Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 507 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 507 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 20/11/2025
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 05/03/2025 dalla Corte d’Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio, ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen., limitatamente alle condotte poste in essere prima del 30/07/2009 quanto al capo A) e, quanto agli ulteriori reati, limitatamente alle condotte perpetrate tra il 20/12/2011 e il 16/02/2012; nonché l’annullamento con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ed il rigetto del ricorso nel resto;
udito il difensore di parte civile, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, la declaratoria di irrevocabilità dell’affermazione responsabilità, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., e la liquidazione delle spese come da nota contestualmente prodotta;
uditi i difensori del ricorrente, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, che hanno concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 05/03/2025, la Corte d’Appello di Napoli ha parzialmente riformato (riducendo l’estensione della disposta confisca, e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal Tribunale di Napoli, in data 31/03/2023, nei confronti di COGNOME NOME, in relazione ai reati di lottizzazione abusiva (capo A), realizzazione di opere in assenza di autorizzazione paesistica (capo B), in assenza di permesso di costruire in zona vincolata (capo C), in assenza di progetto asseverato trattandosi di zona sismica (capo D), ed in assenza di nulla osta del Parco Metropolitano Colline di Napoli (capo E); nonché del delitto di realizzazione di nuova volumetria pari complessivi mc 1900 in zona sottoposta a vincolo paesaggistico (capo F).
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo dei propri difensori.
2.1. Con il ricorso datato 12/05/2025, si deduce:
2.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza della violazione del ne bis in idem. Si censura il ‘mancato apprezzamento delle sentenze ormai irrevocabili pronunciate nei confronti del COGNOME, che avevano riguardato fatti contestati fino al 2012 (e non fino al 2011 come erroneamente ritenuto); si lamenta inoltre l’omesso esame, anche in relazione al capo F), della documentazione prodotta nel giudizio abbreviato, concernente l’esito dei vari sequestri menzionati in sentenza, l’assenza di vincoli al momento dell’acquisto del terreno da parte del ricorrente, la preclusione di un ulteriore giudizio per i reati satellite per il periodo precedente la sentenza de 01/02/2018 del Tribunale di Napoli.
2.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata derubricazione del delitto di cui all’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004 nella contravvenzione di cui al comma 1 del predetto art. 181. Si contesta il calcolo della volumetria realizzata, sulla scorta anche di quanto osservato nella citata sentenza del 01/02/2018, mentre la Corte aveva acriticamente recepito le conclusioni del consulente del P.M anche quanto al manufatto indicato come “ex convento”. In definitiva, si censura la valutazione, quanto al capo F), di tutti g interventi realizzati, anziché del solo intervento accertato nel luglio 2019 (data in cui, per i giudici di merito, decorre il termine di prescrizione).
2.2. Con l’ulteriore ricorso datato 11/07/2025, la difesa torna a dedurre la violazione del ne bis in idem, censurando la pretesa di giudicare, nell’odierno procedimento, il complesso di condotte poste in essere dal 1999. Si censura la mancata applicazione del principio da parte sia del primo giudice (che aveva liquidato la questione facendo riferimento al solo reato di lottizzazione abusiva), sia da parte della Corte d’Appello (che, nel riepilogare le sentenze emesse nei
confronti del COGNOME, aveva ignorato quella – est. COGNOME – che aveva applicato l’art. 649 cod. proc. pen. per i fatti già oggetto della sentenza 01/02/2018.
Con specifico riferimento alla lottizzazione, la difesa lamenta che la Corte territoriale, pur avendo preso in considerazione la sentenza del Tribunale di Napoli in data 30/10/2020 (est. NOME), che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato commesso fino al 29/07/2009, non era poi entrata nel merito della effettiva “rilevanza lottizzatoria” delle condotte poste in essere dal 2009 al 2019.
Quanto ai reati satellite, si censura il silenzio della Corte territoriale, avrebbe invece dovuto verificare l’eventuale sussistenza di un precedente giudicato, eventualmente anche solo parziale, per ciascuno dei reati medesimi, prendendo in considerazione il rispettivo tempus commissi delicti.
