Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 22020 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 22020 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27 giugno 2023, la Corte d’appello di Ancona ha confermato la sentenza del 27 maggio 2021, con la quale il Tribunale di Macerata ha condannato NOME in relazione ai reati di cui agli artt. 337 cod pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, periver detenuto a fini di spacci circa 1,5 grammi lordi di stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in due ovuli per aver opposto resistenza ai militari che effettuavano il controllo.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso il difensore di fiducia dell’imputato, e ne ha chiesto l’annullamento per violazione di legge e vizio motivazione in relazione agli artt. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per avere la Corte d’appello negato la concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n.4 c pen., ritenendo erroneamente che la modestia del lucro conseguito dall’imputato possa essere valorizzata unicamente ai fini dell’applicazione del comma 5 dell’art. 73 d.P.R.309/1990, senza effettuare alcuna valutazione in ordine al luc conseguito. Al riguardo, il ricorrente richiama i principi stabiliti giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 pen. deve essere applicata, ricorrendone i presupposti, ai reati commessi pe scopo di lucro, indipendentemente dal tipo di reato commesso.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente alla negata applicazione dell’art. 62 n. 4 cod. pen.
Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte con cui insiste p l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Si osserva che Sez. U, n.24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499, ha condivisibilmente fornito risposta affermativa al quesito se la circostan attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità, di cui all’art. 6 4 cod. pen., si applichi al reato di cessione di sostanze stupefacent nell’affermativa, se sia compatibile con l’autonoma fattispecie del fatto di l entità, di cui all’art. 73, comma 5, d P. R. n. 309 del 1990. Pertanto, le Sez unite hanno affermato che la circostanza attenuante del lucro e dell’evento speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. è compatibile con la fatt di lieve entità, prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Nel caso in disamina, la Corte di appello di Ancona ha respinto la richiesta d applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod. pen., in consideraz della modestia della quantità di stupefacente detenuto, affermando erroneamente, che tale parametro possa essere assunto esclusivamente ai fini della qualificazione del fatto ai sensi del comma quinto dell’art. d.P.R.309/1990.
La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata limitatamente alla configurabilità della circostanza attenuante di cui all’art.62, n.4, cod. con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza GLYPH impugnata limitatamente alla configurabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n.4, cod. pen., e rinvia per giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia.
Così deciso in Roma il 03/04/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente