Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15645 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15645 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Gagliano del Capo COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Brindisi
avverso la sentenza in data 02/12/2022 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso di COGNOME e per il rigetto del ricorso di COGNOME; udito il difensore, AVV_NOTAIO per COGNOME, che previa rinuncia ai primi du motivi, ha chiesto l’accoglimento del ricorso con riguardo al terzo motivo; udito il difensore, AVV_NOTAIO, in sost. AVV_NOTAIO, che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 02/12/2022 la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato quella del G.i.p. del Tribunale di Bologna in data 08/03/2021, riducendo la pena irrogata a NOME COGNOME per reati in materia di stupefacenti (capi 4 e 5), riformulando il giudizio di comparazione tra circostanze e riducendo la pena irrogata a NOME COGNOME per i reati in materia di stupefacenti di cui ai capi 9 e 10, unificati a titolo di continuazione con altro rea separatamente giudicato, e confermando la condanna di NOME COGNOME in ordine ai reati di detenzione di marijuana, acquisto di marijuana e hashish e cessione di tali sostanze, contestati ai capi 6, 7, 8, questi ultimi due riqualificati già in primo grado ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.(D
Ha proposto ricorso COGNOME tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con travisamento della prova in relazione al reato di cui al capo 6.
Posto che la Corte aveva confermato l’assunto accusatorio incentrato sulla detenzione di quantitativi di un chilogrammo di marijuana, depositati da tale COGNOME presso l’abitazione del ricorrente, nel motivo di ricorso si riportano i contenuti dell’atto di appello e i passaggi della motivazione della Corte territoriale, rilevandosi che la sentenza impugnata era frutto del travisamento della prova, in relazione ad una conversazione intercorsa tra COGNOME e COGNOME in data 12 novembre 2018 da cui era dato evincere che solo in quella data NOME aveva avuto contezza del luogo di dimora di COGNOME e che dunque non avrebbe potuto aver già in precedenza colà depositato sostanza stupefacente, e in relazione ad una conversazione del 22 novembre 2018 tra NOME e NOME, da cui era possibile desumere che NOME faceva riferimento ad una cantina, così da dare conferma all’assunto difensivo -che la Corte aveva reputato non plausibile- dell’utilizzo di un locale al piano terra per la custodia della droga.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del fatto di cui al capo 6.
La Corte aveva solo con affermazioni assertive negato la riqualificazione ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, senza confrontarsi con il principio per cui in ordine al quantitativo, in mancanza di esame analitico, la valutazione della prova deve essere rigorosa e ispirata al principio del favor rei.
2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego dell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., in riferimento ai capi 7 e 8 già riqualificati ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.
Posto che la riqualificazione era stata disposta anche sulla base del rilievo dell’esiguità dei guadagni, la Corte aveva negato l’attenuante invocata, facendo riferimento ad operazioni di acquisto intercorse tra il 2015 e il 2018 e al fatto che l’attività di spaccio per 10/20 euro a cessione tra il 2017 e il 2018 non consentiva di qualificare come modesto il complessivo lucro conseguito.
Ma in tal modo la Corte aveva finito per dare rilievo alla parte della contestazione riferita a cessioni a COGNOME, per la quale il ricorrente era stato assolto, fermo restando che l’attenuante, nell’ambito di un reato continuato, avrebbe dovuto valutarsi con riguardo a ciascun reato unificato dalla continuazione.
Ha proposto ricorso NOME tramite il suo difensore.
3.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione al principio ne bis in idem con riguardo al capo 9.
La vicenda si era sviluppata nel medesimo contesto spazio-temporale del reato separatamente giudicato con sentenza divenuta irrevocabile, avendo riguardato la detenzione da parte del medesimo soggetto dello stesso tipo di sostanza funzionale al conseguimento del medesimo obiettivo, fermo restando che per il fatto già giudicato il ricorrente era stato tratto in arresto, avendo di segui mutato la propria condotta di vita.
3.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine al capo 9.
La Corte aveva contraddittoriamente confermato il giudizio di colpevolezza, pur avendo escluso la riferibilità al ricorrente del quantitativo di droga, costituit da hashish, detenuto da COGNOME nel bagagliaio della vettura, della quale il predetto aveva parlato in una conversazione con COGNOME del 13 novembre 2018, non trovando giustificazione la conferma della stessa pena irrogata dal primo giudice e la valutazione del fatto ai fini della confisca.
3.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del fatto sub 10 ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.
