Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5155 Anno 2024
RITENUTO IN FATTO
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5155 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
La Corte di appello di Napoli con decisione del 21 novembre 2022 (in sede di rinvio per annullamento della precedente decisione con sentenza della Corte di Cassazione del 7 luglio 2021) in parziale riforma della sentenza del Tribunale Salerno dell’8 novembre 2018 rideterminava la pena nei confronti di NOME NOME in anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa relativamente ai reati di cui all’art. 73, quinto comma T.U. stup. (capi B1 e B2 commessi il 20 giugno 2015, capo B1 e fino al 22 maggio 2015 capo B2, con la continuazione).
Ricorre per cassazione l’imputato deducendo un unico motivo di seguito enunciato, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
1. Carenza della motivazione e violazione di legge, art. 62, n. 4, cod. pen.
La difesa aveva chiesto la concessione della circostanza attenuante dell’art. 62, n. 4, cod. pen. relativamente alla modestissima somma ricavabile da ogni singola cessione.
La Corte di appello ha respinto la richiesta facendo riferimento ad una asserita e poco chiara cessione di più dosi, confondendo il valore di ogni singola cessione con quello delle complessive cessioni in continuazione (art. 81 cod. pen.); la sentenza non analizza il valore di ogni singola cessione ma genericamente richiama un numero di dosi cedute per ogni occasione (sei dosi).
Ha chiesto quindi l’annullamento della decisione impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta inammissibile in quanto generico e in fatto richiede alla Corte di legittimità una rivalutazione non consentita.
La sentenza impugnata con motivazione adeguata rileva come ogni singola cessione era di almeno sei dosi di stupefacente (a volte di quantità imprecisata) e conseguentemente non sì può configurare un lucro di speciale tenuità pur nell’applicazione del quinto comma dell’art. 73, T. U stu p. A.,: t i-eg-toc&02<uk , –
La compatibilità dell'attenuante ("In tema di stupefacenti, la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309" (Sez. U – , Sentenza n. 24990 del 30/01/2020 Ud. (dep. 02/09/2020 ) Rv. 279499 – 02) non significa che la stessa deve essere sempre riconosciuta nelle ipotesi del quinto comma dell'art. 73, T.U. stup., ma il giudice di merito deve valutare la sussistenza in concreto dei presupposti per l'applicabilità dell'attenuante dell'art. 62 n. 4 cod. pen., U GLYPH NOME GLYPH ruZ 4 .S2,1 .3 a P <17K, GLYPH
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S i tratta di una evidente valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivata.
Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7/11/2023