Su tali basi, si sollecita l’annullamento della sentenza per violazione dell’art. 649 cod. proc pen. sia con riferimento al giudicato fino al 2009 per la lottizzazione (sent. NOME), sia con riferimento al giudicato formatosi per i reati satellite (f al 2012). Si insiste poi sul vizio di motivazione quanto al reato di lottizzazione (pe la mancata indagine sulla idoneità o meno dell’implementazione edilizia illecita ad incidere sul bene giuridico protetto, avendo la stessa Corte riconosciuto la irrilevanza – sia pure ai fini della delimitazione della confisca – di alcune ope significative. Si sollecita l’annullamento anche per difetto di motivazione sugli esit dei procedimenti relativi ai ventuno sequestri richiamati in sentenza, e sulla configurabilità del reato sub F) a partire da una data anteriore all’apposizione del vincolo.
2.3. Con motivi aggiunti tempestivamente trasmessi, la difesa torna da un lato a censurare la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen., anche in relazione ai principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale e sovranazionale. D’altro lato, con riferimento al reato sub F), si lamenta la violazione del principio di legalità pe essere il vincolo stato apposto in data successiva alle condotte del COGNOME.
Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore della parte civile sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto osservando: che le censure difensive si risolvevano in una richiesta di rilettura alternativa delle risultanze; che risultava immune da censure la valorizzazione delle condotte fino al 2019 per il reato di lottizzazione; che la sentenza che aveva giudicato detto reato fino al 2009 non era di ostacolo all’apprezzamento delle condotte successive, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Quanto alle ulteriori censure, il difensore di parte civile evidenzia che la sentenza del TAR Campania, valorizzata dal ricorrente, aveva in realtà annullato i provvedimenti del comune solo per ragioni procedimentali, e che il potere amministrativo era stato nuovamente e correttamente esercitato nel 2023 (al COGNOME era stato notificato il preavviso di sussistenza di motivi ostativi
all’accoglimento delle istanze di condono). Si ritiene poi non condivisibile l’argomento difensivo imperniato sulle presentazioni del P.U.A. da parte del RAGIONE_SOCIALE, avendo tali iniziative avuto esito negativo, e si conclude nel senso della piena legittimità della confisca, nei termini ridotti stabiliti dalla sentenza di seco grado.
Con memoria tempestivamente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha ritenuto le censure difensive, concernenti la violazione del ne bis in idem, condivisibili limitatamente alle condotte poste in essere fino al 30/07/2009 (quanto alla lottizzazione) e fino al 16/02/2012 (quanto ai reati satellite di cui ai capi d a E), ritenendo invece infondate – in parte in modo manifesto – le residue censure.
Con memoria di replica, il difensore del COGNOME richiama i propri motivi aggiunti, contestando i rilievi contenuti negli elaborati delle altre parti insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati nei sensi e nei limiti qui di seguito esposti.
Le impugnazioni proposte nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE hanno ad oggetto una “doppia conforme” di condanna per gli interventi posti in essere su un terreno di proprietà dell’odierno ricorrente, gravato – come meglio specificato sub I, II, I del capo A – da vincolo ambientale paesaggistico, idrogeologico e destinato dal P.R.G. a “parco territoriale”: terreno trasformato, grazie alle condotte per cui è causa, nel RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti: RAGIONE_SOCIALE), ovvero, come chiarito nello stesso capo 1), in una “location per eventi privati” quali matrimoni o altre cerimonie, ecc., dotata di strutture per la balneazione, ristorazione, palestre piscine, solarium parcheggi, ristoranti, pizzerie, ecc.
Secondo l’ipotesi accusatoria asseverata dai giudici di merito, trattasi di strutture realizzate in assenza di titoli abilitativi, in quanto – come specificato predetto capo A) – l’autorità amministrativa aveva emesso, nel corso degli anni, 8 ordini di demolizione e riduzione in pristino, 2 dinieghi di proposte di pian urbanistici attuativi, 16 reiezioni di istanze di condono edilizio, 6 rigett accertamenti di conformità, plurime declaratorie di inefficacia delle d.i.a., s.c.i. e c.i.l.a. di volta in volta presentate.
Le condotte modificative dell’assetto del territorio, funzionali alla realizzazione del RAGIONE_SOCIALE (certamente operativo alla data del 20/05/2020: cfr. l’informazione pubblicitaria riportata a pag. 22 della sentenza di primo grado), sono state dettagliatamente descritte ai nn. da 1 a 18 del capo A), ed hanno dato luogo all’odierno procedimento, che vede il COGNOME imputato dei reati contravvenzionali di lottizzazione materiale (capo A) e di realizzazione delle opere
dettagliatamente ivi descritte in assenza di autorizzazione paesaggistica (capo B), di permessi di costruire e di autorizzazione ex art. 146 d.lgs. n. 42 del 2004 (capo C), del deposito degli atti processuali al genio civile (trattandosi di zona sismica: capo D), del nulla osta dell’ente Parco Metropolitano delle Colline di Napoli, (capo E); nonché del delitto di realizzazione abusiva, in zona come sopra vincolata, di una nuova volumetria di 1900 metri cubi (capo F).
Le connotazioni abusive degli interventi, funzionali alla realizzazione del RAGIONE_SOCIALE, sono state concordemente affermate in termini del tutto univoci dalle due sentenze di merito (le quali danno quindi luogo ad un compendio argomentativo da valutare in questa sede unitariamente, secondo i noti principi in tema di “doppia conforme”), all’esito di una diffusa analisi delle risultanze acquisite e delle conclusioni tratte, sui vari profili di interesse – anche quanto al infondatezza delle diverse valutazioni operate dal “verificatore” nominato nel corso di un giudizio amministrativo intentato dal RAGIONE_SOCIALE COGNOME avverso alcuni provvedimenti sfavorevoli – dal consulente del P.M. COGNOME. D’altra parte, dalla sentenza impugnata (pag. 13) emerge anche che il COGNOME ha reso dichiarazioni sostanzialmente ammissive, corredate dalla disponibilità alle demolizioni.
I rilievi difensivi formulati a tale specifico riguardo appaiono generici comunque manifestamente infondati, avendo sostanzialmente fatto leva sulla contestazione, da un lato, della “rilevanza lottizzatoria” degli ultimi interve accertati e – dall’altro – della legittimità dei richiami, nei vari capi di accusa, sussistenza del vincolo paesaggistico, introdotto nel 2004, ovvero alcuni anni dopo l’acquisto del terreno da parte del COGNOME (1999).
Al riguardo, è sufficiente osservare, rispettivamente, che la tesi volta a negare rilievo lottizzatorio alle opere accertate nel 2019 appare – come meglio si chiarirà in seguito (cfr. infra, § 3.1) – in palese contrasto con la pacifica elaborazione giurisprudenziale in tema di lottizzazione.
Per altro verso, deve essere condiviso l’assunto della sentenza impugnata (pag. 10) secondo cui “è del tutto irrilevante che i vincoli siano sopravvenuti all’atto dell’acquisto dell’immobile, atteso che è il tempo di realizzazione dell opere a determinare l’accertamento dei vincoli esistenti”. In tale prospettiva, la Corte d’Appello ha ulteriormente evidenziato che la dettagliata elencazione delle attività di P.G., culminata nei provvedimenti di sequestro richiamati alle pagg. 1020 della sentenza di primo grado, consentiva di apprezzare la complessità e il numero delle opere realizzate, oltre che il loro carattere abusivo.
Altrettanto privo di fondamento, ai fini che qui interessano, risulta il richiam difensivo al parziale accoglimento del motivo di appello riguardante la confisca. È invero agevole osservare, al riguardo, che la riduzione della operatività della confisca è stata disposta esclusivamente nella prospettiva di rendere proporzionale
l’intervento ablativo, e quindi su un piano del tutto estraneo a quello dell’accertamento del reato di lottizzazione. Del resto, il mantenimento della misura è stato determinato proprio con riferimento alle opere che avevano consentito la realizzazione abusiva del RAGIONE_SOCIALE (cfr. pag. 26 della sentenza impugnata).
3. Si è già ricordato, nella sintesi dei motivi di ricorso, che le censure difensiv hanno in realtà inteso prospettare la sussistenza di effetti pienamente liberatori, per il COGNOME, riconducibili al tempo trascorso e ad alcune decisioni giudiziarie dichiarative della prescrizione (in particolare, quanto all’attività lottizzatoria po in essere fino al settembre 2009, e alle decisioni di contenuto analogo relative a condotte risalenti agli anni 2011-2012).
Al riguardo, ritiene il Collegio che debba tracciarsi una netta distinzione tra, da un lato, le imputazioni di cui ai capi A) e F) e – dall’altro – gli ulteriori contestati rubricate ai capi da B) a E).
11. Per ciò che riguarda la lottizzazione abusiva, assume rilievo dirimente la necessità di dar seguito all’insegnamento di questa Suprema Corte, del tutto consolidato, secondo cui «in tema di lottizzazione abusiva, per individuare il momento consumativo, che può protrarsi in ragione della natura eventualmente progressiva del reato, assumono rilievo non solo le condotte consistenti nella realizzazione di interventi edilizi additivi o che aggravano lo stravolgimento dell’assetto del territorio stabilito dagli strumenti urbanistici, ma anche quell comunque finalizzate a consolidare le trasformazioni già attuate, mediante modifiche, migliorie o integrazioni del preesistente, posto che l’aggressione alla sistemazione del suolo si protrae finché perdurano le attività lottizzatorie che compromettono la scelta di destinazione e d’uso riservata alla competenza pubblica» (così da ultimo Sez. 3, n. 37639 del 15/02/2024, Polese, Rv. 287047 03. In senso conforme, tra le altre, cfr. ad es Sez. 3, n. 41479 del 24/09/2013, COGNOME, Rv. 257735 – 01).
In tale prospettiva ermeneutica, le linee argomentative tracciate dai giudici di merito resistono ai rilievi difensivi, avendo chiaramente preso in considerazione, da un lato, i plurimi interventi successivi al settembre 2009, comprovati dai numerosi ulteriori sequestri via via succedutisi: cfr. pag. 18 della sentenza impugnata, e pag. 31 segg. della sentenza di primo grado, in cui si sottolinea la piena riconducibilità delle opere accertate nell’alveo della lottizzazione materiale, avuto riguardo allo stravolgimento del territorio ed al conseguente, definitivo venir meno della destinazione a “parco territoriale” prevista dagli strumenti urbanistici (cfr. pag. 6 segg. della stessa sentenza, per le “sottozone agricole, incolte e boscate”).
Al riguardo, è stato posto anche in evidenza che nessun rilievo poteva attribuirsi alla sentenza del T.A.R. Campania, che aveva annullato le decisioni di rigetto delle istanze di condono e di proposta del P.U.A. formulate nell’interesse del COGNOME, avendo quel giudizio riguardato la sola correttezza procedimentale dei provvedimenti (cfr. sul punto anche pag. 4 della memoria dell’Avvocatura dello Stato, secondo cui, in sede di riedizione del potere amministrativo, era stata notificata al COGNOME la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento delle varie istanze).
D’altro lato, nel ribadire il pacifico principio che impone una valutazione unitaria delle condotte abusive (cfr. già Sez. 3, n. 20363 del 16/03/2010, Marrella, Rv. 247175 – 01), i giudici di merito hanno conferito, tutt’altro che illogicamente piena rilevanza anche alle opere edilizie accertate nel 2019 (cfr. pag. 19 della sentenza di primo grado, per una puntuale elencazione di quanto pacificamente emerso non solo in occasione del sequestro del 13/06/2019, ma anche del successivo accesso avvenuto in data 19/07/2019). È stata invero pacificamente accertata la realizzazione di nuovi volumi edilizi, laddove invece sarebbe stata sufficiente, alla luce dell’insegnamento giurisprudenziale richiamato in precedenza, anche la realizzazione di semplici “modifiche” o “migliorie” (cfr. anche pag. 25 della sentenza di primo grado, in cui si sottolinea la piena corrispondenza delle modifiche apprezzabili dalle immagini satellitari dell’area, scattate nel corso degli anni, con le varie ordinanze di demolizione emesse nei confronti del COGNOME).