Indebitamente la Corte aveva negato la riqualificazione, pur sussistendo tutti gli elementi previsti dalla norma, non potendosi dare rilievo al fatto oggetto della separata sentenza di condanna.
Avrebbe dovuto formularsi una valutazione complessiva della vicenda, connotata dalla modica entità delle dosi cedute e dalla rudimentalità dell’attività di cessione.
3.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’aggravante di cui all’art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. 309 del 1990.
Indebitamente era stata ravvisata la contestata aggravante con riguardo a cessione avvenuta all’interno dell’Università, che non avrebbe potuto ricondursi a
nessuno dei luoghi indicati dalla norma, non potendosi far riferimento, se non sulla base di un’interpretazione estensiva, tale da violare i canoni di tassatività e stretta legalità, ad una comunità giovanile.
Nel corso dell’udienza di discussione, celebratasi a seguito di tempestiva richiesta di trattazione orale, il difensore di NOME COGNOME, munito del relativo potere sulla base del mandato conferitogli, ha rinunciato ai primi due motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è fondato in relazione al terzo motivo nei termini di cui si dirà.
I primi due motivi, esaminabili congiuntamente, risultano inammissibili.
Gli stessi, concernenti il capo 6, sono volti rispettivamente a sollecitare una diversa lettura del compendio probatorio, sulla base di deduzioni inerenti al merito e incentrate sulla valutazione delle prove piuttosto che sulla verifica della coerenza interna e della presenza di fratture logiche del ragionamento, e a reiterare deduzioni concernenti la riconducibilità del reato all’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R., in realtà esaminate dalla Corte con corretti argomenti in fatto e in diritto non specificamente vulnerati: tali motivi devono comunque ritenersi ormai superati dall’intervenuta rinuncia da parte del difensore.
Deve al riguardo precisarsi che la rinuncia ai motivi, che ineriscono all’attività difensiva, non richiede il rilascio di procura da parte dell’imputato, a meno che non possa ravvisarsi una rinuncia parziale all’impugnazione (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266245; Sez. 6, n. 7493 del 15/01/2021, COGNOME, Rv. 281609), ma nel caso di specie, quale che sia la natura dell’intervenuta rinuncia, va rimarcato come il mandato conferito al difensore contenesse anche la facoltà di rinuncia.
3. E’ tuttavia fondato, come premesso, il terzo motivo.
Con riguardo ai capi 7 e 8, già ricondotti alla fattispecie di cui all’art. 7 comma 5, d.P.R. 309 del 1990, è stata prospettata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.
E’ noto al riguardo che tale possibilità è stata autorevolmente riconosciuta (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, COGNOME, Rv. 279499), essendosi rilevato come l’attenuante sia applicabile con riguardo ad ogni tipo di reato, ispirato da finalità di lucro, ove sia stato conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche
l’evento danno o pericoloso sia di speciale tenuità, ed essendosi affermata la piena compatibilità dell’attenuante con l’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R.
La difesa ha in particolare rilevato che i fatti contestati ai capi 7 e 8 avrebbero dovuto reputarsi destinati al conseguimento di un lucro di speciale tenuità e che tutte le singole cessioni di cui al capo 8 avevano avuto di mira il conseguimento di un lucro assai modesto.
La Corte ha tuttavia negato la riconoscibilità dell’attenuante invocata osservando che avrebbe dovuto aversi riguardo a plurimi acquisti di marijuana e hashish dal 2015 al 2018, riguardanti quantitativi non minimi, e ad una attività di spaccio a 10/20 euro a cessione protrattasi dal 2017 al 2018, cioè per un periodo di tempo rilevante, incidente sulla determinazione del complessivo lucro conseguito.
Si tratta di motivazione contraddittoria rispetto a dati fattuali accertati, de quali è stato dato conto ad altri fini.
In primo luogo, va rilevato che la qualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 73 comma 5, d.P.R. 309 del 1990 ha fatto specificamente leva sull’esiguità dei guadagni.
Inoltre, deve osservarsi che con riguardo al capo 7, il primo giudice ha fondato il proprio giudizio non su indefinite ipotesi di acquisti in un arco di tempo di tr anni ma su sei episodi di acquisto temporalmente scanditi, tra l’ottobre e il dicembre 2018.
Infine, non può sottacersi che in relazione al capo 8 il generico riferimento a cessioni dal giugno 2017 al dicembre 2018 fa indebitamente riferimento a condotte riguardanti cessioni a COGNOME, dalle quali il ricorrente è stato assolto, residuando invece le cessioni a Summa, risalenti, secondo la contestazione, al periodo tra il settembre e il dicembre 2018.
