Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29651 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29651 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME COGNOME nato a Messina, il 04/10/2002 avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 21/10/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME
lette le conclusioni rassegnata ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale, che ha invocato declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21 ottobre 2024 la Corte di appello di Messina ha confermato .quella con cui il Tribunale di Messina, in composizione monocratica, in data 8 novembre 2023, aveva condannato COGNOME NOME COGNOME alla pena, sospesa, di mesi otto ed euro 3.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 73, comma 1-bis, e 5 dPR 309/90, commesso in Messina il 21 febbraio 2021.
Avverso la sentenza della Corte COGNOME ha proposto, a mezzo di difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a tre motivi.
3.1. Col primo denuncia -ex art. 606, comma 1, lett b) ed e), cod proc penviolazione di legge in relazione agli artt. 546, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., 192 cod.proc.pen., e 73, comma 5, dPR 309/90, e correlato vizio di motivazione, asseritamente manifestamente illogica e contraddittoria in relazione al punto 5.6 della sentenza impugnata, capo a) della rubrica, in ordine alla sussistenza degli elementi necessari ad integrare l’ipotesi di detenzione di stupefacente a fine di spaccio. Assume la difesa che la detenzione di soli 5 grammi di cocaina, in unico involucro occultato dentro la felpa indossata dall’imputato, sarebbe stata compatibile con la detenzione per uso personale, anche in considerazione dell’assenza di precedenti episodi di cessione. La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle complessive emergenze investigative.
3.2. Col secondo motivo la difesa denuncia – ex art. 606, comma 1, lett b) ed e) cod.proc.pen. violazione di legge in relazione agli artt. 546, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., 192 cod.proc.pen., e 62, n. 4, cod.pen., e correlato vizio di motivazione, in relazione alla mancata concessione dell’attenuante, già espressamente invocata con l’atto di appello, in ragione del modesto dato ponderale e dell’assenza di prova del lucro conseguito dall’agente.
3.3. Col terzo motivo la difesa denuncia – ex art. 606, comma 1, lett b) ed e) cod.proc.pen. violazione di legge in relazione agli artt. 546, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., 192 cod.proc.pen., e 133 cod.pen., per omessa motivazione sulle ragioni che hanno condotto il decidente ad applicare, a fronte delle modalità della condotta descritta e dello stato di incensuratezza del reo, una pena base in misura doppia rispetto al minimo edittale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di cui di seguito.
Quanto al primo motivo osserva il collegio che la sentenza, pur nella sua sinteticità, rende esaustiva ragione, in diritto, della ritenuta sussistenza degl elementi costitutivi della contestata detenzione a fine di spaccio.
La Corte territoriale ha Richiamato gli esiti istruttori dai quali è emerso che il 25 Febbraio 2021 personale della questura di missina durante un’attività di controllo aveva proceduto alla perquisizione personale dell’imputato e del veicolo a bordo del quale si trovava parcheggiato all’ingresso del villaggio bordonaro punto le operazioni avevano dato esito positivo in quanto gli operanti avevano rinvenuto un involucro di carta argentata contenente grammi 5,40 di cocaina, custodito nel taschino della felpa dell’imputato. A seguito degli accertamenti compiuti dalla sezione antidroga della questura era risultato che il principio attivo contenuto nella sostanza era pari a 4772 e le dosi medie ricavabili risultavano pari a 31,81.
Alla luce di surfattante risultanze la Corte di merito ha affermato che la droga rinvenuta fosse destinata allo spaccio, deponendo inequivocabile inequivocamente in tal senso, il quantitativo di sostanza stupefacente detenuta e soprattutto il suo principio attivo, da cui la ricavabilità di complessive 31 dosi medie singole, la purezza della sostanza, indicativa della sua destinazione al successivo ‘taglio’, l’assenza di regolare occupazione del Currò, con la conseguente mancata indicazione di risorse atte a giustificare un eventuale accumulo o scorta di tale entità, l’assenza di allegata dipendenza o anche soltanto usuale consumo da parte del detentore.
1.1. Intende il collegio ribadire il principio, ancora di recente affermato da questa Corte, Sez. 3, Sentenza n. 24651 del 22/02/2023 Ud. (dep. 08/06/2023 ) Rv. 284842 – 01, secondo cui «n tema di stupefacenti, la prova della destinazione della sostanza ad uso personale, come quella della sua destinazione allo spaccio, può essere desunta da qualsiasi elemento o dato indiziario che, con rigore, univocità e certezza, consenta di inferirne la sussistenza attraverso un procedimento logico adeguatamente fondato su corrette massime di esperienza». 1.2. Il detenere sostanza stupefacente per farne uso personale si caratterizza come elemento negativo della fattispecie incriminatrice tipizzata nell’articolo 73 dPR 309/90, e la prova della finalità di spaccio, che spetta all’accusa, esclude evidentemente l’uso personale della droga e, dunque, esclude l’integrazione dell’elemento negativo del fatto di reato la cui presenza rende non penalmente rilevante la condotta del detenere la sostanza stupefacente. La prova della finalità di spaccio può essere ricavata, come per qualsiasi altro elemento di prova da qualsiasi dato, anche indiziario, che munito dei requisiti della univocità e certezza, consenta di inferirne la sussistenza attraverso il rigoroso procedimento logico
fondato su corrette massime di esperienza (cfr. Sez 4, n. 4614 del 13/05/1997, Montino, RV 207885).
Noti gli indici declinati dalla legge o delineati dalla giurisprudenza che devono essere valutati per la prova della finalità di spaccio (a titolo esemplificativ l’eventuale stato di tossicodipendenza dell’imputato, il suo grado, il contesto ambientale in cui vive, gli eventuali rapporti con soggetti implicati nel traffico, l capacità patrimoniale dell’imputato in rapporto allo stupefacente detenuto, ai prezzi di mercato, la qualità e quantità dello stupefacente detenuto in rapporto alle esigenze personali dell’imputato, la varietà di sostanze stupefacenti detenute e, le modalità di custodia e frazionamento della sostanza, il ritrovamento di sostanze e mezzi idonei al taglio, il luogo e le modalità in cui è avvenuto l’accertamento del fatto, il possesso dello strumentario tipico della spacciatore) è anche consolidato il principio che si tratta di indici dei quali non è richiesta contestuale integrazione per ritenere l’esistenza del fine di spaccio. E quello secondo cui la valutazione del giudice di merito sulla finalità di cessione si risolve in un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità s sorretto da motivazione immune dal vizio di manifesta illogicità risultante dal testo della sentenza impugnata o da altri atti del processo specificamente indicati nell’atto di gravame.
1.3. I giudici di merito, con doppia e conforme decisione, hanno individuato, come in precedenza annotato, una pluralità di indici idonei ad escludere la detenzione per fini di personale consumo, ed il tutto con logica Motivazione priva di vizi di manifesta illogicità nei cui confronti il motivo di ricorso oppone argomenti generici non confrontandosi con il proprio alimento impugnato, è meramente fattuale, come tali insuscettibili di sindacato in sede di legittimità punto il motivo è pertanto inammissibile punto
Il secondo motivo presentato nell’interesse del COGNOME è invece fondato.
Il mancato riconoscimento dell’attenuante de qua era stato oggetto di puntuale motivo di appello.
La motivazione della Corte territoriale, di seguito alla corretta e convincente motivazione in ordine alla ricorrenza degli estremi costitutivi del contestato reato, esclude la configurabilità nel caso di specie della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis cod.pen., ma nulla deduce circa la istanza difensiva di che trattasi.
2.1. Intende il collegio riaffermare il principio reiteratamente affermato dalla giurisprudenza prevalente, cui sì ritiene di aderire, secondo cui la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. è astrattamente applicabile al reato di cessione di sostanze
stupefacenti in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato da un ridotto grado di offensività o disvalore sociale, e compatibile con l’autonoma fattispecie del fatto di lieve entità, prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 4, n. 5031 del 15/01/2019, COGNOME, Rv. 275265; Sez. 6, n. 13405 del 12/12/2018, dep. 2019, COGNOME non massimata; Sez. 6, n. 11363 del 31/01/2018, COGNOME, Rv. 272519; Sez. 6 n. 36868 del 23/06/2017, COGNOME, Rv. 270671; Sez. 5, n. 27874 del 27/01/2016, Rapicano, Rv. 267357).
Con la legge n. 19 del 1990, infatti, il legislatore ha già ampliato la latitudin funzionale dell’elemento circostanziale in esame, fino a quel momento limitata alla entità del danno economico prodotto nei reati contro il patrimonio, estendendola ai reati determinati da motivi di lucro, allorché al profitto di speciale tenuità coniughi però – in sincronica relazione – la complementare produzione di un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità (Sez. 6, n. 20937 del 18/01/2011, Bagoura, non massimata sul punto).
A tanto deve aggiungersi il dictum di questa Corte, nel suo massimo consesso, Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499 – 02, (§ 16) che ha rilevato che «il riconoscimento di tale attenuante nel caso concreto resta tuttavia affidato ad una puntuale ed esaustiva verifica, della quale il giudice di merito deve offrire adeguata giustificazione, che dia consistenza sia all’entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall’agente, che alla gravità dell’evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta considerata. Dovendosi tale ultimo elemento riferire alla nozione di evento in senso giuridico, esso è infatti idoneo a comprendere qualsiasi offesa penalmente rilevante, purché essa, come concretamente accertata, si riveli di tale particolare modestia da risultare “proporzionata” alla tenuità del vantaggio patrimoniale che l’autore del fatto si proponeva di conseguire o ha in effetti conseguito».
2.2. Nulla avendo rilevato la Corte al proposito, fondata è pertanto la censura di mancanza di motivazione e si impone l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al merito, per nuovo esame in proposito.
Il terzo motivo, riguardando il trattamento sanzionatorio, che potrebbe venire inciso dopo l’esame del punto appena illustrato, rimane assorbito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all’omessa risposta sull’articolo 62 numero 4 cod pen con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma il 27 marzo 2025
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La Consigliera est.
Il Presidente