3.2. Anche per ciò che riguarda il capo F), ritiene il Collegio che le valutazioni espresse dalla Corte territoriale siano immuni da censure qui deducibili.
Nel disattendere i corrispondenti motivi di appello, la Corte partenopea ha motivatamente condiviso quanto evidenziato dal consulente COGNOME in ordine all’accertata realizzazione di una complessiva volumetria non autorizzata pari a oltre mc. 1.900 (cfr. pag. 20), perciò ampiamente superiore ai limiti previsti dall’art. 181-bis contestato al ricorrente.
Al riguardo, deve anzitutto osservarsi che l’inserimento in tale novero, da parte del consulente – in aperto dissenso con il già citato “verificatore”, secondo cui si sarebbe trattato di mera ristrutturazione – dei lavori concernenti l trasformazione in pizzeria del rudere denominato in atti come “ex convento” (inserimento motivato con la mancanza dei solai e dell’impossibilità di verificare la preesistente consistenza) risulta pienamente in linea con l’indirizzo interpretativo, del tutto consolidato, secondo cui «la ricostruzione di un ‘rudere’ costituisce nuova costruzione e non ristrutturazione di edificio preesistente, atteso che il concetto d ristrutturazione edilizia sottende necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, inteso quale organismo edilizio dotato delle mura perimetrali,
delle strutture orizzontali e della copertura» (Sez. 3, n. 15054 del 23/01/2007, Meli, Rv. 236338 – 01. In senso conforme, oltre alla decisione citata dalla Corte napoletana, cfr. tra le altre Sez. 3, n. 56096 del 09/11/2018, COGNOME).
Va inoltre posto in evidenza che anche gli ultimi interventi accertati, sia prima che dopo l’ultimo sequestro del giugno 2019, hanno pacificamente dato luogo ad ulteriore volumetria: cfr. pag. 19 della sentenza di primo grado, in cui si evidenzia che, con un sopralluogo del maggio 2019, era stata acclarata la presenza di un nuovo manufatto non rilevato in precedenza, mentre l’accesso del luglio 2019 aveva consentito l’accertamento di ulteriori opere, tra cui la realizzazione di un solaio di copertura. V. anche pag. 22 della sentenza impugnata, in cui si specifica che la prosecuzione delle attività edilizie, interrotta con il sequestro del mese d giugno 2019, era consistita nel “completamento per due lati di una muratura prima inesistente ed edificazione di un solaio nell’ambito di un manufatto sito in Area 4 e destinato alla ristorazione, bar e cucine con servizi”.
Altrettanto incensurabile appare la valutazione unitaria, operata dalla Corte territoriale ai fini del superamento del limite di cui all’art. 181-bis, della volume abusiva realizzata in zona vincolata (con conseguente infondatezza dei rilievi imperniati sulla prospettata violazione del ne bis in idem), risultando tale valutazione in linea con il principio generale che impone un apprezzamento congiunto della prosecuzione dei lavori abusivi rispetto a quanto precedentemente realizzato (ed anche se in tempi ormai “coperti” dalla prescrizione), «atteso che i nuovi interventi ripetono le stesse caratteristiche di illegittimità dall’op principale alla quale strutturalmente ineriscono» (Sez. 3, n. 30673 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282162 – 01). Principio che, com’è noto, trova la sua massima esplicazione nelle conseguenze derivanti dall’accertamento in sede penale dell’abuso, dal momento che «l’ordine di demolizione conseguente alla sentenza di condanna, previsto dall’art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pur se relativo a interventi edilizi di prosecuzione o completamento di un pregresso abuso dichiarato estinto per prescrizione e in relazione al quale il precedente ordine demolitorio era stato revocato, deve comunque essere eseguito sull’immobile considerato nella sua interezza» (così da ultimo Sez. 3, n. 37245 del 17/04/2024, COGNOME, Rv. 286887 – 01, la quale, in motivazione, ha precisato che l’intervenuta declaratoria di prescrizione non determina un giudicato favorevole all’imputato. V. anche Sez. 3, n. 10054 del 22/01/2025, Pulice, Rv. 287658 – 01: «in tema di reati edilizi, la sopraelevazione di una costruzione realizzata sine titulo e non sanzionata costituisce ripresa dell’attività criminosa originaria, integrante, in quanto tale, un nuovo reato, sicché l’ordine di demolizione seguito alla condanna del soggetto che se n’è reso autore afferisce all’intero manufatto abusivo e, nel caso in cui sia stata presentata e penda ancora istanza di condono in relazione alla
parte dell’immobile inizialmente edificata, questa non sarà sanabile, al pari della successiva sopraelevazione»).
Tale percorso argomentativo resiste ai rilievi difensivi, avuto anche riguardo al particolare rigore che ha caratterizzato le scelte del legislatore nella tutela d paesaggio, rispetto a condotte di sicura incidenza quale la realizzazione di consistenti volumetrie (cfr. sul punto Sez. 3, n. 40513 del 17/05/2019, COGNOME, Rv. 277163 – 01, che ha ritenuto «manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 181, comma 1-bis, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nella formulazione risultante all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 26 marzo 2016, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., sotto il profilo della manifesta irragionevolezza, nella parte in cui punisce come delitto non solo le condotte non autorizzate che provochino un ampliamento della volumetria preesistente del trenta per cento, ma anche quelle che, a prescindere dal dato percentuale, comportino un aumento di cubatura superiore a settecentocinquanta metri cubi o la realizzazione di una nuova cubatura superiore ai mille metri cubi, in quanto la necessità di tutelare il paesaggio, bene costituzionalmente rilevante, non rende irragionevole una disciplina che sanzioni le sue più rilevanti trasformazioni abusive»).
3.3. A diverse conclusioni deve invece pervenirsi, come già inizialmente accennato, con riferimento alle residue imputazioni ascritte al COGNOME.
Invero, le imputazioni rubricate ai capi da B) a E) prendono in considerazione il complesso dei lavori già analiticamente descritti nell’ambito dell’accusa lottizzatoria, ma al diverso fine di evidenziare il difetto dei titoli abilitativi specificati nei capi stessi.
Nessun dubbio può porsi sul fatto che – in tale diversa prospettiva volta a considerare ogni singolo intervento per apprezzare la “autonoma” rilevanza penale di ciascuno, indipendentemente dalle valutazioni di insieme operate ad altri fini si è dinanzi a reati istantanei che, rispetto a quanto è dato desumere dalla sentenza impugnata, necessitano di ulteriori approfondimenti in ordine al tempus commissi delicti: e ciò anche in relazione al contenuto e alla portata delle decisioni passate in giudicato cui si è fatto riferimento in precedenza.
4. Le considerazioni fin qui svolte impongono, da un lato, l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente ai capi da B) a E), nonché limitatamente alla determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli, che provvederà anche alla liquidazione delle spese relative al presente grado.
D’altro lato, l’infondatezza delle censure formulate in ordine ai capi A) e F) non può che determinare il rigetto dei ricorsi in parte qua, nonché la declaratoria di irrevocabilità della sentenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 626 cod.
pen., quanto all’affermazione di penale responsabilità del COGNOME in ordine ai predetti reati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai capi B), C), D) ed E) nonché relativamente al complessivo trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli. Rigetta i ricorsi nel rest Visto l’art. 624 cod. proc. pen., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordi all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato per i reati di cui ai ca A) ed F). Liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità a definitivo.
Così deciso il 20 novembre 2025
Il Consigliere es ensore
Il Presidente