Già su tali basi l’analisi della Corte risulta inidonea a sorreggere la decisione e impone l’annullamento della sentenza impugnata sul punto.
Deve peraltro aggiungersi che la verifica deve muovere da una proiezione finalistica delle condotte, in quanto ispirate da motivi di lucro, ciò che va correlato alla disponibilità di droga e alla progettualità lucrativa, cui deve seguire il concreto riscontro del lucro effettivamente conseguito per effetto dell’attività di cessione e della speciale tenuità dell’evento dannoso o pericoloso, non essendo bastevole l’isolato riferimento a quanto di volta in volta ricevuto a titolo di compenso a fronte di singole cessioni, ove le stesse possano inquadrarsi in una complessiva progettualità riveniente da un’originaria disponibilità di stupefacente.
Vuol dirsi in particolare che l’attenuante in esame, pur riconducibile ai singoli reati che possono unificarsi sotto il vincolo della continuazione, implica nondimeno una complessiva finalità di lucro marginale, ulteriormente inverata dal riscontro
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che ciascun episodio comporti un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità (in tal senso Sez. 6, n. 31603 del 16/05/2017, Jaber, Rv. 270571).
In sede di rinvio dovrà dunque procedersi ad una nuova analisi, dando un preciso significato all’esiguità dei profitti sui quali è stata fondata la riqualificazi giuridica ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. e ricostruendo le fasi che possono aver caratterizzato la progettualità operativa del ricorrente, onde apprezzare il lucro conseguibile e quello realmente conseguito, producendo comunque un evento di speciale tenuità.
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME è nel suo complesso infondato.
Il primo motivo è inammissibile, perché manifestamente infondato.
E’ stata prospettata la violazione del divieto di un secondo giudizio con riguardo alla sentenza irrevocabile di condanna riportata da COGNOME per fatto risalente al 21/11/2018, in conseguenza del quale il predetto venne tratto in arresto, essendosi rilevato che almeno con riguardo al capo 9) dovrebbe ravvisarsi una condotta unitariamente avvenuta nel medesimo contesto di spazio e di tempo.
Deve tuttavia replicarsi che il separato processo ha avuto ad oggetto la detenzione di 1.747 grammi di marijuana, mentre i reati di cui ai capi 9 e 10, in questa sede contestati, si riferiscono nel primo caso a cessione di stupefacente a NOME COGNOME per quantitativo non inferiore ad un chilogrammo e nel secondo caso a plurime condotte di cessione di marijuana nell’arco di tempo tra aprile e novembre 2018.
Orbene, va richiamato al riguardo il consolidato principio per cui «in tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, le diverse condotte previste dall’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perdono la loro individualità, con conseguente esclusione del concorso formale per effetto dell’assorbimento, se costituiscono manifestazione di disposizione della medesima sostanza e risultano poste in essere contestualmente o, comunque, senza apprezzabile soluzione di continuità, in funzione della realizzazione di un unico fine» (Sez. 3, n. 23759 del 10/02/2023, COGNOME, Rv. 284666; in senso analogo Sez. 6, n. 22549 del 28/03/2017, COGNOME, Rv. 270266): ciò significa che, a fronte di più condotte tipiche alternative, si determina il loro assorbimento in un unico reato, ove quelle condotte non si distinguano sul piano ontologico, cronologico e psicologico.
Nel caso di specie è agevole su tali basi rilevare, conformemente a quanto ritenuto dai Giudici di merito, che il reato oggetto di separata sentenza non assorbe quelli contestati nel presente processo, in quanto gli stessi si distinguono sul piano
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ontologico e temporale, così da assumere piena autonomia, rispetto alla detenzione che è stata accertata alla data del 21/11/2018.
Anche il secondo motivo risulta inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e risulta comunque manifestamente infondato.
Contrariamente a quanto difensivamente dedotto la Corte territoriale ha dato conto delle conversazioni intercettate, in particolare di quella del 13 novembre con COGNOME, nella quale si faceva riferimento sia alla detenzione nel bagagliaio dell’auto di un chilogrammo di «erba buona» ricevuta da poco e confezionata sottovuoto, secondo una tipica modalità usata da COGNOME, sia al fatto che un soggetto aveva caricato nell’auto di COGNOME del «fumo», come confermato anche in una conversazione del 13 novembre tra COGNOME e COGNOME.
