in termini effettivi o potenziali ( n. 18013 del 05/02/2019, Rv. 275950). Orbene, nel caso in disamina, con Motivazione congrua ed adeguata, il giudice a quo ha fatto richiamo al cospicuo numero dei supporti magnetici in sequestro (oltre 600 tra( e DVD), quali indici rivelatori di un disvalore sociale osta riconoscimento della suddetta circostanza attenuante.
Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in or me al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motiva ,ione esente da vi logico-giuridici. Nel caso di specie, si osserva che il giudice di primo grad , per tutti contestazione, aveva determinato la pena finale in anni uno, mesi sei i reclusione e eu 8000,00 di multa oltre le pene accessorie per le contravvenzioni di cui all’art. 171 L.633/1 La Corte territoriale, con motivazione senz’altro da ritenersi adeguata, ha ceterminato la p per il reato più grave, nella specie costituito dall’art. 648 cod. pen., in misura prossima al m edittale, ritenendola proporzionata alla gravità del fatto e ai precedenti penali e, partend anni due di reclusione e da euro 8000 di multa, ha applicato l’aumento per la recidiva di me uno di reclusione e l’aumento per la continuazione di giorni quindici di reclusione, se applicare l’aumento di un mese di reclusione per le contestate contravvenzioni, così giungendo alla pena finale, ridotta per il rito, di anni uno e mesi cinque di reclusione e di euro multa.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condan a del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell L spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21/06/2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente