Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8232 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 8232 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 21/02/2023; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21 febbraio 2023 la Corte di Appello di Bologna, confermando la sentenza del 25 marzo 2022 del Tribunale di Bologna, all’esito dì giudizio abbreviato, ha determinato in mesi 9 di reclusione ed euro 800,00 di multa la pena complessivamente inflitta a NOME per il reato di cui GLYPH art. 73 comma 5 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
E stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale l’imputato ha lamentato il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., sostenendo la modesta offensività della condotta contestata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Questa Corte (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Rv. 279499 – 02) ha stabilito che, in tema di stupefacenti, la circostanza attenuante del lucro di speciale tenuità, di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Sez. 6, Sentenza n. 48320 del 31/01/2018, COGNOME NOME, Rv. 272519 01, ha affermato altresì che l’attenuante in parola richiede, rispetto al «fatto lieve», un elemento specializzante costituito dall’avere l’agente perseguito o conseguito un lucro di speciale tenuità, per cui non si determina una indebita duplicazione di benefici sanzionatori.
Ancora, la Corte ha ritenuto (Sez. 2, n. 6898 del 18/05/1993, Crobu, Rv. 195496 – 01) che per l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. il profilo economico assume rilievo «esclusivo».
A tal proposito, una risalente ma mai overruled pronuncia della Corte (Sez. 6, n. 3039 del 06/10/1981, dep. 1982, Ferrari, Rv. 152858 – 01) ha stabilito che «ai fini della concessione o del diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. si deve fare riferimento soltanto al danno patrimoniale cagionato dal reato, in relazione principalmente alla consistenza ed al valore della cosa che ne costituisce l’oggetto ed in via sussidiaria alle condizioni economiche del soggetto passivo. Non può invece farsi riferimento alla persona del reo ne’ all’uso che egli intendeva fare della cosa stessa perché questi elementi, pur utilizzabili ad altri fini, non sono presi in considerazione in relazione alla attenuante della particolare tenuità del danno».
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto di non applicare l’invocata circostanza motivando sulla base di precedenti penali e carichi pendenti dell’imputato, nonché sul rinvenimento in possesso dello stesso, all’atto della notifica della citazione per l’udienza di appello, di stupefacenti e denaro, dimostrando di non aver fatto buon governo dei suesposti principi.
La sentenza deve quindi essere annullata.
La corretta instaurazione del rapporto processuale impone alla Corte di valutare la sussistenza di cause di estinzione del reato.
Nel caso in esame, il delitto risulta contestato come commesso in data 28 settembre 2016 e, dagli atti a disposizione della Corte, emergono due periodi di sospensione del processo di primo grado: dal 20 ottobre 2021 al 16 marzo 2022 e poi da tale data al 25 marzo 2022, per complessivi 166 giorni.
Il periodo di prescrizione massima, che senza sospensioni sarebbe decorso il 28 marzo 2023, risulta spirato il 10 settembre 2023.
La sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.
La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinviosentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023
Il AVV_NOTAIO estensore
GLYPH Il Presidente