Coerentemente la Corte ha ritenuto che la consegna del «fumo» fosse stata fatta da soggetto diverso da COGNOME, cui era invece attribuibile «l’erba buona», cioè la cessione della marijuana, peraltro emergente da altre conversazioni intercorse tra COGNOME e COGNOME.
Deve del resto rilevarsi che il capo 9 fa specificamente riferimento alla cessione di marijuana, non contenendo alcun riferimento all’hashish e non consentendo dunque alcuna possibilità di sovrapposizione di fatti diversi, con la conseguenza che senza incorrere in profili di contraddittorietà o di manifesta illogicità la Corte ha specificamente attribuito ad NOME la cessione di marijuana e ad altro soggetto la consegna dell’hashish.
Anche il terzo motivo del ricorso di COGNOME è manifestamente infondato.
L’assunto difensivo, incentrato sulla riqualificazione delle condotte di spaccio di cui al capo 10 entro il paradigma di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, postula una non corretta applicazione della fattispecie invocata, la quale implica l’inserimento della condotta nel complessivo contesto operativo del soggetto, in rapporto alla quantità e qualità dello stupefacente, ai mezzi, alle modalità e circostanze dell’azione, elementi da sottoporre ad unitaria e sincronica valutazione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076).
In tale prospettiva non può prendersi in considerazione in modo parcellizzato una singola condotta di spaccio, ove la stessa si inserisca in un quadro connotato non solo da una sistematica serie di condotte analoghe, rivolte ad un nutrito numero di acquirenti, ma anche da approvvigionamenti rilevanti nell’ordine -di volta in volta- di un chilogrammo di sostanze stupefacenti, implicanti contatti fiduciari con fornitori qualificati, come correttamente posto in evidenza dalla Corte,
la quale su tali basi ha escluso che, in ragione dei quantitativi a mano a mano ceduti ai singoli acquirenti, potessero ravvisarsi fatti di lieve entità.
E’ infine infondato il quarto motivo, relativo alla configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. 309 del 1990.
8.1. La Corte ha dato rilievo alla circostanza che talune delle condotte di spaccio, specificamente quelle riguardanti COGNOME, fossero avvenute all’interno dell’Università.
Nel motivo di ricorso si contesta che nel caso di specie sia configurabile un fatto avvenuto all’interno o in prossimità di una scuola o di una comunità giovanile, sottolineandosi in particolare che l’università non è qualificabile come scuola e che in ragione della presenza di soggetti adulti o comunque maggiorenni non può ravvisarsi una comunità giovanile, se non a costo di un indebito ricorso ad analogia in malam partem.
8.2. Nonostante lo sforzo argomentativo profuso deve rilevarsi l’infondatezza delle deduzioni difensive.
Ed invero è stato già rilevato in precedente occasione (Sez. 6, n. 27458 del 14/02/2017, P.m. contro NOME Hannza, Rv. 270160) che anche l’università potrebbe essere ricondotta alla nozione di comunità giovanile, senza necessità di un’interpretazione di tipo analogico, tale da violare il principio di tassatività: dev del resto rimarcarsi come la disposizione abbia la finalità di sanzionare più gravemente condotte poste in essere in presenza di collettività ritenute particolarmente vulnerabili, perché esposte alle insidie dello spaccio a causa della giovane età o dei luoghi frequentati in cui è più facile la diffusione (così, i particolare, Sez. 6, n. 27458 del 2017 cit..
Va sul punto sottolineato che tale vulnerabilità è correlata al tipo di luogo e alla sua frequentazione, ma non specificamente alla minore età, tanto che ciò non potrebbe inderogabilmente dirsi neppure per le scuole, frequentate anche da studenti ormai maggiorenni: in tale quadro il riferimento alla comunità giovanile deve essere inteso in relazione alla circostanza che in un determinato luogo debba presupporsi una non isolata e occasionale, ma strutturata presenza di persone appartenenti ad una generazione di giovani, sia pur, se del caso, insieme a persone di altre generazioni.
Ne discende che il fatto commesso all’interno dell’Università ben può considerarsi aggravato ai sensi dell’art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. 309 del 1990.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di COGNOME NOME, limitatamente all’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4
cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna, dovendosi dichiarare inammissibile il ricorso di COGNOME nel resto.
Deve essere invece rigettato il ricorso di NOME NOME, con condanna del predetto al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alla attenuante di cui all’art. 62 n. 4 C.P. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di COGNOME. Rigetta il ricorso di COGNOME NOME e lo condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 14/02/2024